L.R. Puglia 32/2009
Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Puglia gli interventi regionali per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e di altri soggetti vulnerabili. Definisce destinatari, finalità e obiettivi del sistema integrato di servizi, promuovendo non discriminazione, inclusione sociale, tutela dei diritti, mediazione interculturale e cooperazione internazionale. È ancora vigente, ma alcune previsioni sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
Norme regionali per accoglienza e integrazione degli immigrati in Puglia
Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia
La legge regionale pugliese delinea il quadro degli interventi della Regione a favore degli immigrati presenti sul territorio, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, all’inclusione sociale e alla promozione della convivenza civile. La disciplina opera esclusivamente in Puglia e si inserisce nel rispetto della normativa statale, delle fonti internazionali e delle competenze regionali.
Finalità generali e principi ispiratori
La Regione concorre alla tutela dei diritti dei cittadini immigrati e, più in generale, di tutte le persone presenti sul territorio regionale, nel rispetto dei principi costituzionali e delle convenzioni internazionali richiamate. L’impianto della legge è orientato a garantire l’uguaglianza formale e sostanziale e a tradurre in politiche regionali i principi di dignità della persona, non discriminazione e tutela dei diritti inviolabili.
Tra le finalità essenziali rientrano:
- la garanzia dei diritti umani inviolabili degli stranieri presenti a qualunque titolo in Puglia;
- l’eliminazione di ogni forma di discriminazione;
- l’accoglienza e l’inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati;
- la parità di accesso ai servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, di conciliazione e all’istruzione;
- la promozione della partecipazione alla vita pubblica locale;
- il contrasto a violenza e sfruttamento;
- la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
- il sostegno alle donne, ai minori e all’associazionismo degli immigrati;
- la promozione di cooperazione internazionale e decentrata;
- il sostegno, nei limiti delle competenze regionali, a progetti di rientro nei paesi di origine.
Alcuni richiami normativi contenuti nella versione originaria sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 299/2010; il testo consolidato conserva tali riferimenti solo a fini storici, ma essi non producono effetti.
Destinatari della disciplina
La legge si applica alle cittadine e ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, agli apolidi, ai richiedenti asilo e ai rifugiati, compresi i beneficiari di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, purché presenti sul territorio regionale.
La disciplina è estesa, se più favorevole, anche ai cittadini neocomunitari per i primi 5 anni dal provvedimento di integrazione del rispettivo Paese membro nell’Unione europea. Tale limite temporale è quindi espressamente previsto per i cittadini di nuova adesione.
La Regione prevede inoltre interventi specifici per l’accoglienza, l’orientamento legale e l’inserimento socioeconomico di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria, con priorità per le situazioni di maggiore vulnerabilità, tra cui minori, donne, vittime di tortura e vittime di tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo.
Sistema integrato di interventi e obiettivi prioritari
La Regione promuove un sistema integrato di interventi e servizi per la piena integrazione degli immigrati in Puglia. Il sistema è orientato alla conoscenza dei flussi migratori, alla rimozione degli ostacoli all’inserimento sociale e lavorativo e alla costruzione di percorsi di cittadinanza e partecipazione.
Gli obiettivi prioritari riguardano in particolare:
- la conoscenza strutturata dei flussi migratori, anche in funzione dell’inserimento nel mercato del lavoro;
- l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza e delle istituzioni sul fenomeno migratorio;
- la diffusione di buone pratiche e il contrasto a razzismo e discriminazioni;
- la promozione dell’apprendimento della lingua italiana e della conoscenza reciproca delle culture;
- il sostegno alla mediazione interculturale;
- il mantenimento dei legami con le culture d’origine;
- la rimozione di ostacoli legislativi, istituzionali, economici, sociali e culturali che limitano l’accesso a abitazione, lavoro, istruzione, formazione professionale, credito, prestazioni sanitarie e socio-assistenziali, nonché alle opportunità di attività autonome e imprenditoriali;
- la tutela dei diritti e dei doveri previsti dall’ordinamento internazionale, europeo e italiano in materia di diritti umani;
- il contrasto a criminalità, sfruttamento lavorativo e sessuale ed economia sommersa;
- la promozione della partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale;
- il sostegno alla convivenza civile, con attenzione specifica a donne e minori;
- il favore allo sviluppo dell’associazionismo, sia degli stranieri sia delle associazioni miste o italiane operanti in favore degli immigrati;
- la tutela dei minori stranieri non accompagnati e il reinserimento dei minori dimessi da istituti penali minorili;
- la promozione di iniziative di cooperazione internazionale, transnazionale, allo sviluppo e decentrata.
Profili di applicazione e coordinamento normativo
Gli interventi regionali possono essere diretti oppure realizzati mediante supporto a progetti territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati promossi dai comuni, anche nell’ambito di programmi finanziati dallo Stato o dall’Unione europea. La disciplina si coordina con il testo unico immigrazione e con la legge regionale pugliese sul sistema integrato dei servizi sociali.
Stato di vigenza
La legge risulta vigente nel testo consolidato disponibile, ma alcune singole disposizioni originarie sono state colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale. Non emerge, dal testo fornito, un abrogazione generale dell’atto.
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