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Legge

L.R. Liguria 23/2007

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Normativa regionaleL.R. Liguria 23/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Liguria il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, dovuto dai gestori delle discariche e, in caso di discariche abusive o abbandono incontrollato, dai responsabili. Regola base imponibile, aliquote e riduzioni, versamento trimestrale, dichiarazioni annuali, controlli, sanzioni e destinazione del gettito a programmi ambientali. Prevede anche un’addizionale per i Comuni sotto target di raccolta differenziata e un obbligo di comunicazione dati per i gestori autorizzati.

Disciplina del tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Disciplina del tributo speciale regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

La legge disciplina, per la Regione Liguria, il tributo speciale connesso al deposito in discarica dei rifiuti e, più in generale, gli obblighi dichiarativi, di versamento, controllo e sanzione ad esso collegati. Regola anche la destinazione del gettito e l’addizionale legata ai risultati della raccolta differenziata dei Comuni.

Ambito di applicazione e soggetti passivi

Il tributo si applica ai rifiuti di cui all’art. 184 del d.lgs. 152/2006 conferiti in discarica. È dovuto, con rivalsa verso il conferitore, dal soggetto pubblico o privato che gestisce una discarica per rifiuti inerti, non pericolosi o pericolosi. È inoltre dovuto da chi esercita discarica abusiva o effettua abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti.

Per le discariche abusive, l’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario del terreno risponde in solido del tributo e delle sanzioni, salvo prova di aver denunciato l’abuso alla Provincia competente prima della constatazione. Il tributo è dovuto alla Regione Liguria per i rifiuti conferiti in discariche ubicate nel territorio regionale.

Base imponibile, tipologie di rifiuti e determinazione dell’importo

La base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti conferita in discarica, determinata sulla base delle annotazioni nei registri previsti dalla disciplina ambientale. Dal 1° gennaio 2017 il tributo è determinato nelle misure indicate nell’Allegato A.

La disciplina ricomprende diverse tipologie di rifiuti, tra cui rifiuti inerti, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi smaltiti in discarica, scarti e sovvalli da impianti di selezione, riciclaggio e compostaggio, fanghi palabili e rifiuti avviati ad incenerimento senza recupero energetico.

Riduzioni, addizionale e modulazione in funzione della raccolta differenziata

La Giunta regionale definisce gli standard tecnico-operativi che gli impianti di trattamento con selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono raggiungere per consentire il pagamento del tributo in misura ridotta per gli scarti e sovvalli conferiti in discarica. Le quantità non conformi a tali requisiti restano soggette al tributo nella misura ordinaria.

Per i Comuni che non raggiungono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa statale si applica un’addizionale del 20 per cento. Sono previste esclusioni per i Comuni o le Unioni di Comuni in deroga o che abbiano ridotto sensibilmente la produzione pro capite di rifiuti, nonché riduzioni per chi supera le percentuali-obiettivo nazionali. Dal 2019 una quota del 7,5 per cento del gettito è destinata ai Comuni sede di discariche o impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai Comuni limitrofi interessati.

Versamento del tributo, dichiarazione e controlli

Il soggetto passivo deve indicare separatamente in fattura l’importo del tributo e versarlo alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, mediante bonifico alla Tesoreria regionale. Il mancato versamento comporta anche la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto fino alla regolarizzazione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti passivi presentano alla Provincia e in copia alla Regione una dichiarazione con i dati identificativi dell’impianto, le quantità conferite e i versamenti effettuati. Le violazioni sono accertate dalle Province, che contestano gli addebiti e curano la riscossione delle somme dovute; la riscossione coattiva è affidata alla Provincia. Il termine di decadenza per l’accertamento è di cinque anni dall’ultimo giorno utile per la dichiarazione annuale.

Sanzioni e presunzioni

Per ritardato, omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione prevista dalla disciplina generale sulle sanzioni tributarie. Per le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dalla legge statale istitutiva del tributo. Alle attività di discarica abusiva, abbandono, scarico o deposito incontrollato si applicano le sanzioni specifiche previste dalla normativa statale di riferimento.

Se non è possibile determinare con precisione il momento del conferimento o dell’abbandono dei rifiuti, questi si presumono conferiti alla data di redazione del processo verbale, salvo prova contraria.

Destinazione del gettito e funzioni di supporto

Il gettito del tributo alimenta un fondo per programmi regionali in campo ambientale. Almeno il 10 per cento della quota destinata a tali programmi è riservato a iniziative per valorizzare il riciclaggio di frazioni di rifiuti urbani. Il gettito dell’addizionale legata alla raccolta differenziata finanzia interventi di prevenzione della produzione dei rifiuti, incentivi per prodotti riciclati, cofinanziamento di impianti e attività di informazione ai cittadini.

L’Osservatorio regionale sui rifiuti svolge anche funzioni di supporto tecnico per riscossione, accertamento, contenzioso e per l’applicazione della modulazione del tributo in funzione della raccolta differenziata.

Obbligo di comunicazione dei dati per gestori di impianti

I gestori di impianti e attività autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti devono comunicare, tramite applicativo web regionale, i dati annuali sui quantitativi di rifiuti gestiti. La Giunta regionale stabilisce decorrenza, modalità, tempi e scadenze. La violazione dell’obbligo è punita con sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, accertata da Province e Città metropolitana, con destinazione dei proventi ai controlli ambientali.

Regime transitorio e abrogazioni

La modulazione del tributo in funzione della raccolta differenziata si applica dal 2008. La Giunta regionale doveva approvare i provvedimenti attuativi entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge. La legge abroga la precedente disciplina regionale del 1996 sul tributo per il deposito in discarica dei rifiuti urbani e l’articolo 48 della l.r. 18/1999. Le norme finanziarie finali sono omissis nel testo consolidato.

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