L.R. Liguria 24/2007
Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina in Abruzzo la cremazione, l’affidamento e la dispersione delle ceneri, nonché l’attività funebre e i relativi divieti e incompatibilità. Prevede autorizzazioni comunali, condizioni di volontà del defunto o dei familiari, luoghi e modalità di dispersione, sanzioni amministrative e obblighi informativi per Comuni e medici. Alcune disposizioni transitorie riguardano ceneri già custodite nei loculi.
Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri; attività funebri
Cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri in Abruzzo
La legge regionale disciplina, in attuazione della legge n. 130 del 2001, le procedure di cremazione, l’affidamento delle ceneri, la loro dispersione e, successivamente, l’attività funebre. Si applica esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo e coordina l’azione di Comuni e Giunta regionale tramite regolamenti attuativi.
Autorizzazione alla cremazione e soggetti legittimati
L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune del decesso, previa acquisizione del certificato del medico necroscopo che escluda il sospetto di morte dovuta a reato oppure, nei casi di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, del relativo nulla osta. L’autorizzazione presuppone una volontà valida del defunto o, in mancanza, di altri soggetti legittimati.
La cremazione può essere autorizzata in presenza di:
- disposizione testamentaria del defunto;
- iscrizione a un’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione, certificata dal rappresentante legale;
- in assenza di disposizioni del defunto, volontà del coniuge oppure, in difetto, del parente più prossimo secondo il codice civile; se vi sono più parenti dello stesso grado, è necessaria la maggioranza assoluta, manifestata al Comune di decesso o di residenza;
- volontà espressa dal tutore, nel caso di minore o interdetto.
Se il testamento indica la volontà di essere cremato, l’esecutore testamentario deve richiedere l’autorizzazione anche contro la volontà dei familiari. Se non è nominato un esecutore, i familiari devono dare attuazione alla volontà del defunto.
La legge consente inoltre la cremazione, su richiesta dei familiari o previa pubblicazione di apposito avviso per trenta giorni, delle salme inumate da almeno dieci anni e di quelle tumulate da almeno venti anni, senza certificato medico necroscopico. È prevista anche la cremazione delle ossa contenute nell’ossario comune, autorizzata dal Comune sul cui territorio si trova il cimitero.
Regole tecniche per la cremazione di ossa dell’ossario comune
Per la cremazione delle ossa contenute nell’ossario comune devono essere usate casse di legno non verniciate e facilmente combustibili, al fine di ridurre emissioni e tempi di cremazione, fatte salve eventuali ulteriori norme tecniche ministeriali adottate ai sensi della legge statale n. 130 del 2001.
Affidamento delle ceneri
Le ceneri devono essere raccolte in un’urna cineraria sigillata, recante in modo chiaro i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella della cremazione.
L’urna può essere affidata, nel rispetto della volontà del defunto, al coniuge o, in difetto, al parente più prossimo; in caso di pluralità di parenti dello stesso grado, decide la maggioranza assoluta. In alternativa, gli stessi soggetti possono chiedere la tumulazione, l’interramento nel cimitero o la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti.
In caso di affidamento, il Comune annota in apposito registro le generalità dell’affidatario unico, che deve garantire in ogni momento:
- la localizzazione dell’urna;
- l’identificazione dell’urna;
- la buona conservazione;
- la continuità della custodia.
Se l’affidatario o i suoi eredi recedono dall’affidamento, possono procedere alla tumulazione nel loculo cinerario, all’interramento o alla dispersione secondo le regole previste per tale ultimo istituto. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della legge possono essere affidate secondo queste modalità.
Dispersione delle ceneri: volontà, autorizzazioni e soggetti abilitati
La dispersione è ammessa solo se il defunto l’ha espressamente voluta con testamento o altra dichiarazione scritta. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune del decesso; se la dispersione avviene in un Comune diverso, occorre anche il nulla osta del Comune di destinazione.
La dispersione può essere effettuata:
- dai soggetti legittimati a richiedere la cremazione (coniuge, parente più prossimo o maggioranza dei parenti dello stesso grado);
- da un soggetto diverso espressamente indicato dal defunto con atto scritto.
Luoghi consentiti e divieti per la dispersione
La dispersione è consentita solo:
- in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri;
- in natura;
- in aree private, purché all’aperto e con il consenso del proprietario;
- in mare, laghi e fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti.
Nelle aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela si seguono le modalità prescritte dall’autorità amministrativa competente. È vietata in ogni caso nei centri abitati, come definiti dal codice della strada. La dispersione in aree private non può comunque avere finalità lucrative.
Se il defunto non ha scelto il luogo di dispersione, lo indica il coniuge o il parente più prossimo; se vi sono più parenti dello stesso grado, decide la maggioranza assoluta. In mancanza di indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto.
Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della legge possono essere disperse secondo queste regole, salvo diversa volontà del defunto espressa per iscritto.
Informazione ai cittadini
I Comuni devono informare i residenti sulle diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento, compresi gli aspetti economici. Il medico che redige il certificato di morte deve fornire ai familiari informazioni specifiche sulle diverse possibilità di disposizione del cadavere.
Sanzioni amministrative
Le violazioni delle disposizioni sulla cremazione, sull’affidamento e sulla dispersione delle ceneri, nonché delle norme regolamentari attuative, comportano sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che il fatto costituisca reato.
Le sanzioni sono:
- da 300 a 1.800 euro per le violazioni relative alla cremazione, applicate ai soggetti che svolgono l’attività di cremazione e agli aventi titolo legittimati;
- da 250 a 1.500 euro per le violazioni relative all’affidamento delle ceneri;
- da 500 a 3.000 euro per le violazioni relative alla dispersione delle ceneri.
L’applicazione della sanzione relativa alla cremazione spetta ai Comuni competenti per territorio, che trattengono gli importi per coprire le spese di esercizio delle funzioni. Per quanto non previsto, si applica la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie.
Regolamento attuativo e adeguamento comunale
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare un regolamento specifico per assicurare un’applicazione coordinata e uniforme sul territorio regionale. Entro 60 giorni dall’approvazione di tale regolamento, i Comuni devono adeguare il proprio regolamento di polizia mortuaria.
Attività funebre: definizione e autorizzazione
La disciplina regionale definisce l’attività funebre come il servizio che comprende:
- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- trasporto del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, di onoranze, al cimitero o al crematorio.
L’attività può essere svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune in cui ha sede il soggetto esercente.
Divieti e incompatibilità nell’esercizio dell’attività funebre
È vietato il procacciamento di incarichi per l’attività funebre:
- negli obitori;
- all’interno di strutture sanitarie di ricovero e cura;
- all’interno di strutture sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate;
- nei locali di osservazione delle salme;
- nelle aree cimiteriali.
I soggetti autorizzati all’attività funebre non possono:
- gestire obitori, depositi di osservazione o camere mortuarie all’interno di strutture sanitarie e sociosanitarie;
- effettuare la denuncia della causa di morte o l’accertamento di morte;
- gestire cimiteri, compresa la relativa manutenzione.
I servizi mortuari delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private accreditate non possono essere affidati in gestione a soggetti che esercitano attività funebre, neppure tramite società controllate o collegate.
Gestione dei servizi mortuari delle aziende sanitarie
Le Aziende sanitarie e gli enti equiparati possono gestire i servizi mortuari con le seguenti modalità:
- gestione diretta;
- appalto di servizi;
- costituzione di consorzi o altre forme societarie tra le stesse aziende;
- sperimentazione gestionale con soggetti pubblici e privati diversi da quelli incompatibili, ai sensi della normativa sanitaria statale.
La gestione dei servizi mortuari secondo tali modalità doveva essere avviata entro il 30 giugno 2010. In caso di inadempimento, la Giunta regionale può esercitare il potere sostitutivo. La norma prevede inoltre la tutela dei lavoratori dipendenti dei soggetti la cui attività sia incompatibile con la gestione dei servizi mortuari, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro pubblico e privato.
Informazione sulle imprese funebri
Il Comune deve garantire la più ampia informazione sull’attività funebre e sulle imprese operanti nel proprio territorio, con attenzione alle diverse forme di seppellimento e ai relativi profili economici, per assicurare ai cittadini la libertà di scelta tra i soggetti autorizzati.
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