DECRETO 24 giugno 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
Disposizioni applicative in materia di consulenza giuridica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto attua l’art. 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente, regolando istanze e risposte di consulenza giuridica su questioni fiscali generali presentate dai soggetti legittimati. Le disposizioni si applicano alle istanze presentate dal giorno successivo alla pubblicazione dei provvedimenti organizzativi che individuano uffici competenti e modalità di presentazione e comunicazione.
Disciplina delle istanze di consulenza giuridica in materia tributaria
Consulenza giuridica tributaria
Il decreto disciplina i presupposti, il contenuto e la presentazione delle istanze di consulenza giuridica previste dall’art. 10-octies della legge n. 212/2000, nonché l’istruttoria e gli effetti delle risposte. La consulenza consiste nell’attività interpretativa dell’amministrazione finanziaria su problematiche fiscali di carattere generale, non riferibili a fattispecie concrete e personali di singoli contribuenti.
Soggetti legittimati e ambito dei quesiti
Possono presentare istanza i soggetti individuati dall’art. 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente: associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici o privati, regioni ed enti locali e amministrazioni dello Stato. Il quesito deve riguardare disposizioni tributarie rispetto alle quali sussista incertezza interpretativa e una problematica di rilevanza generale; non può riferirsi a situazioni individuali di singoli contribuenti.
Contenuto e documentazione dell’istanza
L’istanza deve indicare i dati identificativi dell’istante e dell’eventuale legale rappresentante, incluso il codice fiscale, la sede legale e/o il domicilio fiscale, il numero di telefono e, per gli enti non residenti, gli indirizzi di posta elettronica certificata e ordinaria. Deve inoltre contenere:
- la descrizione completa della problematica fiscale generale;
- le disposizioni tributarie interessate dall’incertezza interpretativa;
- la soluzione proposta, esposta in modo chiaro e univoco, con una sintesi delle motivazioni;
- la sottoscrizione dell’istante, del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale ai sensi dell’art. 63 del d.P.R. n. 600/1973. Se la procura non è apposta in calce o a margine, deve essere allegata.
L’istante allega copia della documentazione rilevante e utile non già in possesso dell’amministrazione finanziaria destinataria o delle altre amministrazioni pubbliche indicate dal richiedente.
Se mancano le disposizioni tributarie oggetto del quesito, la soluzione interpretativa o la sottoscrizione, l’amministrazione invita alla regolarizzazione entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. L’istante dispone a sua volta di trenta giorni dalla ricezione dell’invito per regolarizzare. Il termine per l’invito è sospeso dal 1° al 31 agosto e, se scade di sabato o in un giorno festivo, è differito al primo giorno non festivo successivo.
Uffici competenti e modalità di presentazione
I direttori delle agenzie fiscali e il direttore generale delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze individuano, con propri provvedimenti pubblicati sui rispettivi siti istituzionali entro sessanta giorni dalla data del decreto, gli uffici competenti, le modalità di presentazione delle istanze e quelle di notificazione o comunicazione.
Istruttoria e termini di risposta
L’amministrazione finanziaria risponde entro il termine ordinatorio di centoventi giorni dalla ricezione dell’istanza. Il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto e, se scade di sabato o in un giorno festivo, è differito al primo giorno non festivo successivo. È inoltre sospeso quando occorre acquisire il parere preventivo di un’altra amministrazione; se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l’istanza è dichiarata improcedibile.
In caso di regolarizzazione, il termine per rispondere decorre dalla comunicazione della regolarizzazione. L’amministrazione può chiedere una sola volta, quando gli allegati non consentono di rispondere, documentazione integrativa; la risposta è resa entro centoventi giorni dalla ricezione della documentazione richiesta. La mancata regolarizzazione dei dati carenti o la mancata trasmissione della documentazione integrativa entro sessanta giorni dalla richiesta comporta la rinuncia all’istanza. In quest’ultimo caso resta possibile presentare una nuova istanza, se ne ricorrono i presupposti.
La risposta è comunicata all’istante e pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione finanziaria secondo i criteri definiti dai provvedimenti organizzativi.
Cause di inammissibilità
L’istanza è dichiarata inammissibile, con indicazione delle ragioni, quando:
- è presentata da un soggetto non legittimato o è priva dei dati identificativi dell’istante o della descrizione della problematica fiscale;
- riguarda questioni prive di rilevanza generale o situazioni riferibili a singoli contribuenti, compresi i soggetti legittimati;
- manca un’obiettiva incertezza, perché la soluzione a problematiche corrispondenti è già stata fornita dall’amministrazione finanziaria con documenti di prassi o risoluzioni;
- ripropone una questione già oggetto di risposta, senza indicare nuovi elementi di fatto o di diritto;
- riguarda questioni per le quali l’istante è a conoscenza, alla data di presentazione, di attività di controllo nei confronti dei propri associati o rappresentati.
Effetti delle risposte
Le risposte non sono vincolanti per i contribuenti rappresentati dai soggetti istanti rispetto alle fattispecie concrete cui potrebbero applicarsi. La presentazione dell’istanza non modifica le scadenze tributarie, non incide sulla decorrenza dei termini di decadenza e non interrompe né sospende i termini di prescrizione. La risposta non è impugnabile.
Decorrenza e risorse finanziarie
Il decreto si applica ai procedimenti relativi a istanze presentate dal giorno successivo alla pubblicazione dei provvedimenti che individuano gli uffici competenti e le modalità operative. La sua attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni vi provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.
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