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Ordinanza

Ordinanza n. 114/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6133/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non idoneità del 4 agosto 2025 e conseguente esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso, deducendo plurime violazioni di legge e figure di eccesso di potere. In appello cautelare ha censurato l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare, sostenendo che il primo giudice, in violazione dell'art. 112 c.p.c., avesse esaminato soltanto il vizio di difetto di motivazione, con argomentazioni erronee e non centrate, omettendo di pronunciarsi sugli ulteriori tre motivi di ricorso, relativi ad altre violazioni e profili di eccesso di potere. L'appellante ha quindi sostenuto che tali motivi avrebbero evidenziato il fumus boni iuris necessario per la concessione della tutela cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. A una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris anche considerando tutti i motivi dedotti. Il provvedimento di non idoneità richiamava espressamente gli accertamenti attitudinali svolti ai sensi della normativa applicabile e gli esiti di un ulteriore colloquio collegiale. Le relazioni relative agli accertamenti, depositate in giudizio, riportavano gli esiti dei singoli test e ulteriori elementi chiarificativi; trattandosi di atti endoprocedimentali tipizzati dalla disciplina di riferimento, essi erano idonei a integrare per relationem la motivazione dell'esito finale. Il giudizio di inidoneità e il verbale di esclusione erano stati inoltre consegnati immediatamente in copia al candidato. Dalla scheda di valutazione attitudinale non emergevano profili di irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà nei giudizi di compatibilità formulati per le tre aree. Il Collegio ha altresì ritenuto che il presunto abbandono degli studi non fosse stato rilevante ai fini del punteggio, avendo invece assunto rilievo gli esiti dell'intervista attitudinale. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato dall'appellante per denunciare l'omessa pronuncia del TAR su alcuni motivi di ricorso; il Consiglio di Stato ha comunque respinto l'appello ritenendo insussistente il fumus boni iuris anche alla luce di tutte le censure.

  • D.M. 198/2003

    Prevede, secondo quanto riportato nell'ordinanza, i requisiti attitudinali richiesti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato.

  • art. 24, punto 7, lett. A), D.M. 9 settembre 2022, n. 158

    Costituisce la base normativa richiamata per gli accertamenti attitudinali; le relative relazioni sono state ritenute atti endoprocedimentali tipizzati idonei a integrare per relationem la motivazione del giudizio finale di non idoneità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, il giudice deve valutare sommariamente la sussistenza del fumus boni iuris alla luce dell'insieme delle censure dedotte, ma può respingere l'impugnazione quando, anche considerando i motivi non esaminati dal primo giudice, non emergano ragionevoli profili di fondatezza.
  • In una procedura concorsuale attitudinale, le relazioni relative agli accertamenti e ai test previsti dalla disciplina di settore possono integrare per relationem la motivazione del giudizio finale di non idoneità quando siano atti endoprocedimentali tipizzati, siano richiamate dal provvedimento conclusivo e siano disponibili in giudizio.
  • Un giudizio di non idoneità attitudinale non presenta, in sede cautelare, evidenti profili di illegittimità quando dalla scheda di valutazione non emergano irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà nei giudizi formulati per le aree attitudinali previste.
  • Ai fini della valutazione della legittimità del giudizio attitudinale, assume rilievo l'effettivo contenuto degli elementi valutativi utilizzati dalla commissione; un dato estraneo, quale il presunto abbandono degli studi, non può essere considerato determinante se dalla documentazione risulta che il punteggio è stato attribuito sulla base degli esiti dell'intervista attitudinale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelareEccesso di potere

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