Sentenza del 28/10/2016 n. 21832 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione favorevole al contribuente. La CTR aveva ritenuto invalido l'appello perché sottoscritto da un funzionario diverso dal direttore dell'Agenzia e perché non risultava allegata una delega scritta. L'Agenzia ha sostenuto che, per la validità dell'impugnazione, fosse sufficiente la sottoscrizione del funzionario preposto al reparto competente, senza necessità di una delega specifica allegata agli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui le articolazioni periferiche delle Agenzie fiscali possono essere rappresentate in giudizio dal funzionario che ha sottoscritto l'atto, in forza di una delega generale presunta. Il giudice del rinvio dovrà inoltre regolare le spese di tutti i gradi di giudizio. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente sulla spettanza del credito d'imposta, ma soltanto sulla validità formale dell'appello dell'Agenzia.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8
credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate
La norma costituiva il fondamento del credito d'imposta oggetto dell'avviso di revoca; la Cassazione non ha esaminato nel merito la legittimità della revoca.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10, 11 e 12
Le Agenzie fiscali periferiche possono stare in giudizio e possono essere validamente rappresentate dal funzionario che sottoscrive l'atto processuale, senza che sia necessariamente prodotta una delega specifica, salvo contestazioni concrete sulla sua appartenenza all'ufficio o sull'effettivo potere di impugnare.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2
La disposizione è stata richiamata in tema di proposizione dell'appello tributario; la sottoscrizione da parte del funzionario competente non rende di per sé inammissibile l'impugnazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
La disciplina dell'appello tributario deve essere applicata riconoscendo la validità dell'atto sottoscritto dal funzionario dell'ufficio competente, quando non sia dimostrata l'assenza del relativo potere.
Legge 29 ottobre 1991, n. 358, art. 7, comma 10
La norma contribuisce a fondare la capacità delle articolazioni periferiche dell'amministrazione finanziaria di stare autonomamente in giudizio.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 4
Ha costituito il parametro processuale per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge e i vizi processuali della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello dell'Agenzia delle Entrate non è automaticamente inammissibile solo perché sottoscritto da un funzionario diverso dal direttore dell'ufficio.
- La sottoscrizione di un funzionario preposto al reparto competente può essere ritenuta sufficiente, sulla base di una delega generale collegata alle funzioni esercitate, senza necessità di allegare sempre una delega specifica.
- Chi contesta il potere rappresentativo del sottoscrittore deve formulare una contestazione concreta e, secondo il principio richiamato, provare che il firmatario non apparteneva all'ufficio appellante oppure che aveva usurpato il potere di impugnare.
- La decisione riguarda esclusivamente la validità formale della rappresentanza processuale dell'Agenzia e non implica che l'amministrazione abbia necessariamente ragione sulla revoca del credito d'imposta.
- Quando una sentenza viene cassata con rinvio, la controversia deve essere nuovamente esaminata dal giudice indicato dalla Cassazione, che dovrà attenersi al principio di diritto stabilito e decidere anche sulle spese.
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