L.R. Puglia 33/2009
Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Puglia misure per tutelare, conservare e valorizzare geodiversità, geositi, grotte, cavità artificiali e patrimonio speleologico, con catasti regionali dedicati e possibilità di sezioni speciali e monumenti naturali. Prevede aggiornamenti affidati all’Assessorato all’ecologia e alla FSP, forme di pubblicità e, per i siti turistici, requisiti di monitoraggio e sicurezza. È ancora vigente, ma in parte con disciplina di rilievo operativo limitata alla gestione dei catasti e dei procedimenti di tutela.
Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico della Regione Puglia
Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico
La legge disciplina, per la Regione Puglia, la tutela, la conoscenza e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e di quello speleologico. Il provvedimento si inserisce nel quadro della politica regionale di sviluppo sostenibile e della conservazione delle risorse naturali, con particolare attenzione al carsismo, alle cavità naturali e artificiali e alla fruizione compatibile dei siti.
Finalità e principi generali
La Regione riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione dei luoghi di interesse geologico e speleologico, dei paesaggi geologici e carsici e della biodiversità ipogea. La legge persegue anche obiettivi di conoscenza, fruizione pubblica compatibile, uso didattico e prevenzione del degrado, della distruzione, dell’ostruzione, del danneggiamento, del deturpamento e dell’inquinamento dei beni tutelati.
La Regione promuove inoltre:
- il miglioramento della conoscenza e della conservazione del patrimonio geologico e speleologico regionale;
- l’accertamento dello stato dei geositi e dell’ambiente carsico;
- la conservazione e l’aggiornamento dei catasti regionali;
- la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene;
- le attività di studio, ricerca, tutela e conservazione;
- la formazione tecnica e culturale degli speleologi e delle guide speleologiche;
- le attività di valorizzazione sostenibile;
- la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nelle attività in ambiente ipogeo, con il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico quale soggetto di riferimento.
Definizioni e ambito dei beni tutelati
La legge definisce i concetti di geodiversità, patrimonio geologico, patrimonio speleologico, speleologia e biodiversità ipogea. Nel patrimonio geologico rientrano in particolare i geositi e le aree carsiche; nel patrimonio speleologico rientrano sistemi carsici, grotte naturali, cavità artificiali, geositi ipogei e grotte/cavità turistiche.
Sono quindi tutelati non solo gli ambienti naturali sotterranei, ma anche le strutture ipogee realizzate dall’uomo quando presentino valore storico, archeologico, naturalistico o geominerario.
Catasto regionale dei geositi
Per garantire conoscenza e conservazione del patrimonio geologico, è istituito presso la Regione il Catasto dei geositi. Il catasto contiene l’individuazione cartografica e catastale dei beni, le aree di rispetto, la descrizione e ogni altra informazione utile, comprese le schede dei geositi ipogei.
La ricognizione, la perimetrazione e l’aggiornamento sono svolti dall’Assessorato regionale all’ecologia sulla base di indagini e studi tecnico-scientifici, anche tramite convenzioni con università, enti di ricerca e associazioni riconosciute. Gli elenchi e gli aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale su proposta conforme dell’Assessorato, con notifica ai proprietari, pubblicazione nel BURP e comunicazione ai comuni interessati.
Catasto regionale del patrimonio speleologico
Per il patrimonio speleologico è istituito il Catasto delle grotte e delle cavità artificiali. La conservazione e l’aggiornamento del catasto sono affidati, mediante convenzione, alla Federazione speleologica pugliese, indicata come referente riconosciuta per le attività speleologiche in Puglia.
Il catasto comprende:
- l’elenco delle grotte naturali;
- l’elenco delle cavità artificiali;
- l’elenco delle grotte e cavità turistiche.
Per ciascuna cavità sono previsti dati catastali e topografici, aree di rispetto e informazioni geologiche, speleologiche, morfologiche, faunistiche, vegetazionali e microclimatiche. Anche qui gli elenchi e gli aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale, con pubblicazione e notifica ai soggetti interessati.
La legge consente a associazioni speleologiche, università, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni e privati cittadini di chiedere l’iscrizione di nuove grotte o cavità, presentando i dati necessari alla scheda di censimento. Le cavità naturali o artificiali possono essere iscritte nella sezione delle grotte e cavità turistiche solo se è dimostrata la valenza turistico-didattica.
Per i siti turistici iscritti sono richiesti sistemi di monitoraggio microclimatico, misure di sicurezza dei percorsi e impianti di illuminazione compatibili con l’ecosistema ipogeo.
Sezioni speciali e monumenti naturali
Per cavità artificiali e geositi di particolare valore culturale, archeologico, storico, artistico, biologico, geologico, geomorfologico o paleontologico, la legge prevede sezioni speciali nei rispettivi catasti. In tali sezioni confluiscono i beni che presentano specificità per rilevanza e rarità del valore espresso.
I beni iscritti nelle sezioni speciali sono soggetti ad apposite norme di tutela e uso, che possono costituire variante allo strumento urbanistico nel rispetto della disciplina vigente.
Nei casi previsti, la Regione può istituire anche “Monumenti naturali” secondo la l.r. 19/1997. Il procedimento prevede:
- proposta della Giunta regionale;
- notifica al proprietario del fondo o del bene;
- convocazione della conferenza di servizi con coinvolgimento dei proprietari;
- pubblicazione della legge istitutiva nel BURP e comunicazione ai comuni interessati.
Disciplina operativa e ricadute amministrative
La legge attribuisce all’Assessorato regionale all’ecologia un ruolo centrale nella ricognizione, nella perimetrazione, nell’aggiornamento dei catasti e nella proposta degli atti di approvazione. La Giunta regionale approva gli elenchi e gli aggiornamenti con apposita deliberazione.
Il sistema è impostato anche come strumento conoscitivo e informativo regionale, dunque con funzione amministrativa oltre che di tutela materiale. Sono previste forme di pubblicità verso proprietari e comuni interessati per garantire conoscibilità e partecipazione procedimentale.
Portata temporale e attualità della disciplina
Il provvedimento non contiene limiti temporali di efficacia e risulta formalmente vigente. La disciplina è tuttavia soprattutto di impianto organizzativo e di tutela dei beni geologici e speleologici, con applicazione concreta legata ai catasti, agli aggiornamenti degli elenchi e ai procedimenti di protezione dei siti nella Regione Puglia.
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