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Regolamento

R.R. Puglia 29/2009

Modifica al Regolamento Regionale n. 10 del 30 giugno 2009 "Tagli boschivi

Normativa regionaleR.R. Puglia 29/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il R.R. Puglia n. 10/2009 sui tagli boschivi: introduce una comunicazione preventiva con foto per l’abbattimento di piante forestali isolate/in gruppo/in filare pericolose per la pubblica incolumità, se non vincolate paesaggisticamente o storico-artistico, e corregge un rinvio nell’art. 14. È entrato in vigore il 27 novembre 2009 con pubblicazione nel BURP.

Modifiche al regolamento regionale pugliese sui tagli boschivi

Modifiche al regolamento regionale sui tagli boschivi

Il regolamento regionale della Puglia n. 29 del 27 novembre 2009 interviene sul Regolamento regionale n. 10 del 30 giugno 2009 in materia di tagli boschivi. La disciplina risultante riguarda quindi, in modo specifico e limitato al territorio della Regione Puglia, alcune precisazioni procedurali sugli abbattimenti di piante e una correzione di rinvio interno.

Ambito della modifica

L’atto non riscrive integralmente la materia dei tagli boschivi, ma modifica due punti del regolamento del 2009:

  • introduce un’ipotesi specifica di comunicazione preventiva per il taglio di determinate piante;
  • sostituisce un riferimento normativo interno contenuto nell’art. 14.

Comunicazione preventiva per piante isolate, in gruppo o in filare

Per le piante di interesse forestale che siano:

  • isolate, oppure
  • riunite in gruppi, oppure
  • disposte in filare,

quando non siano soggette a vincolo paesistico o a vincolo di interesse artistico o storico, e siano oggetto di taglio perché presentano evidenti sintomi di instabilità, deperimento o attacchi parassitari tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità, il regolamento richiede una preventiva comunicazione.

A tale comunicazione deve essere allegata relativa documentazione fotografica. La comunicazione va trasmessa:

  • al Servizio Foreste della Regione Puglia;
  • agli altri enti competenti per territorio.

Correzione del rinvio nell’articolo 14

Il regolamento sostituisce un rinvio interno contenuto nell’art. 14, lettera F, del R.R. n. 10/2009. Il riferimento originario all’art. 8, comma 1, viene corretto con il riferimento all’art. 10, comma 1. Si tratta di una modifica tecnica di coordinamento, senza ulteriori contenuti sostanziali esplicitati nel testo fornito.

Entrata in vigore

Il regolamento è dichiarato urgente e acquista efficacia il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, avvenuta il 30 novembre 2009. Pertanto, le modifiche si applicano dal 30 novembre 2009.

Rilevanza attuale

L’atto è da considerarsi sostanzialmente superato sul piano applicativo, poiché incide su una disciplina regolamentare del 2009 relativa a una specifica fase di gestione dei tagli boschivi e a una correzione puntuale di rinvio. Resta storicamente utile solo per la ricostruzione del testo del regolamento modificato.

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