Risoluzione n. 85 del 18/08/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 6826, 6827 e 6828 per compensare in F24 i crediti d’imposta previsti dalla legge n. 244/2007 e dai decreti attuativi del 21 gennaio 2010, relativi a produzione, distribuzione e digitalizzazione cinematografica. Indica anche le regole di compilazione del modello F24 e l’anno di riferimento da riportare.
Istituzione codici tributo per crediti d’imposta cinematografici in F24
Istituzione dei codici tributo per i crediti d’imposta cinematografici
La risoluzione n. 85/E del 18 agosto 2010 istituisce specifici codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta riconosciuti al settore cinematografico dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, come attuata dai decreti ministeriali del 21 gennaio 2010. Il documento chiarisce ambito, misura dei crediti, soggetti beneficiari e modalità di compilazione dell’F24.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiamata riguarda le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 1, commi 325 e 327, lettere b) e c), della legge n. 244/2007, sotto forma di credito d’imposta per imprese cinematografiche e per imprese che apportano denaro a loro favore. I decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanati il 21 gennaio 2010, definiscono le modalità applicative dei benefici.
Credito d’imposta per apporti in denaro alla produzione cinematografica
L’articolo 2 del decreto 21 gennaio 2010, relativo alle imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico, riconosce un credito d’imposta ai soggetti di cui all’articolo 73 del T.U.I.R. e ai titolari di reddito d’impresa, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo.
Il credito spetta per gli apporti in denaro effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza stipulati con il produttore cinematografico ai sensi degli articoli 2549 e 2554 del codice civile.
Le principali condizioni sono:
- misura del credito pari al 40% dell’apporto eseguito;
- decorrenza degli apporti dal 1° giugno 2009 fino al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;
- limite massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.
Credito d’imposta per distribuzione ed esercizio cinematografico
Alle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% dell’apporto in denaro eseguito, sempre a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Anche in questo caso il beneficio riguarda gli apporti eseguiti in forza dei contratti stipulati con il produttore cinematografico per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
Il limite massimo annuo è pari a euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.
Credito d’imposta per le spese di distribuzione cinematografica
L’articolo 4 del decreto 21 gennaio 2010 prevede, inoltre, un credito d’imposta per le imprese di distribuzione cinematografica, commisurato alle spese di cui all’articolo 1, comma 10, del medesimo decreto.
Le aliquote indicate sono:
- 15% per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche di interesse culturale, nel limite di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta;
- 10% per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche espressione di lingua originale italiana, nel limite di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta.
Il credito spetta a decorrere dal 1° giugno 2009 e fino al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Credito d’imposta per la digitalizzazione delle sale cinematografiche
L’articolo 2 del secondo decreto del 21 gennaio 2010, dedicato alle imprese di esercizio cinematografico per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, riconosce un credito d’imposta alle imprese di esercizio cinematografico di cui all’articolo 1, comma 1.
Il beneficio consiste in:
- 30% delle spese complessivamente sostenute per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale;
- limite massimo annuo non eccedente euro 50.000 per ciascuno schermo.
Il credito spetta con riferimento agli investimenti e alle spese a decorrere dal 1° giugno 2008 e fino al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto.
Codici tributo istituiti
Per consentire la compensazione in F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:
- 6826: credito d’imposta per gli apporti in denaro a favore della produzione di opere cinematografiche, ai sensi dell’art. 2 del DM 21/1/2010, in attuazione dell’art. 1, commi 325 e 327, lett. b) n. 3 e lett. c) n. 2, L. 244/07;
- 6827: credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese di distribuzione cinematografica, ai sensi dell’art. 4 del DM 21/1/2010, in attuazione dell’art. 1, comma 327, lett. b) nn. 1 e 2, L. 244/07;
- 6828: credito d’imposta per le spese sostenute dalle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale, ai sensi dell’art. 2 del DM 21/1/2010, in attuazione dell’art. 1, comma 327, lett. c), n. 1, L. 244/07.
Modalità di compilazione del modello F24
I codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario" del modello F24:
- nella colonna "Importi a credito compensati", quando il credito è utilizzato in compensazione;
- nella colonna "Importi a debito versati", nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito.
Nel campo "Anno di riferimento" deve essere indicato l’anno in cui è maturato il diritto alla fruizione del credito, nel formato "AAAA".
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