DECRETO 27 giugno 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
Regime di affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’affrancamento, con imposta sostitutiva del 10% delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e ancora esistenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024. L’opzione è esercitata nella dichiarazione relativa al 2024 e l’imposta è versata in quattro rate annuali senza interessi.
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta
Il decreto attua l’articolo 14 del decreto legislativo n. 192 del 2024 e disciplina modalità, soggetti e adempimenti per affrancare determinate poste in sospensione d’imposta mediante un’imposta sostitutiva del 10% delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Ambito e poste affrancabili
Possono essere affrancati, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e ancora residui al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024. L’opzione può riguardare singole poste oppure importi parziali di una o più di esse, anche se imputate al capitale sociale.
Rientrano nell’ambito dell’agevolazione:
- i saldi attivi di rivalutazione iscritti a seguito della rivalutazione dei beni d’impresa, con riconoscimento fiscale dei maggiori valori, in base a specifiche disposizioni normative;
- i fondi e le altre riserve in sospensione d’imposta, esclusi quelli originati dalle deduzioni extracontabili previste dall’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR nel testo anteriore alle modifiche della legge n. 244 del 2007.
Sono esclusi i saldi, le riserve e i fondi la cui costituzione è correlata a tributi diversi dalle imposte sui redditi e dall’IRAP. Non sono inoltre affrancabili le poste la cui distribuzione ai soci sia stata deliberata prima dell’inizio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, indipendentemente dalla data in cui la distribuzione viene materialmente eseguita.
Soggetti ammessi
Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari delle poste ammissibili. Sono inclusi i soggetti non residenti che operano in Italia tramite una stabile organizzazione, per le poste risultanti dal rendiconto economico e patrimoniale previsto dall’articolo 152 del TUIR, anche se imputate al fondo di dotazione.
L’affrancamento è ammesso anche per i soggetti partecipati che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR. Possono inoltre accedere, in contabilità ordinaria, le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i soggetti a esse equiparati ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.
Effetti fiscali
Le poste affrancate non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’impresa, della società o dell’ente al momento della distribuzione. In tale occasione non spetta l’eventuale credito d’imposta previsto dalle disposizioni in base alle quali le poste erano state iscritte.
Per le società di persone e i soggetti equiparati, l’onere dell’imposta sostitutiva è a carico del soggetto che esercita l’opzione, mentre l’importo affrancato si considera imputato per trasparenza ai soci. Il medesimo effetto si applica ai soci delle società che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR.
Opzione e versamento dell’imposta
L’opzione si perfeziona indicando nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 sia l’ammontare delle poste affrancate sia la relativa imposta sostitutiva. L’imposta, calcolata nella misura del 10%, deve essere versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo:
- la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024;
- le tre successive entro i rispettivi termini di versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi.
Le rate successive alla prima non sono soggette a interessi.
Regole per passaggio alla contabilità semplificata e trasformazioni
I soggetti in contabilità ordinaria che passano alla contabilità semplificata, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 600 del 1973, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, possono affrancare le poste che soddisfano i requisiti temporali previsti dal decreto.
L’affrancamento è consentito anche in caso di trasformazione:
- da società soggetta all’imposta sul reddito delle società a società non soggetta a tale imposta, per le poste iscritte in bilancio;
- da società non soggetta all’imposta sul reddito delle società, in contabilità ordinaria, a società soggetta a tale imposta, per le poste iscritte in bilancio.
Ai fini delle imposte sui redditi, le poste affrancate in caso di trasformazione si considerano formate nel periodo d’imposta per il quale è esercitata l’opzione.
Liquidazione, controlli e contenzioso
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
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