Ordinanza n. 98/2026 - Bolzano, Sezione 1
für die Aufhebung nach Aussetzung der Vollstreckbarkeit der Anordnung des Referenten für Bauwesen und Raumentwicklung der Gemeinde Eppan an der Weinstraße vom 09.06.2026 mit Betreff „Abschließende Maßnahme - Verfügung zum Abbruch des widerrechtlich errichteten Verkaufsstandes (Stahlstruktur aus Glaswänden und PVC-Paneelen) und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes auf der/den Gp. 2501/1 K.G. Eppan“, den Rekursstellern mit Schreiben vom 11.06.2026 übermittelt, samt allen vorangegangenen, nachfolgenden und sonstwie zusammenhängenden Verwaltungsakten, einschließlich der Mitteilung über die Einleitung des Verwaltungsverfahrens vom 06.05.2026, des Protokolls vom 07.05.2026 über den Lokalaugenschein vom 27.04.2026, sowie sämtlicher weiterer vorangegangener, nachfolgender oder sonstwie zusammenhängender Verwaltungsakte, auch wenn nicht eigens angeführt oder nicht bekannt.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione e ripristino, ritenendo integrati i presupposti della tutela d’urgenza sulla base della valutazione sommaria del ricorso e della sussistenza in re ipsa del danno irreparabile. La discussione di merito è stata fissata al 24 marzo 2027, alle ore 9:30. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Ordinanza comunale del 9 giugno 2026 di demolizione di un banco vendita abusivo, costituito da una struttura in acciaio con pareti in vetro e pannelli in PVC, e di ripristino dello stato originario su una particella catastale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e gestori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha esaminato sommariamente la domanda cautelare, rilevando che non era possibile escludere la fondatezza del ricorso e che il pregiudizio irreparabile sussisteva in re ipsa.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Nach Einsicht in Art. 55 VwPO;
Il provvedimento richiama l’art. 55 c.p.a. quale base della tutela cautelare collegiale, ma non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto può essere concessa quando, all’esame sommario del ricorso, non sia possibile escluderne la fondatezza e risulti sussistente un pregiudizio irreparabile.
Come è indicizzato
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