Corte di giustizia, Sentenza C-371/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell' 11 gennaio 2024. — G sp. z o.o. contro W S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafi 5 e 7 – Tutela dei consumatori – Diritto di cambiare fornitore – Cliente non civile – Contratto di fornitura di energia elettrica stipulato a tempo determinato e a prezzo fisso con una piccola impresa – Penale contrattuale per recesso anticipato – Normativa nazionale che limita l’importo di tale penale ai “costi e indennizzi risultanti dal contenuto del contratto”. — Causa C-371/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 2009/72 tutela il cambio di fornitore, ma non impone ai clienti finali non civili, incluse le piccole imprese, il divieto assoluto di penali per recesso anticipato da contratti a tempo determinato e prezzo fisso. È però necessario che la clausola sia trasparente e che il diritto nazionale consenta un controllo sulla proporzionalità della penale, con possibilità di riduzione o eliminazione se sproporzionata. La pronuncia valorizza l’equilibrio tra libertà di cambio fornitore e legittima protezione degli investimenti/costi del fornitore.
Direttiva 2009/72/CE e penale contrattuale per recesso anticipato di una piccola impresa da un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e prezzo fisso: compatibilità con il diritto UE di una clausola che può trasferire il prezzo dell’energia non consumata
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2009/72/CE osti a una normativa nazionale che consente di applicare a una piccola impresa una penale contrattuale per il recesso anticipato da un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, in occasione del cambio di fornitore, anche quando la penale è indipendente dal danno subito, può equivalere al prezzo dell’energia non consumata e la legge nazionale non detta criteri per il suo calcolo o per la sua riduzione.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2009/72/CE non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che consenta di porre a carico di una piccola impresa una penale contrattuale per il recesso anticipato da un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso per cambiare fornitore, anche se la penale può corrispondere al prezzo dell’energia non consumata e la legge non ne fissa i criteri di calcolo; ciò è però ammissibile solo se la clausola è chiara, comprensibile e liberamente accettata e se esiste un ricorso amministrativo o giurisdizionale che consenta all’autorità adita di verificare la proporzionalità della penale e, se del caso, ridurla o eliminarla.
Norme richiamate
- Direttiva 2009/72/CE
- Direttiva (UE) 2019/944
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 1 direttiva 2009/72/CE
- Articolo 2 direttiva 2009/72/CE
- Articolo 3 direttiva 2009/72/CE
- Articolo 33 direttiva 2009/72/CE
- Allegato I direttiva 2009/72/CE
- Articolo 4 direttiva (UE) 2019/944
- Articolo 12, paragrafo 3, direttiva (UE) 2019/944
- Articolo 4j, paragrafo 3a, legge polacca sull’energia
- Articolo 483, paragrafo 1, codice civile polacco
- Articolo 484, paragrafi 1 e 2, codice civile polacco
Penale contrattuale per recesso anticipato da contratto di fornitura di energia elettrica
La causa è un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie relativo all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2009/72/CE. La controversia oppone una piccola impresa cliente di energia elettrica al proprio fornitore, in merito al pagamento di una penale contrattuale dovuta per il recesso anticipato da un contratto a tempo determinato e a prezzo fisso, stipulato al fine di cambiare fornitore.
Fatti e procedimento principale
La società G, qualificata dal giudice del rinvio come piccola impresa, aveva concluso con W S.A. un contratto generale di fornitura di energia elettrica e, successivamente, un accordo con cui si impegnava a proseguirlo almeno fino al 31 dicembre 2016. L’accordo prevedeva che, in caso di recesso anticipato da parte della società G, W potesse esigere una somma corrispondente al prezzo dell’energia che la cliente si era impegnata ad acquistare ma che non aveva ancora né consumato né pagato.
Dopo che la società G aveva concluso un contratto con un altro fornitore, W ha chiesto il pagamento di una penale pari a 63.959,70 PLN. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, valorizzando l’articolo 484, paragrafo 1, del codice civile polacco, secondo cui la penale è dovuta indipendentemente dall’ammontare del danno.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2009/72/CE osti a:
- una normativa nazionale che consenta di imporre a una piccola impresa una penale contrattuale per il recesso anticipato da un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, anche a prescindere dal danno effettivamente subito dal fornitore;
- una normativa nazionale che non preveda criteri per il calcolo della penale o per la sua riduzione;
- un’interpretazione contrattuale che, in caso di recesso anticipato per cambio fornitore, faccia gravare sul cliente un onere equivalente al costo dell’energia non consumata secondo una logica di tipo “take or pay”.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 2009/72/CE, in particolare:
- l’articolo 1, sullo scopo della direttiva;
- l’articolo 2, punti 7, 9, 10, 11 e 12, sulle definizioni di cliente, cliente finale, cliente civile, cliente non civile e cliente idoneo;
- l’articolo 3, paragrafi 3, 4, 5 e 7, sugli obblighi di servizio pubblico, il cambio fornitore e la tutela dei consumatori;
- l’articolo 33, paragrafo 1, lettera c), sull’apertura del mercato;
- l’allegato I, punto 1, lettere a) ed e), sulle misure di tutela dei consumatori.
Sono inoltre menzionati, a fini di contesto, la direttiva (UE) 2019/944, in particolare l’articolo 4 e l’articolo 12, paragrafo 3, ma la Corte precisa che essa non si applica ratione temporis alla controversia.
Sul versante nazionale, sono richiamati:
- l’articolo 4j, paragrafo 3a, della legge polacca sull’energia;
- gli articoli 483 e 484 del codice civile polacco.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2009/72 si applica alla controversia, mentre la direttiva 2019/944 non è rilevante sul piano temporale.
Quanto al significato dell’articolo 3, paragrafi 5 e 7, la Corte rileva che tali disposizioni impongono agli Stati membri di garantire che il cambio di fornitore sia possibile entro tre settimane, in modo non discriminatorio quanto a costi, oneri e tempo, e che i clienti finali godano di un elevato livello di protezione, con trasparenza delle condizioni contrattuali e meccanismi di risoluzione delle controversie. Tuttavia, il testo della direttiva non vieta, di per sé, che un contratto a tempo determinato e a prezzo fisso preveda una penale in caso di recesso anticipato, purché la clausola sia trasparente e liberamente accettata e vi sia tutela giurisdizionale o amministrativa.
La Corte sottolinea poi che l’articolo 3, paragrafo 7, e l’allegato I impongono una tutela particolarmente intensa almeno per i clienti civili; per contro, per i clienti finali non civili, come le piccole imprese, la direttiva non prevede espressamente il diritto di recedere senza oneri. Ne deriva che gli Stati membri possono, in linea di principio, mantenere un sistema nel quale il recesso anticipato comporti una penale contrattuale.
Sul piano teleologico, la Corte bilancia due esigenze: da un lato, favorire la libertà del cliente di cambiare fornitore e la concorrenza nel mercato interno dell’energia elettrica; dall’altro, consentire ai fornitori di coprire i costi specifici connessi ai contratti a tempo determinato e prezzo fisso, evitando che il rischio finanziario sia trasferito indiscriminatamente a tutti i clienti. Tuttavia, la Corte precisa che l’effetto utile della direttiva sarebbe compromesso se la penale fosse sproporzionata rispetto ai costi non ammortizzati e se il giudice o l’autorità nazionale non potesse verificarne la proporzionalità.
Ai fini di tale verifica, possono essere considerati, tra gli altri elementi, la durata iniziale del contratto, il tempo residuo al momento del recesso, il quantitativo di energia acquistato ma non consumato e gli strumenti ragionevolmente disponibili al fornitore per limitare la perdita.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che l’articolo 3, paragrafi 5 e 7, della direttiva 2009/72/CE non osta a una normativa nazionale che consenta di applicare una penale contrattuale in caso di recesso anticipato, anche se essa può corrispondere all’intero prezzo dell’energia non consumata e la legge nazionale non stabilisce criteri di calcolo, a condizione che:
- la clausola sia chiara, comprensibile e liberamente stipulata;
- esista un rimedio amministrativo o giurisdizionale;
- l’autorità adita possa valutare la proporzionalità della penale e, se del caso, ridurla o eliminarla.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori economici e i consulenti che assistono imprese nel settore energia, la pronuncia conferma che i contratti a prezzo fisso possono legittimamente prevedere costi di uscita anticipata anche per i clienti non civili. Tuttavia, tali clausole devono essere costruite con particolare attenzione alla trasparenza e devono essere suscettibili di controllo sulla proporzionalità, pena il rischio di incompatibilità con il diritto dell’Unione.
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