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Regolamento

R.R. Liguria 2/2007

Integrazione al Regolamento regionale 26 agosto 1997, n. 4 (regolamento per l'organizzazione

Normativa regionaleR.R. Liguria 2/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra il regolamento regionale Liguria n. 4/1997 inserendo, tra i componenti previsti dall'articolo 2, comma 1, quattro rappresentanti designati dagli organismi provinciali della F.A.N.D. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

Integrazione della composizione degli organismi previsti dal regolamento regionale 26 agosto 1997, n. 4

Integrazione della composizione degli organismi previsti dal regolamento regionale n. 4/1997

Il regolamento della Regione Liguria modifica in modo puntuale la composizione già prevista dal regolamento regionale 26 agosto 1997, n. 4, aggiungendo una nuova componente ai soggetti designati nell'ambito dell'articolo 2.

Composizione degli organismi

Alla disciplina originaria viene inserita, dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, una nuova lettera g) che prevede la presenza di:

  • quattro rappresentanti designati dagli organismi provinciali della F.A.N.D.

La modifica riguarda esclusivamente l'assetto soggettivo dell'organismo disciplinato dal regolamento del 1997, senza introdurre altre variazioni procedurali o finanziarie.

Entrata in vigore

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria e entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Ambito territoriale e applicazione

La disciplina ha efficacia nel territorio della Regione Liguria e si limita all'integrazione della normativa regionale già vigente in materia.

Testo integrale

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