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Legge

L.R. Valle d'Aosta 29/2012

Modificazioni di leggi regionali in materia veterinaria.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 29/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna varie discipline regionali valdostane su sanità veterinaria, identificazione del bestiame e tutela degli animali d’affezione. Ridefinisce commissioni e comitati, introduce regole su identificazione e registrazione di bovini, ovicaprini, suini ed equini, rafforza l’autorizzazione sanitaria per strutture commerciali per animali d’affezione e abroga alcune disposizioni e un’intera legge regionale. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche in materia veterinaria e di anagrafe zootecnica

Modifiche regionali in materia veterinaria

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene su più testi normativi del settore veterinario, aggiornando gli organi consultivi e le procedure di identificazione del bestiame, oltre alla disciplina sanitaria delle attività commerciali con animali d’affezione. Il provvedimento opera solo nell’ambito del territorio regionale.

Organi regionali per il risanamento degli allevamenti

Viene riformulata la Commissione sanitaria regionale in materia di risanamento degli allevamenti. Ne fanno parte, o loro delegati, il dirigente della struttura regionale competente in sanità veterinaria, che la presiede, e diversi dirigenti dell’Azienda USL della Valle d’Aosta competenti in sanità animale, igiene degli alimenti di origine animale, igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche, nonché igiene e sanità pubblica.

Alla Commissione possono partecipare, d’intesa con le amministrazioni interessate, anche dirigenti o funzionari del Ministero della salute e dei centri di referenza nazionale per la tubercolosi da Mycobacterium bovis e per le malattie dei selvatici.

Le funzioni attribuite sono di programmazione e supporto tecnico: predisposizione dei programmi di profilassi e risanamento per l’eradicazione di tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica nei bovini, e di brucellosi negli ovini e caprini; valutazione dell’andamento dei programmi annuali di eradicazione; predisposizione delle misure di lotta contro specifiche epizoozie; ogni altra attività di consulenza connessa.

Comitato consultivo regionale per il risanamento degli allevamenti

È istituito il Comitato consultivo regionale in materia di risanamento degli allevamenti, con funzione di formulare proposte e pareri alla Commissione sanitaria regionale.

Il Comitato è composto da:

  • dirigente della struttura regionale competente in sanità veterinaria, che ne assicura il coordinamento, o suo delegato;
  • dirigente della struttura regionale competente in servizi zootecnici, o suo delegato;
  • tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali degli allevatori.

La partecipazione ai lavori è gratuita.

Identificazione e registrazione del bestiame

La disciplina dell’anagrafe regionale del bestiame viene aggiornata in modo puntuale.

Per i suini ed equini, l’identificazione è effettuata dall’AREV secondo la normativa statale vigente.

Per i bovini e gli ovicaprini l’identificazione deve avvenire:

  • entro 20 giorni dalla nascita per i bovini;
  • entro 6 mesi dalla nascita per gli ovicaprini;
  • in ogni caso prima dell’uscita dell’animale dall’azienda di nascita.

L’identificazione avviene mediante marca auricolare con microchip al padiglione sinistro e marca auricolare semplice al padiglione destro; per i bovini la marca auricolare è anche dotata di dispositivo per il prelievo di campioni biologici.

Per i capi bovini e ovicaprini provenienti da altre regioni italiane o da Stati esteri, se privi di marca auricolare elettronica, la marca del padiglione sinistro viene sostituita con una provvista di microchip.

Entro 30 giorni dall’identificazione, l’AREV trasmette alla struttura regionale competente in servizi zootecnici l’elenco descrittivo degli animali identificati per la registrazione nell’anagrafe del bestiame.

Commissione dell’anagrafe del bestiame

È aggiornata anche la composizione della Commissione prevista dalla disciplina dell’anagrafe regionale del bestiame. Ne fanno parte il dirigente della struttura regionale competente in servizi zootecnici, i dirigenti dei servizi veterinari del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e il direttore dell’AREV. La Commissione può essere integrata, in relazione agli argomenti trattati, da un rappresentante dell’ente o dell’associazione interessati.

Attività commerciali con animali d’affezione

Per allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento e pensioni per animali d’affezione domestici destinati a fini commerciali è richiesto un preventivo titolo autorizzativo sanitario comunale. L’autorizzazione è subordinata al parere igienico-sanitario dei servizi veterinari dell’Azienda USL sulla conformità di ambienti, strutture e attrezzature alle norme vigenti in materia di igiene, sanità pubblica e allevamento degli animali.

Tali attività restano soggette a vigilanza sanitaria permanente.

Abrogazioni

La legge abroga integralmente la legge regionale 17 luglio 1995, n. 23, relativa alle sanzioni amministrative in materia di protezione degli animali da allevamento e da macello.

Sono inoltre abrogati:

  • l’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 39;
  • i commi 1 e 2 dell’articolo 3 del regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Deprecazione/attualità

Il provvedimento disciplina un settore ancora tipicamente operativo, ma contiene anche abrogazioni espresse e un articolo successivamente abrogato nel 2013. Nel complesso la legge resta utile come testo di modifica storica e come base per ricostruire la normativa consolidata, non come disciplina autonoma da applicare direttamente.

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