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Legge

L.R. Puglia 31/2009

Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 31/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 31/2009 definisce principi, finalità e destinatari degli interventi per garantire il diritto all’istruzione e alla formazione, con attenzione a scuola dell’infanzia, dispersione scolastica, disabili, adulti, immigrati e rom, edilizia scolastica e raccordo con territorio e lavoro. È richiamato un successivo regolamento regionale per il diritto allo studio sugli artt. 7, 9 e 10.

Norme regionali pugliesi per il diritto all'istruzione e alla formazione

Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione

La legge disciplina, per la Regione Puglia, gli indirizzi generali per rendere effettivo il diritto all’istruzione e alla formazione, nell’ottica del diritto allo studio e dell’apprendimento permanente. Il testo individua finalità, destinatari e linee di intervento regionali, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio, all’integrazione scolastica e al raccordo tra scuola, formazione, servizi territoriali e mondo del lavoro.

Principi e impostazione generale

La Regione riconosce il sistema scolastico e formativo come fattore essenziale di sviluppo del territorio. L’intervento regionale è orientato a migliorare organizzazione ed efficienza del sistema, ottimizzare l’uso delle risorse e rimuovere gli ostacoli economici, sociali e culturali che impediscono l’accesso agli studi. La disciplina si muove nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà.

Finalità dell’intervento regionale

La legge persegue una pluralità di obiettivi di politica scolastica e formativa. In particolare mira a:

  • rimuovere gli ostacoli che impediscono l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione;
  • favorire la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell’infanzia per i bambini dai 3 ai 6 anni, comprendendo scuole statali, paritarie private senza fine di lucro ed enti locali;
  • riequilibrare l’offerta scolastica e formativa, soprattutto nelle aree con forte disagio di accesso ai servizi;
  • contrastare la dispersione scolastica e sostenere il successo formativo;
  • favorire il diritto allo studio di immigrati e rom;
  • rimuovere ostacoli economici ai percorsi di istruzione, anche con interventi diretti ai nuclei familiari a basso reddito;
  • promuovere progetti educativi e formativi incentrati su cittadinanza attiva, legalità, pace, dignità e diritti umani;
  • sostenere l’autonomia scolastica e l’innovazione didattica, anche tramite l’estensione e la qualificazione dei tempi scuola;
  • rafforzare l’educazione permanente degli adulti;
  • coordinare gli interventi in materia di istruzione e formazione con i piani di zona dei servizi sociali;
  • creare raccordi con le risorse culturali, sportive, di volontariato e di servizio presenti sul territorio;
  • promuovere scambi transnazionali e la dimensione europea e mediterranea;
  • favorire il collegamento tra istruzione, formazione professionale e mondo del lavoro;
  • sviluppare azioni per la piena integrazione scolastica e lavorativa delle persone con disabilità;
  • programmare interventi integrati di edilizia scolastica per ambienti sicuri, accoglienti e coerenti con i mutamenti demografici e con la razionalizzazione della rete scolastica.

Destinatari degli interventi

Gli interventi regionali sono destinati:

  • agli alunni del sistema dell’istruzione, frequentanti scuole statali e paritarie, inclusi quelli della scuola dell’infanzia;
  • ai frequentanti corsi per adulti, compresi immigrati e rom, organizzati per conseguire titoli di studio o nuove competenze utili all’inserimento o reinserimento nel lavoro.

Disabilità e integrazione scolastica e lavorativa

La Regione programma interventi specifici per garantire il diritto all’integrazione nel sistema scolastico e formativo, all’educazione, all’istruzione e alla formazione professionale delle persone con disabilità o con deficit fisici, psichici o sensoriali che ostacolino il percorso educativo e formativo. È inoltre previsto il sostegno all’accesso al lavoro dei soggetti disabili.

Gli interventi sono attuati dagli enti locali nell’ambito della rete dei piani di zona previsti dalla l.r. 19/2006 e in raccordo con i servizi scolastici, formativi, pedagogici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi presenti sul territorio.

Accordi di programma e garanzie operative

Nell’ambito degli accordi di programma previsti dalla legge n. 104 del 1992, gli enti competenti devono assicurare gli interventi necessari a garantire accesso e frequenza al sistema scolastico e formativo per i soggetti interessati.

Coordinamento con il diritto allo studio

Il testo contiene un rinvio espresso a un successivo regolamento regionale del 2012, che ha disciplinato le attività per l’esercizio del diritto allo studio in attuazione degli articoli 7, 9 e 10 della legge. Per il resto, la disciplina qui riportata individua il quadro generale di programmazione e intervento regionale sul diritto all’istruzione e alla formazione.

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