Cassazione Penale, Sentenza n. 22550/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per Cassazione contestava la conferma in appello della condanna per più episodi di appropriazione indebita posti in essere da Ruffinengo in qualità di amministratore di condomìni (capi A-E). I motivi di impugnazione principali erano: (i) violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata riconsiderazione del trattamento sanzionatorio dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 46/2024 (che ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 646 c.p. che prevedeva la reclusione "da due a cinque anni" anziché "fino a cinque anni"); (ii) errata individuazione del momento consumativo dei reati e conseguente prescrizione (sostenendo che il reato si consuma alla cessazione della carica e che, per il capo D, sarebbe decorso il termine); (iii) carenza di motivazione circa le aggravanti contestate; (iv) travisamento della prova sulla gestione contabile e mancata verifica dell'elemento psicologico in ordine alle attenuanti; (v) carenze nella motivazione circa la continuazione fra i diversi episodi; (vi) difetto di correlazione tra accusa e decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: la pronuncia della Corte costituzionale n. 46/2024 ha alterato i parametri edittali che avevano guidato la commisurazione delle pene, sicché occorre una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata in parte qua con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la riconsiderazione della pena complessiva. Quanto al capo C, la Corte ha accertato che il termine di prescrizione è intervenuto il 3 gennaio 2025 (prima della decisione odierna) e ha dichiarato estinto per prescrizione il reato rispetto a quel capo, annullando la sentenza limitatamente a quel reato. Per i restanti capi (A, B, D ed E) è stata dichiarata irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale e confermate le statuizioni civili (la provvisionale e il risarcimento in separata sede), mentre è stata respinta la richiesta di condanna dell'imputato al rimborso delle spese di assistenza e rappresentanza della parte civile per il presente grado, perché la parte civile non ha partecipato alla trattazione orale. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati per genericità, mancanza di specificità o perché questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. In sintesi: reato capo C estinto per prescrizione; condanne per capi A, B, D, E confermate quanto a responsabilità, ma rinvio per nuova determinazione delle pene complessive in esito alla declaratoria di incostituzionalità.
Norme richiamate
Corte costituzionale, sentenza n. 46/2024
illegittimità costituzionale dell'art. 646 c.p., nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione "da due a cinque anni" anziché "fino a cinque anni"
Ha ridotto il minimo edittale per l'appropriazione indebita rendendo incostituzionale la precedente forbice; la modifica incide sui parametri di commisurazione della pena e impone la riconsiderazione del trattamento sanzionatorio quando la pena sia stata fissata sulla base della cornice poi dichiarata incostituzionale
art. 646 cod. pen.
previgente formulazione prevedeva la reclusione "da due a cinque anni"
La disposizione relativa all'appropriazione indebita è stata parzialmente travolta dalla pronuncia costituzionale; il mutamento del minimo edittale obbliga il giudice del rinvio a riconsiderare la pena
art. 23, comma 1, cod. pen.
minimo edittale ripristinato pari a 15 giorni di reclusione
Principio richiamato per spiegare che, dopo la declaratoria di incostituzionalità, il minimo edittale è divenuto molto inferiore rispetto alla pena concretamente inflitta in primo grado, con conseguente necessità di revisione della commisurazione
Sezioni Unite (Jazouli e precedenti), Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015
Principio giurisprudenziale secondo cui la modifica o il venir meno della cornice edittale che ha guidato la commisurazione della pena determina l'illegittimità della pena concretamente inflitta e, se così, l'annullamento senza rinvio quando l'accordo processuale o commisurazione siano stati costruiti su parametri incostituzionali; principio esteso anche ad altri settori (qui applicato all'appropriazione indebita)
art. 61, n. 7, cod. pen.
Aggravante della funzione di pubblico ufficiale/qualità/della posizione (riconosciuta con riferimento alla qualità di amministratore), valutata con riferimento all'unicità del danno subito dal condominio e al momento di cessazione della carica
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 11323 del 09/02/2021, Bianchini)
Regola che, nell'appropriazione indebita commessa dall'amministratore di condominio, il reato si consuma al momento della cessazione dalla carica e la circostanza aggravante deve essere valutata rispetto all'unicità del danno subito dal condominio
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma processuale che regola i motivi di ricorso in Cassazione; è richiamata per dichiarare inammissibili i motivi non specifici o non dedotti nel giudizio di merito
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Disposizione che consente di dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i reati residui quando la Cassazione annulla solo in parte e non incide sulla responsabilità penale dei rimanenti capi
Sezioni Unite (Gambacurta), Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023 (dep. 2024)
Principio secondo cui, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, pur avendo depositato una memoria
Massime di principio
- Quando una norma penale subisce una declaratoria di incostituzionalità che modifica i parametri edittali, la pena precedentemente commisurata sulla base della norma incostituzionale deve essere rivalutata: il giudice che ha inflitto la pena può essere costretto a riconsiderare o a rimettere la valutazione a giudici di merito in caso di squilibrio rispetto al principio di proporzione.
- Se la modificazione della cornice edittale è tale da incidere sul giudizio astratto di disvalore del fatto, la Cassazione può annullare senza rinvio o disporre il rinvio per la riconsiderazione del trattamento sanzionatorio a seconda dei casi (principi Jazouli e successive pronunce).
- Nelle appropriazioni indebite commesse da un amministratore di condominio, il momento consumativo è la cessazione dalla carica: il dies a quo per la prescrizione decorre da tale data e la circostanza aggravante va valutata con riferimento all'unicità del danno al condominio.
- Le doglianze di carattere eminentemente fattuale (es. diversa lettura di documenti contabili, valutazioni di credibilità) sono in genere inammissibili in Cassazione se non sono specificamente e puntualmente indicate come travisamenti probatori; il ricorso generico sulla persuasività delle prove viene rigettato.
- Per censurare la riconosciuta continuazione o il quantum degli aumenti per continuazione è necessario indicare un interesse concreto e circostanziato: la mera doglianza generica sulla mancanza di specificazione è spesso insufficiente.
- Se un reato si estingue per prescrizione in epoca successiva alle decisioni di merito ma prima della decisione della Cassazione, la Corte di legittimità dichiara l'estinzione e annulla limitatamente a quel capo; le statuizioni civili già confermate nei giudizi di merito restano in genere confermate se non impugnate.
- Nel giudizio di Cassazione con trattazione orale la parte civile che non interviene in udienza non ha diritto, di regola, alla condanna delle spese per il presente grado; per ottenere tale liquidazione è necessario intervenire nella discussione pubblica udienza.
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