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Regolamento

R.R. Liguria 3/2007

Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale).

Normativa regionaleR.R. Liguria 3/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ligure disciplina il procedimento per l’autorizzazione regionale all’immersione in mare di materiali, allo spostamento di sedimenti e alla posa di cavi e condotte, nonché le ipotesi soggette a sola comunicazione. Fissa istanza, pareri, termini istruttori, durata dell’autorizzazione, proroghe, modifiche e controlli. Sono escluse varie fattispecie speciali e resta ferma la competenza statale per alcune reti energetiche.

Autorizzazione regionale per immersione in mare di materiali e posa di cavi e condotte

Autorizzazione regionale per immersione in mare e posa di cavi e condotte

Il regolamento della Regione Liguria disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 109 del d.lgs. 152/2006 per specifiche attività di immersione in mare e per la movimentazione dei fondali connessa alla posa di cavi e condotte. Regola inoltre alcune attività soggette a sola comunicazione alla Regione e i relativi effetti procedurali.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica a:

  • immersione in mare o in ambiti contigui di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti, purché l’utilizzo sia l’unico fine e sia dimostrata la compatibilità e innocuità ambientale;
  • immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o altre strutture di contenimento in ambito costiero di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
  • movimentazione dei fondali marini derivante dalla posa in mare di cavi e condotte, con esclusione di quelli facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale o di connessione con reti energetiche di altri Stati, per i quali la competenza è ministeriale;
  • immersione in mare, a distanza dalla costa inferiore a tre miglia nautiche ed entro la batimetrica dei 200 metri, di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
  • spostamento di sedimenti in ambito portuale.

Il regolamento disciplina anche le opere di ripristino per le quali è richiesta la sola comunicazione alla Regione.

Esclusioni dal regolamento

Le disposizioni non si applicano nei casi di:

  • immersione di materiali connessa a interventi di difesa della costa e di ripascimento strutturale degli arenili, quando l’approvazione è demandata alla Conferenza dei servizi ai sensi della legge regionale n. 13/1999;
  • immersione connessa alla realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto disciplinate dal d.P.R. n. 509/1997;
  • immersione ai fini di ripascimento stagionale, per la quale competono approvazione e autorizzazione ai Comuni ai sensi della l.r. n. 13/1999;
  • immersione in mare o in ambiti contigui di materiali finalizzati alla realizzazione di opere soggette a valutazione di impatto ambientale;
  • ricollocamento in sagoma di massi o manufatti già presenti in loco.

Inoltre, per le opere marittime ricomprese nella lettera a) dell’ambito di applicazione, l’autorizzazione non è rilasciata se le opere connesse non hanno ottenuto il parere tecnico favorevole ex articolo 12 del d.P.R. n. 328/1952, quando tale parere sia dovuto.

Presentazione dell’istanza e documentazione

Il procedimento si avvia su istanza dell’interessato alla Regione, secondo il modello dell’allegato 1, corredata da relazione tecnica redatta in conformità all’allegato 2 per la specifica tipologia di intervento. Per le opere marittime la relazione tecnica deve essere sottoscritta da tecnico abilitato.

Istruttoria e procedibilità della domanda

Se l’istanza o la documentazione sono incomplete, la Regione invita il richiedente a integrare gli atti entro 15 giorni, assegnando il termine entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza. Se l’integrazione non viene prodotta nei termini, la domanda è archiviata e la procedura si estingue.

Svolgimento del procedimento e pareri

Una volta verificata la procedibilità, la Regione comunica l’avvio del procedimento al richiedente, al Comune, all’Autorità di Sistema Portuale, ai gestori delle Aree marine protette nazionali e delle Aree di tutela marina regionali, ad ARPAL e alla Capitaneria di porto competenti.

Per le attività di immersione di cui alla lettera b) dell’articolo 1, la Regione richiede anche il parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura. Se la Commissione non si esprime entro 60 giorni dalla richiesta, la Regione può comunque adottare il provvedimento finale, purché adeguatamente motivato.

Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla protocollazione dell’istanza, salvo sospensioni dovute a integrazioni documentali o all’acquisizione di pareri di enti o organi competenti.

Contenuto dell’autorizzazione e durata

Il provvedimento autorizzativo deve indicare:

  • localizzazione dell’intervento;
  • caratteristiche qualitative e, se necessario, quantitative del materiale da immergere;
  • modalità di realizzazione dell’intervento;
  • durata dell’autorizzazione, compresa tra 6 e 72 mesi.

Obblighi del titolare e modifiche dell’intervento

L’autorizzazione impone al proponente la comunicazione preventiva della data di inizio lavori e della data di ultimazione, da inviare alla Regione, al Comune, all’Autorità di Sistema Portuale, ai gestori delle Aree marine protette nazionali e delle Aree di tutela marina regionali, ad ARPAL e alla Capitaneria di porto competenti.

Per le opere marittime, la comunicazione di ultimazione è corredata dalla dichiarazione del direttore dei lavori che attesta la conformità dell’intervento al progetto presentato.

Il titolare può chiedere la proroga del titolo con istanza motivata presentata almeno 30 giorni prima della scadenza. Le modifiche non sostanziali sono ammesse previa comunicazione preventiva alla Regione, che si pronuncia secondo le regole del procedimento; le modifiche sostanziali richiedono una nuova autorizzazione.

Regime sanzionatorio amministrativo

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, fermo restando il d.lgs. 152/2006, la Regione può:

  • diffidare il titolare assegnando un termine per rimuovere le inosservanze;
  • diffidare e sospendere contestualmente l’autorizzazione per un periodo determinato, se vi sono situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente;
  • revocare l’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni o di reiterate violazioni che determinino pericolo per la salute pubblica e l’ambiente.

Attività soggette a sola comunicazione

Sono soggette a comunicazione alla Regione:

  • le opere di ripristino;
  • l’immersione stagionale di piccoli manufatti, del peso inferiore a 50 kg, destinati a essere periodicamente collocati e rimossi, entro 100 metri dalla linea di costa, per attrezzature a servizio dell’uso balneare o sportivo;
  • il posizionamento stagionale di manufatti diversi da quelli precedenti, già autorizzati, destinati a essere periodicamente rimossi e ricollocati, purché restino inalterate le modalità di intervento;
  • l’immersione di manufatti all’interno di bacini portuali.

Per “opere di ripristino” si intendono gli interventi che non comportano aumento della cubatura immersa delle opere preesistenti.

La comunicazione, da inviare alla Regione via raccomandata A/R o PEC secondo l’allegato 3, deve pervenire almeno 30 giorni prima dell’inizio presunto dei lavori. Entro i 20 giorni successivi la Regione verifica la sussistenza delle condizioni; se entro tale termine non manifesta dissenso né richiede ulteriori elementi, il proponente può eseguire l’intervento.

Norme finali e vigore

Gli allegati possono essere adeguati dalla Giunta regionale, purché gli aggiornamenti non incidano sull’impostazione del procedimento. Il regolamento è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

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