DECRETO 27 giugno 2025 - Ministero dell'economia e delle finanze
Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto sostituisce la regola di calcolo del fattore di correzione applicabile alle società appartenenti a un «gruppo interno» ai fini della maggiorazione del costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato. La misura si inserisce nel beneficio fiscale prorogato per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi.
Modifica del fattore di correzione per la maggiorazione del costo del lavoro nei gruppi societari
Fattore di correzione della maggiorazione del costo del lavoro nei gruppi
Il decreto modifica le disposizioni attuative della maggiorazione del costo del lavoro deducibile prevista per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che incrementano il numero di dipendenti a tempo indeterminato. La modifica riguarda il calcolo del beneficio per i soggetti appartenenti a un «gruppo interno» e considera le diminuzioni occupazionali verificatesi nel gruppo.
Ambito e durata del beneficio
La maggiorazione è disciplinata dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Il beneficio, inizialmente previsto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è stato prorogato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due periodi d’imposta successivi. Le regole modificate riguardano le società appartenenti a un «gruppo interno», individuato secondo il decreto attuativo del 25 giugno 2024.
Nuova modalità di calcolo per i gruppi interni
È sostituita la disposizione dell’articolo 5, comma 8, del decreto attuativo del 25 giugno 2024. Ciascun soggetto del gruppo, quando ha diritto alla maggiorazione, riduce il costo da assumere ai fini del beneficio secondo il comma 1 di un importo determinato moltiplicando:
- il minore tra il costo riferibile ai nuovi assunti a tempo indeterminato del soggetto e l’incremento del costo complessivo del suo personale;
- il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno.
La regola attua il principio per cui l’incremento occupazionale rilevante va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi nell’ambito del gruppo di società individuato in base all’articolo 2359 del codice civile.
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