L.R. Liguria 3/2007
Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento ligure disciplina il rilascio dell’autorizzazione regionale per immersione in mare di materiali, materiali di escavo e posa di cavi/condotte, nonché le attività soggette a sola comunicazione. Fissa procedura, documentazione, termini, durata del titolo (da 6 a 72 mesi), proroghe, modifiche, controlli e sanzioni; esclude alcuni casi specifici e rinvia a competenze diverse per talune opere.
Autorizzazione regionale per immersione in mare e posa di cavi/condotte
Autorizzazione regionale per immersione in mare e posa di cavi e condotte
Il regolamento disciplina, per la Regione Liguria, il procedimento autorizzatorio previsto dall’articolo 109 del d.lgs. 152/2006 in materia di immersione in mare di materiali e di movimentazione dei fondali connessa alla posa di cavi e condotte. Regola anche alcune attività per le quali è sufficiente una comunicazione preventiva alla Regione.
Ambito di applicazione
La disciplina regionale riguarda:
- l’immersione in mare o in ambiti contigui di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti, purché destinati a un utilizzo compatibile e ambientalmente innocuo;
- l’immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o altre strutture di contenimento costiere di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- la movimentazione dei fondali derivante dalla posa in mare di cavi e condotte, esclusi quelli facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale o di connessione con reti energetiche di altri Stati, per i quali la competenza è ministeriale;
- l’immersione in mare di materiali di escavo entro tre miglia nautiche dalla costa e entro la batimetrica dei 200 metri;
- lo spostamento di sedimenti in ambito portuale.
Rientrano inoltre nel regolamento le opere di ripristino di cui all’articolo 109, comma 3, del d.lgs. 152/2006, per le quali è richiesta la sola comunicazione alla Regione.
Esclusioni e casi non assoggettati al regolamento
Non si applica la disciplina del regolamento nei seguenti casi:
- immersioni connesse a interventi di difesa della costa e ripascimento strutturale degli arenili, già disciplinati dalla normativa regionale sulla difesa della costa e approvati dalla Conferenza dei servizi;
- immersioni connesse alla realizzazione di strutture per la nautica da diporto disciplinate dal d.P.R. 509/1997;
- immersioni per ripascimento stagionale, di competenza dei Comuni;
- immersioni di materiali finalizzate a opere soggette a valutazione di impatto ambientale;
- ricollocamento in sagoma di massi o manufatti già presenti in loco.
Per le immersioni di materiali di cui alla lettera a) dell’ambito di applicazione, l’autorizzazione non viene rilasciata se le opere marittime connesse non hanno ottenuto il parere tecnico favorevole previsto dal codice della navigazione, quando dovuto.
Presentazione dell’istanza e documentazione
Il procedimento autorizzatorio si avvia su istanza dell’interessato alla Regione, secondo il modello allegato al regolamento, corredata da una relazione tecnica conforme alle indicazioni degli allegati. Per le opere marittime la relazione deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato.
Procedibilità della domanda e istruttoria
Se la domanda o i documenti allegati sono incompleti, la Regione, entro 10 giorni dal ricevimento, richiede l’integrazione assegnando un termine perentorio di 15 giorni. In caso di mancato riscontro, la domanda è archiviata e il procedimento si estingue.
Verificata la procedibilità, la Regione comunica l’avvio del procedimento al richiedente e agli enti territorialmente competenti coinvolti, tra cui Comune, Autorità di Sistema Portuale, gestori delle aree marine protette, ARPAL e Capitaneria di porto.
Per le immersioni di materiali di escavo di cui alla lettera b) dell’articolo 1, la Regione acquisisce anche il parere della Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura; se la Commissione non si pronuncia entro 60 giorni, la Regione può comunque adottare il provvedimento finale motivato.
Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla protocollazione dell’istanza, salvo sospensioni per integrazioni documentali o per l’acquisizione di pareri.
Contenuto dell’autorizzazione e durata
Il provvedimento autorizzativo indica:
- localizzazione dell’intervento;
- caratteristiche qualitative e, se necessario, quantitative del materiale da immergere;
- modalità di realizzazione dell’intervento;
- durata dell’autorizzazione, compresa tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 72 mesi.
Il titolare deve comunicare preventivamente la data di inizio lavori e la data di ultimazione ai soggetti competenti; per le opere marittime la comunicazione di fine lavori va accompagnata dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità dell’intervento al progetto.
Proroga, varianti e modifiche
La proroga può essere richiesta con istanza motivata presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del titolo.
Le modifiche non sostanziali all’intervento già autorizzato possono essere eseguite previa comunicazione alla Regione; le modifiche sostanziali richiedono una nuova autorizzazione.
Attività soggette a sola comunicazione
Sono soggette a comunicazione preventiva alla Regione, da inviare almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, le seguenti attività:
- opere di ripristino che non comportano aumento della cubatura immersa delle opere preesistenti;
- immersione stagionale di piccoli manufatti inferiori a 50 kg, entro 100 metri dalla costa, destinati a supporto di attrezzature balneari o sportive;
- posizionamento stagionale di manufatti diversi dai precedenti, già autorizzati, purché rimangano invariate le modalità di intervento;
- immersione di manufatti all’interno di bacini portuali.
La Regione, nei 20 giorni successivi al ricevimento, verifica la sussistenza delle condizioni previste. In assenza di dissenso o di richiesta di ulteriori elementi entro tale termine, l’interessato può eseguire l’intervento.
Controlli, prescrizioni e sanzioni amministrative
In caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione, ferme le sanzioni previste dal d.lgs. 152/2006, la Regione può procedere in modo progressivo:
- diffida con termine per eliminare le inosservanze;
- diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione in caso di pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente;
- revoca dell’autorizzazione se non vi è adeguamento alle prescrizioni o in caso di reiterate violazioni con situazione di pericolo.
Disposizioni finali ed efficacia
La Giunta regionale può approvare adeguamenti degli allegati che non incidano sull’impostazione del procedimento. Il regolamento è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.
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