Risoluzione n. 82 del 17/08/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il ricorso introduttivo, il ricorso in appello o altri atti processuali contenenti contestualmente l’istanza di discussione in pubblica udienza scontano un’unica imposta di bollo, ai sensi dell’art. 13, comma 3, n. 15, del d.P.R. n. 642/1972.
Unica imposta di bollo per il ricorso con istanza di discussione in pubblica udienza
Unica imposta di bollo per il ricorso con istanza di discussione in pubblica udienza
La risoluzione affronta il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, dell’istanza di discussione in pubblica udienza di cui all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 quando essa sia inserita nel ricorso introduttivo del processo, nel ricorso in appello o in altri atti processuali. L’Amministrazione finanziaria conclude per l’assoggettamento a una sola imposta di bollo.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama l’art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina la possibilità di scrivere più atti sul medesimo foglio.
In particolare:
- il primo comma detta il principio generale, secondo cui un atto soggetto a imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio già utilizzato per altro atto, purché sia corrisposta la relativa imposta;
- il terzo comma prevede una deroga al principio generale, elencando alcuni casi in cui più atti possono essere redatti sul medesimo foglio con il pagamento di una sola imposta;
- tra tali casi rientrano, al n. 15, “gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto”.
Applicazione al caso dell’istanza di pubblica udienza
Secondo la risoluzione, l’istanza di discussione in pubblica udienza inserita nel ricorso o in altro atto processuale rientra nella previsione dell’art. 13, comma 3, n. 15, del d.P.R. n. 642/1972.
La ragione è che l’atto si presenta come formalmente unitario, perché redatto in un unico contesto, e quindi può beneficiare della previsione agevolativa che consente l’applicazione di una sola imposta di bollo.
Interpretazione estensiva della norma
Il documento precisa che il mancato richiamo espresso, nel testo della norma, al “ricorso introduttivo del processo”, al “ricorso in appello” o ad “altri atti processuali” non comporta l’esclusione di tali atti dall’ambito applicativo della disposizione.
Al contrario, la formulazione ampia della norma, riferita genericamente a convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, mostra che l’elencazione ha natura meramente esemplificativa delle fattispecie cui la disciplina si riferisce.
Richiamo alla prassi amministrativa
La risoluzione richiama anche precedenti documenti di prassi:
- risoluzione prot. 311196 del 25/10/1982;
- risoluzione prot. 310246 del 14/02/1984;
- risoluzione n. 179 del 29 aprile 2008.
Tali precedenti sono citati a conferma dell’orientamento secondo cui atti redatti unitariamente possono essere considerati come un unico atto ai fini del bollo. Viene inoltre osservato che analoghi documenti di prassi, riferiti alla possibilità di presentare un unico ricorso avverso distinti avvisi di accertamento nel contenzioso tributario, non hanno posto dubbi sulla considerazione unitaria degli atti.
Conclusione operativa
La conclusione della risoluzione è che anche il ricorso contenente al suo interno la contestuale istanza di discussione in pubblica udienza rientra nell’ambito dell’art. 13, comma 3, n. 15, del d.P.R. n. 642/1972 e, pertanto, sconta una sola imposta di bollo.
Vigilanza degli uffici
Il documento si chiude con l’indicazione che le Direzioni Regionali devono vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.
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