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Risoluzione

Risoluzione n. 88 del 25/08/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la tariffa omnicomprensiva corrisposta dal GSE per energia elettrica da fonti rinnovabili ha natura di corrispettivo e, in via generale, è rilevante ai fini IVA e delle imposte dirette. Fa però eccezione il caso di impianti fino a 20 kW posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente, per i quali la tariffa non è imponibile IVA e rileva solo come reddito diverso. In tutti gli altri casi la tariffa è imponibile IVA e costituisce ricavo ai fini delle imposte sui redditi; non è mai soggetta a ritenuta del 4%.

Trattamento fiscale della tariffa fissa omnicomprensiva del GSE per energia da fonti rinnovabili

Tariffa fissa omnicomprensiva GSE: natura e trattamento fiscale

La risoluzione esamina il regime fiscale della tariffa fissa omnicomprensiva riconosciuta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la tariffa, pur composta da una quota prezzo e da una quota incentivante, si configura come corrispettivo unitario per la cessione dell’energia e non come contributo.

Contesto normativo e meccanismo incentivante

Il documento si colloca nell’ambito dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, che disciplinano i meccanismi di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La tariffa omnicomprensiva è prevista in alternativa ai certificati verdi per l’energia immessa in rete da:

  • impianti eolici di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW;
  • impianti alimentati da altre fonti rinnovabili, con esclusione del solare, di potenza non superiore a 1 MW, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007.

La tariffa è erogata dal GSE per un periodo di 15 anni, su richiesta del produttore, ed è determinata sulla base del valore in eurocent/kWh moltiplicato per l’energia elettrica incentivata corrispondente all’energia immessa in rete.

Quesito posto dal GSE

Il GSE chiede se la disciplina fiscale già chiarita nella circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, riferita alla tariffa incentivante del fotovoltaico, possa essere estesa anche alla tariffa omnicomprensiva. La società ritiene che la finalità incentivante sia la medesima e che, quindi, possano valere le stesse regole, distinguendo tra impianti al servizio dell’abitazione/sede e altri impianti, nonché tra soggetti non imprenditori e soggetti che svolgono attività d’impresa o lavoro autonomo.

Valutazione dell’Agenzia: natura di corrispettivo

L’Agenzia afferma che la tariffa omnicomprensiva, benché articolata in due quote, è corrisposta unitariamente in cambio dell’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata. La richiesta del produttore al GSE, in alternativa ai certificati verdi, realizza quindi un atto a titolo oneroso che comporta cessione di energia e pagamento di un compenso.

Per tale ragione, in linea di principio, la tariffa è rilevante ai fini IVA in quanto collegata alla cessione di un bene. Tuttavia, la finalità incentivante consente un trattamento agevolato in alcuni casi analoghi a quelli già riconosciuti per il fotovoltaico.

Casi in cui la tariffa non è rilevante ai fini IVA

L’Agenzia ritiene che la tariffa non assuma rilevanza IVA quando è corrisposta a soggetti titolari di impianti:

  • posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente;
  • di potenza fino a 20 kW.

In tali ipotesi l’immissione in rete dell’energia non configura un’attività commerciale abituale, perché l’impianto è destinato essenzialmente a soddisfare bisogni personali o dell’ente in un contesto privatistico. La tariffa, in questi casi, rileva solo ai fini delle imposte dirette come reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR.

Casi in cui la tariffa è imponibile IVA e rilevante ai fini delle imposte dirette

L’immissione in rete dell’energia non autoconsumata è considerata attività commerciale quando è effettuata da:

  • persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti fino a 20 kW non posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente;
  • persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza superiore a 20 kW;
  • persone fisiche o giuridiche che svolgono attività commerciale;
  • soggetti che svolgono lavoro autonomo.

In questi casi la tariffa omnicomprensiva costituisce un corrispettivo derivante dalla vendita dell’energia e risulta:

  • imponibile ai fini IVA ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
  • rilevante ai fini delle imposte sui redditi come ricavo, secondo gli articoli 57 e 85 del TUIR.

Ritenuta alla fonte

La risoluzione precisa che la tariffa omnicomprensiva non è mai soggetta alla ritenuta del 4% prevista dall’articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, perché ha natura di corrispettivo e non di contributo.

Sintesi del trattamento fiscale

Il documento riassume il regime fiscale distinguendo due ipotesi principali:

  • impianti fino a 20 kW al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente: IVA non imponibile; imposte dirette come reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera i), TUIR;
  • impianti non al servizio dell’abitazione/sede, impianti oltre 20 kW, soggetti imprenditoriali o lavoratori autonomi: IVA imponibile ai sensi dell’articolo 2 del DPR n. 633/1972; imposte dirette come ricavo ai sensi degli articoli 57 e 85 del TUIR.

Indicazioni finali

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati nella risoluzione siano applicati correttamente dagli uffici.

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