Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Puglia 32/2009

Disciplina sulle modalità di macellazione aziendale in attuazione della L.R. n. 45-08, art. 7

Normativa regionaleR.R. Puglia 32/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, in Puglia, la macellazione aziendale di agnelli e capretti nati in azienda e di età non superiore a quattro mesi. Fissa gli adempimenti per la DIA alla ASL, i requisiti formativi dell’operatore, le condizioni igienico-strutturali del locale e le dotazioni minime, inclusi stordimento, dissanguamento, refrigerazione e gestione dei sottoprodotti. Non contiene un limite temporale di applicazione.

Macellazione aziendale di agnelli e capretti in aziende zootecniche e agrituristiche

Disciplina della macellazione aziendale di agnelli e capretti in Puglia

Il regolamento regionale della Puglia detta le condizioni per svolgere, in azienda zootecnica e/o agrituristica, la macellazione di agnelli e capretti nati nella propria azienda e di età non superiore a quattro mesi. La disciplina si coordina con la normativa europea e statale richiamata dal testo e si concentra sui requisiti per l’avvio dell’attività, sugli aspetti igienico-strutturali e sulle dotazioni necessarie.

Ambito di applicazione

La normativa riguarda l’operatore di produzione primaria che esercita attività zootecnica e/o agrituristica con allevamento di specie ovina e caprina e intenda macellare in azienda agnelli e capretti nati in loco, purché di età non superiore a quattro mesi. La possibilità è limitata alla macellazione aziendale effettuata nel territorio regionale.

Adempimenti per l’avvio dell’attività

Per intraprendere la macellazione, l’operatore deve notificare all’ASL territorialmente competente lo svolgimento dell’attività di macellazione ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 e comunicare l’inizio attività mediante DIA, secondo il modello richiamato dalla DGR 1924/2008.

Requisiti soggettivi e organizzativi dell’operatore

Ai fini della presentazione della DIA, l’operatore deve risultare in possesso di specifiche condizioni abilitanti:

  • attestato di frequenza ai corsi organizzati e svolti conformemente alla L.R. 22/2007 e successive modifiche e al R.R. n. 5 del 15 maggio 2008;
  • abilitazione alle operazioni di stordimento e dissanguamento, secondo le prescrizioni del D.Lgs. 333/1998, conseguita previa frequenza di un corso organizzato dal Servizio Veterinario ASL;
  • predisposizione di eventuali dispositivi di protezione individuale, in relazione al rischio biologico connesso alla macellazione;
  • predisposizione di un piano di autocontrollo fondato sul sistema HACCP, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 852/2004.

Requisiti strutturali del locale di macellazione

Le operazioni di stordimento, dissanguamento e macellazione possono svolgersi in un unico locale individuato all’interno dell’azienda, purché in possesso dei requisiti strutturali richiesti dalla normativa igienico-sanitaria richiamata. In particolare il locale deve avere:

  • pavimento lavabile e disinfettabile con sistema di raccolta delle acque reflue;
  • pareti con superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili;
  • servizi igienici non direttamente comunicanti con il locale di macellazione;
  • servizi igienici annessi all’abitazione aziendale considerati idonei;
  • disponibilità di acqua calda e fredda conforme alla normativa europea, mediante erogatori non azionabili a mano;
  • impianto di trattamento delle acque reflue conforme al D.Lgs. 152/2006.

Attrezzature e dotazioni obbligatorie

La disciplina individua le attrezzature minime necessarie per la macellazione aziendale. La zona di stordimento deve essere preventivamente individuata e dotata di apparecchio per l’elettronarcosi conforme al D.Lgs. 333/1998. Sono inoltre richiesti sterilizzatore per i coltelli, ganciere per sospendere le carcasse in materiale inalterabile e facilmente sanificabile, idonea attrezzatura frigorifera per lo stoccaggio e la conservazione delle carcasse e contenitori a tenuta per i sottoprodotti della macellazione.

Gestione dei sottoprodotti della macellazione

I contenitori destinati alla raccolta dei sottoprodotti devono essere conformi al Reg. CE n. 1774/2002. Il regolamento prescrive contenitori distinti per:

  • milza e ileo, classificati come materiale specifico a rischio, in contenitore congelatore con fascia trasversale rossa;
  • sangue, in contenitore con fascia trasversale verde;
  • tutti gli altri sottoprodotti della macellazione, in ulteriore contenitore con fascia trasversale verde.

Profili applicativi

Il testo non contiene una disciplina transitoria né scadenze di efficacia limitate nel tempo. Resta quindi una regolazione tecnica dell’attività di macellazione aziendale, da leggere insieme alla normativa sanitaria, veterinaria e ambientale richiamata dal regolamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.