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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4804 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia su un immobile inserito in un fondo patrimoniale, a garanzia di debiti relativi a cartelle esattoriali IVA. I giudici di merito avevano ritenuto che i debiti tributari non fossero debiti contratti per i bisogni della famiglia e che tale circostanza fosse provata per non contestazione. Equitalia ha contestato, da un lato, la giurisdizione tributaria e, dall'altro, l'errata applicazione dell'art. 170 c.c., sostenendo che spettasse al contribuente provare i presupposti dell'impignorabilità e l'estraneità del debito ai bisogni familiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, chiarendo che l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto di espropriazione forzata e, per le iscrizioni successive alle modifiche normative del 2006, la relativa impugnazione rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie. Ha invece accolto il secondo motivo: il principio di non contestazione non si applica a una questione di diritto, quale l'affermazione astratta secondo cui i debiti tributari non possono mai soddisfare bisogni familiari. La natura tributaria del debito non è decisiva; occorre verificare concretamente il rapporto tra debito e bisogni della famiglia. L'onere di provare i presupposti dell'art. 170 c.c., compresa l'estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, grava su chi invoca l'impignorabilità. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra composizione della CTR della Campania per un nuovo esame e per la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 170 c.c.

    L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

    L'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale non dipende automaticamente dalla natura del debito. Deve essere accertato concretamente che il debito sia estraneo ai bisogni familiari e che il creditore conoscesse tale estraneità. L'onere della prova grava su chi invoca la protezione del fondo.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti posti a fondamento della domanda e non sostituisce l'accertamento giudiziale di una questione di diritto. Pertanto, il mancato contrasto del creditore non dimostra automaticamente la regola giuridica secondo cui i debiti tributari sarebbero sempre estranei ai bisogni della famiglia.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi invoca il regime di impignorabilità del fondo patrimoniale deve provare i fatti costitutivi della relativa eccezione, inclusi l'estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973

    L'iscrizione ipotecaria sugli immobili prevista dalla norma costituisce una garanzia del credito tributario e non un atto di espropriazione forzata.

  • Art. 35, comma 26-quinquies, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006

    La disposizione ha incluso l'iscrizione ipotecaria tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, indipendentemente dalla natura del credito garantito, per le controversie successive alla sua entrata in vigore.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione non è consentito formulare in modo promiscuo e sovrapposto censure di violazione di legge e vizi di motivazione senza distinguere chiaramente i rispettivi presupposti.

Massime di principio

  • La costituzione di un immobile in fondo patrimoniale non rende automaticamente illegittima l'iscrizione ipotecaria per debiti fiscali: occorre dimostrare, caso per caso, che il debito sia estraneo ai bisogni della famiglia.
  • Anche un debito tributario derivante da attività professionale o imprenditoriale può, in concreto, essere collegato ai bisogni familiari; la sola origine imprenditoriale o fiscale non è sufficiente per qualificarlo come estraneo.
  • Chi invoca l'impignorabilità del fondo patrimoniale deve fornire la prova dell'estraneità del debito ai bisogni familiari e della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti, non sulle qualificazioni giuridiche: il silenzio della controparte non trasforma in regola di diritto un'affermazione non dimostrata.
  • L'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria tributaria, quando effettuata nel regime normativo successivo al 2006, appartiene alla giurisdizione tributaria, poiché l'ipoteca è una garanzia e non un atto esecutivo.

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