DECRETO 26 giugno 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° gennaio - 31 marzo 2025. Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto pubblica i tassi effettivi globali medi rilevati per le operazioni creditizie nel trimestre 1° gennaio-31 marzo 2025. Dal 1° luglio al 30 settembre 2025, il tasso soglia antiusura si calcola aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo 4 punti percentuali, con una differenza massima di 8 punti. Stabilisce inoltre obblighi di pubblicità e criteri di calcolo per gli intermediari.
Rilevazione dei tassi medi e dei limiti antiusura per il terzo trimestre 2025
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi
Il decreto pubblica nell’Allegato A i tassi effettivi globali medi (TEGM), riferiti ad anno e distinti per categorie di operazioni, praticati da banche e intermediari finanziari nel trimestre 1° gennaio-31 marzo 2025, ai sensi della disciplina antiusura. I valori dell’allegato non sono inclusi nel testo fornito.
Determinazione dei tassi soglia e periodo di applicazione
Il decreto entra in vigore il 1° luglio 2025. Dal 1° luglio al 30 settembre 2025, per determinare gli interessi usurari, ai TEGM indicati nella tabella si applica l’aumento di un quarto, cui si aggiungono 4 punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia così ottenuto e il tasso medio non può superare 8 punti percentuali.
Obblighi e criteri per gli intermediari
Banche e intermediari finanziari devono affiggere la tabella dell’Allegato A in modo facilmente visibile in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico. Per verificare il rispetto dei limiti antiusura devono attenersi ai criteri di calcolo contenuti nelle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei TEGM.
Rilevazione successiva e interessi di mora
La Banca d’Italia è incaricata di rilevare i TEGM praticati nel trimestre 1° aprile-30 giugno 2025, con riferimento alle categorie di operazioni individuate dall’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. I TEGM pubblicati non comprendono gli interessi di mora contrattualmente previsti per il ritardo nei pagamenti. In base all’ultima rilevazione statistica della Banca d’Italia, condotta d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, la maggiorazione media dei tassi di mora rispetto ai tassi corrispettivi è pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata superiore a cinque anni, 4,1 punti per le operazioni di leasing e 3,1 punti per gli altri prestiti.
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