L.R. Liguria 25/2007
Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo unico disciplina in Liguria taxi, noleggio con conducente, servizi turistici e trasporto disabili, fissando ruolo dei conducenti, competenze di comuni/province/Città metropolitana, tariffe, sanzioni e contributi per la riqualificazione dei taxi. Parte della disciplina è stata modificata nel 2019-2020; i contributi seguono il regime de minimis e alcune norme transitorie riguardano solo fattispecie ormai concluse.
Disciplina del trasporto persone non di linea in Liguria
Disciplina del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea in Liguria
La legge regionale disciplina in modo organico il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea nel territorio ligure. Regola taxi, noleggio con conducente, servizi turistici, trasporto di disabili, requisiti professionali, competenze amministrative, sanzioni e contributi regionali per la riqualificazione del servizio.
Ambito di applicazione e definizioni
Sono considerati autoservizi pubblici non di linea i servizi effettuati a richiesta dell’utente, in modo non continuativo o periodico e su itinerari/orari definiti di volta in volta. Rientrano nella disciplina:
- il servizio taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
- il noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale;
- il servizio a esclusiva finalità turistica con i veicoli previsti dal Codice della strada;
- il noleggio di autobus con conducente;
- il noleggio di autobus con conducente a favore di disabili.
Servizio taxi e servizio NCC
Il taxi è destinato al trasporto individuale o di piccoli gruppi verso un’utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico e il prelevamento/inizio del servizio avviene nell’area comunale o comprensoriale in cui il servizio è obbligatorio. Per i natanti si applica, ove possibile, un regime assimilato al taxi.
Il noleggio con conducente è rivolto a un’utenza specifica che richiede la prestazione presso la sede del vettore, a tempo e/o a viaggio; lo stazionamento avviene nelle rimesse o presso i pontili di attracco.
È consentito ai comuni prevedere servizi integrativi del taxi, come il taxi collettivo o altre forme organizzative. Inoltre gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per integrare i trasporti pubblici locali di linea, secondo il contratto di servizio e mediante convenzioni tra l’azienda aggiudicataria e i titolari di licenza taxi o autorizzazione NCC, anche in forma associata.
Trasporto di disabili
Enti e associazioni di assistenza, volontariato e promozione sociale possono svolgere trasporto pubblico non di linea a favore di disabili, purché siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada, dispongano di mezzi attrezzati per disabili e di personale conducente idoneo, nonché di accompagnatori adeguatamente formati.
Commissione regionale ed esame di idoneità
È istituita presso la Camera di Commercio di Genova la Commissione regionale per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea. La Commissione:
- è nominata dal Presidente della Giunta regionale;
- è composta da un presidente e da esperti del settore, con integrazione di un esperto nautico per i servizi con natanti;
- organizza e svolge l’esame, con particolare attenzione alla conoscenza geografica e toponomastica;
- si avvale della segreteria e degli uffici della Camera di Commercio di Genova;
- resta in carica cinque anni e i componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
La Giunta regionale emana linee guida per disciplinare modalità e criteri degli esami e il funzionamento della Commissione.
Ruolo dei conducenti
Presso le Camere di Commercio competenti è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a taxi e NCC. L’iscrizione nel ruolo, dopo il superamento dell’esame, è requisito indispensabile per il rilascio della licenza taxi e dell’autorizzazione NCC. L’iscrizione è necessaria anche per svolgere attività di sostituto alla guida o di dipendente di impresa autorizzata NCC, nonché per alcune ipotesi relative alle imprese di noleggio autobus con conducente e ai loro rappresentanti legali/dipendenti abilitati.
Il ruolo è articolato in sezioni per autovetture e motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale; è ammessa l’iscrizione in più sezioni.
Requisiti per l’iscrizione e revisione del ruolo
Per iscriversi al ruolo sono richiesti, tra l’altro:
- cittadinanza italiana, UE, di Paese con reciprocità o status di rifugiato politico;
- assolvimento dell’obbligo scolastico;
- per i conducenti di veicoli a trazione animale, licenza elementare e età non superiore a 65 anni;
- abilitazione professionale specifica;
- superamento dell’esame.
Per autovetture e motocarrozzette è richiesto il certificato di abilitazione professionale ex art. 116 C.d.S.; per i natanti valgono i titoli professionali della normativa nautica e della navigazione interna.
Il ruolo è soggetto a revisione periodica per verificare il permanere dei requisiti. La perdita temporanea o definitiva dei requisiti va comunicata alla Camera di Commercio; sospensioni o cancellazioni sono trasmesse ai comuni. È previsto il trasferimento dell’iscrizione tra ruoli provinciali liguri o da ruoli di altre regioni, in quest’ultimo caso previo superamento dell’esame.
Oneri amministrativi per ruolo ed esami
L’iscrizione al ruolo, le denunce di modifica e cancellazione e altri atti sono soggetti a diritti di segreteria. L’iscrizione all’esame è subordinata al pagamento di euro 50 alla Camera di Commercio di Genova, importo che può essere aggiornato in relazione ai costi della Commissione.
Competenze di Città metropolitana, Province e Comuni
La Città metropolitana di Genova e le Province possono promuovere intese con i comuni per coordinare gli autoservizi non di linea in ambiti comprensoriali di rilevante integrazione socio-economica o territoriale. L’intesa si attua tramite convenzione tra i comuni e disciplina uniformazione dei regolamenti e criteri di coordinamento tariffario.
I comuni esercitano le funzioni amministrative di attuazione, adottano regolamenti specifici e rilasciano l’autorizzazione per il servizio turistico.
Possono istituire commissioni consultive comunali con parere non vincolante sui regolamenti d’esercizio; tali commissioni durano quattro anni.
Regolamenti comunali, licenze e tariffe
I comuni approvano i regolamenti d’esercizio per taxi, NCC e servizi turistici, sentita la commissione consultiva se istituita. I regolamenti devono disciplinare, tra l’altro:
- numero di licenze e autorizzazioni;
- utilizzo dell’auto di scorta per il taxi;
- riconoscibilità esterna dei mezzi;
- requisiti per il rilascio di licenze/autorizzazioni;
- modalità del concorso pubblico;
- regole di comportamento del servizio, anche verso anziani e persone con disabilità;
- criteri tariffari.
Le modalità di assegnazione/prenotazione devono rispettare la disciplina statale e regionale; per il taxi deve essere garantita l’indifferenziazione tra operatori e, per l’NCC, la prenotazione deve pervenire alla rimessa indicata nell’autorizzazione.
Le tariffe taxi e per il servizio turistico sono fissate dal comune ogni due anni. Per l’NCC la tariffa è liberamente contrattata entro limiti minimi e massimi fissati dal comune. I comuni possono anche prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.
Numero delle licenze e sostituzione alla guida
I comuni determinano il fabbisogno di licenze e autorizzazioni per taxi e NCC sulla base di una metodologia che considera offerta di trasporto, popolazione, attività produttive, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, culturali, ricreativi e presenza turistica. La metodologia va verificata almeno ogni quattro anni e può essere aggiornata in caso di variazioni dei parametri o per potenziamenti del taxi.
La sostituzione alla guida del taxi è ammessa, tramite iscritti al ruolo, in casi tipizzati: salute, inabilità temporanea, gravidanza/puerperio, chiamata alle armi, ferie entro 30 giorni annui, sospensione o ritiro patente, incarichi sindacali o pubblici elettivi, e altri casi previsti dalla normativa. Gli eredi minori del titolare possono individuare un sostituto fino ai 21 anni di età. Taxi e NCC possono avvalersi anche della collaborazione di familiari iscritti nel ruolo.
Contributi regionali per la riqualificazione del taxi
La Regione concede contributi, nei limiti del bilancio, per la riqualificazione del taxi a favore dei titolari di licenza iscritti nel ruolo e delle cooperative/consorzi di taxi. I contributi sono concessi nel rispetto del regime de minimis UE.
Sono finanziabili, in sintesi:
- acquisto o leasing con patto di riscatto di un nuovo autoveicolo, anche elettrico, ibrido o alimentato con combustibili non tradizionali;
- dispositivi per l’accesso al veicolo da parte di persone con disabilità;
- apparecchiature e accessori di servizio, come radiotelefono, tassametro omologato, allestimenti speciali e divisori di sicurezza;
- trasformazione del veicolo per combustibili non tradizionali;
- per cooperative e consorzi, sistemi di controllo, sicurezza, localizzazione, pagamento integrato e dispositivi informatici per informazioni turistiche.
La misura è differenziata per tipologia di intervento e sono previsti tetti massimi per richiedente, con un plafond più elevato per veicoli predisposti per il trasporto di persone con disabilità. La Giunta regionale definisce criteri, procedure e priorità annuali.
Revoca, cumulo e vincoli sui contributi
I contributi non sono concedibili nuovamente prima di cinque anni dalla precedente concessione, salvo eccezioni per veicoli/dispositivi per disabili e per alcuni interventi specifici su taxi e cooperative/consorzi. I contributi sono revocati se vengono meno requisiti o condizioni di concessione.
Sanzioni per il servizio taxi e per l’esercizio senza iscrizione al ruolo
Il tassista che rifiuti senza fondati motivi la prestazione nell’area della licenza è soggetto a sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro; la sanzione è raddoppiata se l’utente è disabile. Se l’illecito è commesso da sostituto o collaboratore familiare, risponde in solido anche il titolare.
Chi esercita taxi o NCC senza iscrizione al ruolo è punito con sanzione da 500 a 5.000 euro.
Noleggio autobus con conducente: autorizzazione e requisiti
L’attività di noleggio di autobus con conducente è svolta da imprese autorizzate dalla Città metropolitana di Genova o dalle Province, previa iscrizione al REN nazionale e nel rispetto della normativa statale.
Per ottenere l’autorizzazione è richiesto, tra l’altro:
- sede legale o principale organizzazione aziendale nel territorio provinciale;
- personale di guida in possesso del CAP;
- rapporto 1 a 1 tra autobus in dotazione e soggetti abilitati alla guida;
- presenza di accompagnatori formati in caso di trasporto di disabili.
I conducenti devono comunicare eventuali violazioni del Codice della strada rilevanti ai fini dell’assunzione.
Documentazione di viaggio e registro regionale delle imprese NCC autobus
Per ogni autobus immatricolato, l’ente competente rilascia un contrassegno con la dicitura “SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE”, da esporre sul veicolo; a bordo deve essere conservata copia conforme dell’autorizzazione. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del contrassegno.
È istituito presso la Regione il Registro regionale telematico delle imprese esercenti autoservizi non di linea su strada. La Città metropolitana, le Province e i Comuni aggiornano il registro con cadenza annuale e devono comunicare variazioni, cancellazioni e cessazioni. Le imprese devono segnalare entro 30 giorni ogni fatto che incida sui requisiti. La cancellazione avviene, tra l’altro, in caso di cessazione dell’attività, perdita dei requisiti, mancata regolarizzazione dopo sospensione/revoca o uso di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche in violazione del divieto di legge.
Divieti e sanzioni per il noleggio autobus con conducente
Gli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche non destinate alla totalità delle imprese nazionali non possono essere impiegati per il noleggio autobus con conducente.
Le infrazioni sono sanzionate con importi differenziati per:
- violazioni delle prescrizioni di sicurezza;
- violazioni delle prescrizioni di regolarità del servizio;
- violazioni della documentazione di bordo;
- omessa comunicazione di circostanze rilevanti.
Sono previste graduazioni della sanzione per reiterazione, e i proventi spettano alla Città metropolitana o alla Provincia competente.
Sospensione e revoca dell’autorizzazione NCC autobus
È prevista la sospensione dell’attività, oltre alla sanzione pecuniaria, quando l’impresa commette più infrazioni nell’arco di un anno, secondo soglie legate al numero di autobus e alla gravità delle violazioni. La sospensione varia da minimi e massimi predeterminati e si aggrava in caso di recidiva.
Se vengono meno i requisiti dell’autorizzazione, l’ente diffida l’impresa a reintegrarli entro un termine non superiore a un mese; in caso di mancato adeguamento, l’autorizzazione è sospesa fino al reintegro.
La revoca interviene, oltre che nei casi previsti dalla normativa, se l’impresa continua a operare con autorizzazione sospesa o subisce sospensioni complessive superiori a 180 giorni in cinque anni. Dopo la revoca l’impresa non può richiedere una nuova autorizzazione per un anno; il provvedimento è comunicato alla Motorizzazione civile.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Per la prima applicazione della legge sono iscritti nel nuovo ruolo i soggetti già iscritti al previgente ruolo regionale. Le licenze comunali di noleggio autobus conservano efficacia fino alla loro sostituzione con le nuove autorizzazioni; i titolari dovevano presentare domanda entro il 31 dicembre 2008.
Per le domande di contributo presentate nel 2007 continuavano ad applicarsi le vecchie procedure, con limite massimo di finanziamento di 200.000 euro.
Sono abrogate le precedenti leggi regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea e di contributi per la riqualificazione del taxi, salvo la disciplina transitoria espressamente richiamata.
Valutazione di attualità normativa
La disciplina di base in materia di taxi, NCC e noleggio autobus con conducente resta strutturalmente vigente in Liguria, ma alcune parti sono state profondamente modificate e altre risultano ormai prive di utilità applicativa (in particolare le norme transitorie iniziali e quelle su contributi riferiti a domande del 2007). La norma non è integralmente obsoleta, ma contiene sezioni storicizzate o superate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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