L.R. Valle d'Aosta 28/2012
Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta 5 ottobre 2012, n. 28 abroga espressamente numerose leggi e un regolamento ormai tacitamente superati o non più applicati, in materie come agricoltura, bilancio, turismo, trasporti e assistenza sociale. Le disposizioni abrogate restano però efficaci per i rapporti sorti durante la loro vigenza e per gli impegni di spesa già assunti.
Abrogazione espressa di leggi e regolamenti regionali della Valle d'Aosta
Abrogazione espressa di leggi e regolamenti regionali della Valle d'Aosta
La legge regionale 5 ottobre 2012, n. 28 interviene sul sistema normativo della Regione autonoma Valle d'Aosta con una operazione di semplificazione e pulizia legislativa. Il provvedimento elimina in modo espresso una serie di fonti già tacitamente o implicitamente superate, non più operative o non più applicate.
Finalità e portata generale
La legge ha una funzione esclusivamente abrogativa: non introduce nuove discipline di settore, ma rende formalmente cessata l’efficacia di molte disposizioni regionali precedenti, appartenenti a diversi ambiti materiali. L’effetto riguarda solo il territorio della Valle d’Aosta.
Disposizioni abrogate in materia di Presidenza della Regione
Sono abrogate norme regionali relative a:
- enti locali, con particolare riferimento allo scioglimento degli enti comunali di assistenza e al trasferimento di attribuzioni, personale e beni ai comuni;
- cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, in particolare un rifinanziamento di interventi regionali a favore dei paesi in via di sviluppo.
Disposizioni abrogate in materia di agricoltura e risorse naturali
La legge espunge numerose disposizioni storiche in materia agricola, tra cui norme su:
- garanzie fideiussorie regionali a favore di cooperative e consorzi agricoli o di miglioramento fondiario;
- interventi per la conservazione del paesaggio agricolo montano e la protezione della natura;
- attuazione di direttive comunitarie sulla riforma dell’agricoltura e sull’agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate;
- indennità compensative annue agli imprenditori e conduttori di aziende agricole;
- rifinanziamenti di interventi regionali in materia agricola;
- contributi per iniziative promozionali di interesse agricolo;
- applicazione in Valle d’Aosta delle disposizioni comunitarie sul miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie.
Disposizioni abrogate in materia di bilancio, finanze e patrimonio
Sono abrogate varie leggi di natura finanziaria, tutte riferite a esercizi e variazioni di bilancio ormai chiusi, tra cui:
- approvazioni di rendiconti generali della Regione per gli esercizi finanziari 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005;
- provvedimenti di variazione al bilancio di previsione per gli anni 2002-2003, 2004, 2005 e 2006, nonché ai bilanci pluriennali connessi.
Disposizioni abrogate in materia di sanità, salute e politiche sociali
È abrogato un regolamento regionale del 1957 concernente l’assistenza ai vecchi bisognosi per l’attuazione di una legge regionale del 1955.
Disposizioni abrogate in materia di opere pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica
Sono abrogate due leggi regionali che incrementavano, per gli esercizi 1983 e 1984, gli stanziamenti destinati ai contributi per la costruzione e ricostruzione di tetti in lose e balconi tipici in legno.
Disposizioni abrogate in materia di turismo, sport, commercio e trasporti
Restano abrogate numerose norme ormai datate, in particolare relative a:
- turismo e industria alberghiera, incluse provvidenze e incentivi per la ricettività alberghiera e la realizzazione di strutture turistiche ricettive;
- commercio, con estensione di provvidenze ad esercenti attività commerciali residenti in Valle d’Aosta;
- trasporti, con riferimento a collegamenti ferroviario-tramviari e a un nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo;
- sport, con un rifinanziamento per incentivi a impianti di innevamento artificiale.
Regime transitorio
Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti durante il loro periodo di vigenza e restano efficaci per l’esecuzione dei relativi impegni di spesa. La legge, quindi, non incide sui rapporti già perfezionati prima dell’abrogazione.
Obsolescenza pratica
Il provvedimento è essenzialmente di carattere “depurativo” dell’ordinamento e oggi ha rilevanza solo come base per accertare l’abrogazione di fonti pregresse e per gestire eventuali effetti residui su rapporti e spese già sorti. Non contiene una disciplina sostanziale attualmente destinata a nuova applicazione.
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