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Legge

L.R. Puglia 30/2009

Disposizioni in materia di energia nucleare

Normativa regionaleL.R. Puglia 30/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina gli atti di programmazione e gli interventi in materia energetica della Regione Puglia, con finalità di sviluppo sostenibile. Il comma che vietava sul territorio regionale l’installazione di impianti nucleari, di combustibile e di depositi radioattivi è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale n. 331/2010. La legge è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Divieto regionale pugliese di localizzazione di impianti nucleari

Disposizioni in materia di energia nucleare

La legge della Regione Puglia inquadra la programmazione energetica regionale nell’ambito delle competenze attribuite alla Regione e agli enti locali, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile del sistema energetico e di garantire un equilibrio tra energia prodotta, uso razionale delle risorse e capacità di carico del territorio e dell’ambiente.

Finalità e principi generali

La disciplina richiama gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale ed الأوروبية e si colloca nel rispetto dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L’azione regionale e locale deve essere orientata alla sostenibilità, alla razionalizzazione dei consumi e alla coerenza tra produzione energetica e tutela del territorio.

Regime relativo agli impianti nucleari

Il testo conteneva una previsione di preclusione del territorio regionale all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, in assenza di intese con lo Stato sulla localizzazione. Tuttavia tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 331 del 2010, con conseguente perdita di efficacia della relativa disciplina.

Funzioni della Regione e degli enti locali

Nell’esercizio delle rispettive competenze, Regione ed enti locali devono operare nel rispetto delle condizioni di concorrenza nei mercati dell’energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, evitando vincoli o ostacoli alla libera circolazione dell’energia.

Decorrenza ed efficacia

La legge è stata dichiarata urgente e, secondo il testo, è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. La previsione poi censurata dalla Corte costituzionale non è quindi utile come disciplina vigente, mentre resta l’inquadramento generale della programmazione energetica regionale nei limiti sopra indicati.

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