Sentenza del 20/02/2017 n. 165 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Processo tributario- Parti del processo- Chiamata in causa dell'ente impositore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza del concessionario volta alla chiamata in causa dell’ente impositore è stata dichiarata inammissibile perché proposta nell’ambito di una costituzione tardiva, effettuata oltre 60 giorni dalla notifica del ricorso. La pronuncia riguarda l’ammissibilità della chiamata in causa e non chiarisce, dal solo testo disponibile, l’esito definitivo della controversia principale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il concessionario ha domandato di chiamare in causa l’ente impositore, presumibilmente per coinvolgerlo nella controversia relativa all’atto impugnato. Tuttavia, la costituzione del concessionario è avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso. In applicazione del combinato disposto degli artt. 23, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 546/1992 e 167, comma 2, c.p.c., la richiesta di chiamata in causa formulata tardivamente è stata ritenuta inammissibile.
Norme richiamate
Art. 23, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 546/1992
Norma richiamata quale parte del combinato disposto applicato alla costituzione della parte resistente nel processo tributario.
La costituzione del resistente deve avvenire entro il termine previsto dalla disciplina del processo tributario; la tardività impedisce l’esercizio di determinate facoltà processuali.
Art. 167, comma 2, c.p.c.
Norma richiamata in relazione alla possibilità di chiamare un terzo in causa.
La chiamata del terzo deve essere proposta tempestivamente e secondo le modalità processuali previste; una richiesta formulata tardivamente non è ammissibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il rispetto dei termini di costituzione è essenziale: la costituzione tardiva può comportare la perdita di specifiche facoltà processuali, tra cui la chiamata in causa di un terzo.
- Il concessionario che ritenga necessario coinvolgere l’ente impositore deve formulare la richiesta tempestivamente, senza attendere la scadenza del termine per la costituzione.
- La tardività della costituzione non comporta necessariamente, in ogni caso, l’automatica definizione negativa dell’intero giudizio, ma può limitare le difese e le iniziative processuali esercitabili dalla parte.
- La chiamata in causa non può essere utilizzata successivamente per rimediare alla mancata tempestiva individuazione o partecipazione dell’ente impositore: occorre rispettare i termini e le forme stabiliti dalla legge.
- L’esito dell’inammissibilità della chiamata riguarda direttamente la partecipazione del terzo al processo e non consente, da solo, di determinare l’esito della controversia tributaria nel merito.
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