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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1358

Regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione del 2 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto

Normativa europea32022R1358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2022/1358 riscrive in modo sostanziale il regolamento (UE) n. 748/2012, introducendo una disciplina "light" per gli aeromobili destinati principalmente all’aviazione sportiva e da diporto. La riforma consente, per specifiche categorie di prodotti, l’alternativa tra certificazione tradizionale e dichiarazione di conformità del progetto, oltre a un regime semplificato per le imprese di progettazione e produzione. Vengono inoltre adeguate le regole su aeronautabilità, certificati acustici, modifiche e riparazioni, identificazione dei prodotti e sorveglianza da parte dell’Agenzia EASA. Sono previste disposizioni transitorie e di applicazione differita per consentire agli operatori l’adeguamento.

Modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per introdurre un regime più proporzionato di certificazione, dichiarazione di conformità e approvazione per l’aviazione sportiva e da diporto, con la nuova parte 21 Light.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti, alle parti e alle pertinenze dell’aviazione civile disciplinati dal regolamento (UE) n. 748/2012, nonché alle imprese e ai soggetti coinvolti nella progettazione, produzione, modifica, riparazione, identificazione e rilascio di certificazioni o dichiarazioni di conformità. Il nucleo innovativo riguarda gli aeromobili utilizzati principalmente nell’aviazione sportiva e da diporto, per i quali sono previsti requisiti più semplici e proporzionati, con possibilità di certificazione oppure di dichiarazione di conformità del progetto e di dichiarazione di idoneità alla progettazione/produzione. Si applica agli Stati membri e ai soggetti con sede principale nell’Unione; per alcune fattispecie sono previste regole specifiche per imprese con sede in paesi terzi o per aeromobili non registrati in uno Stato membro. Entra in applicazione dal 25 agosto 2023, con una norma transitoria che consente fino al 25 agosto 2025 di chiedere il passaggio di taluni certificati al regime part 21 Light.

Regolamento delegato (UE) 2022/1358: requisiti più proporzionati per l’aviazione sportiva e da diporto

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 748/2012 per creare un quadro normativo più semplice e proporzionato per gli aeromobili impiegati principalmente nell’aviazione sportiva e da diporto. La riforma si inserisce nel solco dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e finanziari senza abbassare il livello di sicurezza e protezione ambientale.

Contesto e finalità della riforma

La Commissione evidenzia che il regime precedente, basato sulla parte 21, risultava troppo oneroso per alcune categorie di aeromobili leggeri. Il nuovo impianto introduce quindi la possibilità, per determinati prodotti, di ricorrere non solo alla certificazione tradizionale ma anche alla dichiarazione di conformità del progetto e alla dichiarazione di idoneità delle imprese, con una forte valorizzazione della proporzionalità, della flessibilità e dell’efficienza dei costi.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica ai prodotti, alle parti e alle pertinenze dell’aviazione civile disciplinati dal regolamento (UE) n. 748/2012, nonché alle imprese di progettazione e produzione e ai soggetti che rilasciano certificati o dichiarazioni di conformità. Il cuore della disciplina riguarda gli aeromobili leggeri utilizzati principalmente per attività sportiva e da diporto, per i quali è istituita la parte 21 Light.

Struttura generale: parte 21 e parte 21 Light

L’articolo 1, come modificato, elenca in modo sistematico gli atti e le procedure coperti dal regolamento: certificati di omologazione, certificati di aeronavigabilità, certificati acustici, approvazioni di progetti di riparazione, identificazione dei prodotti, certificazione delle imprese e dichiarazioni di conformità. Viene inoltre definita la nuova parte 21 Light, che contiene i requisiti tecnici e procedurali semplificati per gli aeromobili destinati principalmente all’aviazione sportiva e da diporto.

Certificazione, dichiarazione di conformità e categorie ammesse

L’articolo 2 distingue tre livelli regolatori:

  • omologazione ordinaria secondo la parte 21;
  • omologazione alternativa secondo la parte 21 Light per alcune categorie di aeromobili leggeri;
  • dichiarazione di conformità del progetto, sempre secondo la parte 21 Light, per categorie ancora più ristrette.

Per la dichiarazione di conformità del progetto sono ammessi, in sintesi, aeroplani non a reazione fino a 1.200 kg e due posti, veleggiatori fino a 1.200 kg, aerostati per quattro persone al massimo e dirigibili ad aria calda per quattro persone al massimo. Per l’omologazione alternativa sono invece previste soglie più ampie, ad esempio fino a 2.000 kg per alcuni aeroplani e veleggiatori, oltre ad aerostati, dirigibili, elicotteri leggeri, autogiri e motori/eliche specifici da installare su tali aeromobili.

Regime transitorio

Il nuovo articolo 2 bis consente ai titolari di certificati di omologazione o supplementari già validi, rilasciati o considerati rilasciati sotto la parte 21, di chiedere entro il 25 agosto 2025 che il progetto sia mantenuto nel regime della parte 21 Light, purché il prodotto rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 2. La decorrenza del nuovo regime è fissata al 25 agosto 2023.

Imprese di progettazione e produzione: passaggio da approvazione a dichiarazione

Gli articoli 8 e 9 modificati introducono per le imprese aventi sede principale nell’Unione la possibilità, per i prodotti rientranti nella parte 21 Light, di dimostrare la propria idoneità con una dichiarazione invece che con un’approvazione formale. Il sistema è però vincolato a requisiti organizzativi, procedurali e documentali stringenti: sistema di gestione, controllo indipendente della conformità, tracciabilità, manutenzione dei registri e collaborazione con l’autorità competente.

Per i soggetti con sede in paesi terzi, l’uso di certificazioni estere è ammesso solo se lo Stato di progettazione garantisce un livello equivalente di controllo della conformità, verificato dall’Agenzia.

Ruolo dell’EASA e modalità di rispondenza

L’articolo 10 conferma che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea elabora le modalità accettabili di rispondenza. Tali modalità servono a dimostrare la conformità alla parte 21 e alla parte 21 Light, ma non possono creare nuovi obblighi né attenuare i requisiti fissati dal regolamento.

Parte 21 Light: certificati di omologazione

Nel capitolo B della parte 21 Light, il regolamento disciplina la domanda e il rilascio dei certificati di omologazione per gli aeromobili leggeri interessati. Il richiedente deve dimostrare la propria idoneità alla progettazione, presentare la domanda secondo le forme EASA, fornire un piano di dimostrazione della conformità e dimostrare l’aderenza alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

L’Agenzia, prima del rilascio, verifica la completezza del piano, approva le modalità di dimostrazione della conformità e può svolgere un’ispezione fisica e una valutazione del primo esemplare nella configurazione finale. Il certificato comprende progetto di tipo, limitazioni operative, istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, scheda di omologazione e, se pertinente, scheda tecnica acustica ed emissioni.

Dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile

Il capitolo C introduce un regime dichiarativo per alcune categorie di aeromobili leggeri, a condizione che il progetto non presenti caratteristiche nuove o inusuali. Il dichiarante, prima della fabbricazione o dell’accordo con un produttore, deve presentare all’Agenzia una dichiarazione che attesti la conformità alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti ambientali applicabili.

La dichiarazione deve contenere almeno:

  • identità e sede del dichiarante;
  • riferimento univoco dell’aeromobile;
  • specifiche e requisiti applicabili;
  • dichiarazioni di conformità e di assenza di caratteristiche pregiudizievoli;
  • impegno ad assumere gli obblighi successivi;
  • dati su motore/elica, istruzioni di aeronavigabilità, limitazioni operative e schede tecniche.

La documentazione da fornire all’Agenzia include disegni, descrizione del progetto, piano di dimostrazione della conformità, evidenze delle prove e delle ispezioni, nonché i risultati che giustificano la conformità. L’Agenzia effettua poi un’ispezione fisica e prove in volo sul primo esemplare nella configurazione finale o matura, e registra la dichiarazione solo se non restano questioni irrisolte.

Modifiche e riparazioni di prodotti e aeromobili

I capitoli D, E, F, M e N costruiscono una disciplina omogenea per modifiche e riparazioni, distinguendo:

  • interventi standard, basati su specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia e non soggetti ad approvazione o dichiarazione specifica;
  • interventi di minore entità;
  • interventi di maggiore entità.

Per gli interventi maggiori è sempre richiesto un piano di dimostrazione della conformità, la prova della conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti ambientali, la possibile ispezione del primo articolo e, in caso di esito positivo, il rilascio dell’approvazione o della dichiarazione. In alcuni casi il titolare di una DOA può rilasciare direttamente l’approvazione o la dichiarazione in virtù di privilegi specifici.

Imprese dichiarate di produzione

Il capitolo G della parte 21 Light disciplina la dichiarazione di idoneità alla produzione. L’impresa deve dotarsi di un sistema di gestione della produzione commisurato alla natura, complessità e dimensioni dell’attività, sotto la responsabilità di un dirigente responsabile. Il sistema deve includere un elemento di qualità con procedure per documenti, fornitori, tracciabilità, ispezioni, tarature, registri, audit interni, parti critiche, attività esterne e lavori prima della consegna.

L’impresa dichiarata può produrre prodotti e parti con progetto certificato o dichiarato; può rilasciare dichiarazioni di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B), certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) e, in certi casi, raccomandazioni per il permesso di volo e certificati di riammissione in servizio. Deve inoltre notificare senza indugio modifiche rilevanti e cessazioni dell’attività.

Imprese dichiarate di progettazione

Il capitolo J prevede un analogo sistema dichiarativo per le imprese di progettazione. È richiesto un sistema di gestione della progettazione con funzione di aeronavigabilità, funzione indipendente di verifica della conformità e procedure scritte che disciplinino il controllo di partner e subappaltatori. Il direttore dell’impresa deve disporre dei poteri necessari e il personale chiave deve essere qualificato e adeguato.

L’impresa deve lavorare secondo procedure definite, tenere eventuali manuali per le prove in volo, confermare la conformità del progetto alle premesse di omologazione, fornire informazioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità e notificare immediatamente le modifiche rilevanti o la cessazione delle attività.

Sorveglianza dell’Agenzia

La parte 21 Light attribuisce all’Agenzia un ruolo forte di sorveglianza: le dichiarazioni sono registrate solo se complete e coerenti, l’Agenzia può richiedere ispezioni fisiche e valutazioni del primo articolo, approvare i piani di dimostrazione della conformità e, ove necessario, imporre indagini supplementari. In caso di non conformità, l’Agenzia può rilevare la non conformità oppure emanare direttive di aeronavigabilità.

Per le imprese dichiarate è previsto un programma di sorveglianza periodica con ciclo base non superiore a 24 mesi, estendibile fino a 36 o 48 mesi in presenza di condizioni favorevoli e di continuità di comunicazione con l’Agenzia.

Aeronavigabilità, certificati acustici e trasferibilità

I capitoli H e I disciplinano i certificati di aeronavigabilità e i certificati acustici per gli aeromobili registrati in uno Stato membro. La documentazione richiesta varia tra aeromobili nuovi e usati, e tra provenienza da Stato membro o paese terzo. Le dichiarazioni di conformità dell’aeromobile devono essere emesse da soggetti legittimati e, salvo diverso accordo, non oltre 60 giorni prima della presentazione all’autorità competente.

I certificati sono trasferibili insieme all’aeromobile se la proprietà cambia ma il registro rimane lo stesso; se l’aeromobile passa a un altro Stato membro, è necessaria una nuova domanda con la documentazione pertinente. La validità dipende dal permanere della registrazione, dalla conformità ai requisiti e dall’assenza di revoca.

Identificazione e marcatura

Il capitolo Q regola la progettazione dei contrassegni e l’identificazione di prodotti e parti. I prodotti devono essere marcati con targa resistente al fuoco, leggibile e fissata in modo sicuro; le parti devono essere contrassegnate in modo indelebile e leggibile. Sono vietate rimozioni o modifiche non legate alla manutenzione. Per le parti installabili senza modulo AESA 1 sono previste eccezioni, purché il fabbricante rilasci un documento con nome, codice prodotto, conformità e data di rilascio.

Modulo AESA 52B, modulo AESA 1 e modulo 53B

Il regolamento aggiorna le istruzioni per il modulo AESA 1, chiarendo che esso serve alla produzione e non alla manutenzione. Il modulo AESA 52B consente alla produzione di attestare che l’aeromobile è conforme al progetto di tipo o ai dati dichiarati, è in condizioni di sicurezza ed è stato provato in volo. Il modulo AESA 53B certifica la riammissione in servizio dopo manutenzione effettuata dall’impresa di produzione nei limiti consentiti.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 25 agosto 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rifusione e introduzione della parte 21 Light

Il regolamento modifica il titolo e l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 748/2012, precisando che esso disciplina la certificazione di aeronavigabilità e ambientale, la dichiarazione di conformità del progetto e i requisiti di idoneità delle imprese. Viene introdotto l’allegato Ib (parte 21 Light), dedicato agli aeromobili utilizzati principalmente per aviazione sportiva e da diporto, con procedure più proporzionate.

Categorie di prodotti ammissibili a certificazione o dichiarazione

L’articolo 2 distingue tra: prodotti, parti e pertinenze soggetti alla parte 21 ordinaria; prodotti per i quali può essere rilasciato in alternativa un certificato secondo la parte 21 Light; e prodotti per i quali è possibile la dichiarazione di conformità del progetto. Per taluni aeromobili non registrati in uno Stato membro non si applicano specifici capitoli dell’allegato (tra cui capitoli H e I sulla aeronavigabilità e sui certificati acustici, e il capitolo P salvo obblighi nazionali sui contrassegni).

Regime transitorio per certificati già rilasciati

Il nuovo articolo 2 bis consente al titolare di un certificato di omologazione o di un certificato supplementare valido rilasciato a norma della parte 21 di chiedere, entro il 25 agosto 2025, che il progetto sia mantenuto nel quadro della parte 21 Light a partire da una data determinata, se il prodotto rientra nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 2. Dal momento indicato, il certificato è disciplinato dalle regole della parte 21 Light e l’Agenzia aggiorna la scheda tecnica corrispondente.

Disposizioni transitorie per pratiche pregresse JAA e Stati membri

L’articolo 3, come modificato, disciplina i casi di omologazioni o modifiche in corso al 28 settembre 2003, mantenendo taluni riferimenti alle pratiche JAA o nazionali e prevedendo che certe verifiche siano considerate effettuate dall’Agenzia ai fini del nuovo regime.

Idoneità delle imprese di progettazione e produzione

Gli articoli 8 e 9, come riformulati, prevedono che le imprese con sede principale nell’Unione possano, per determinati prodotti sportivi e da diporto, dimostrare la propria idoneità mediante il regime della parte 21 Light invece dell’approvazione tradizionale. È prevista anche una disciplina per imprese con sede in paesi terzi, che possono basarsi su certificazioni estere solo se lo Stato di progettazione garantisce un livello equivalente di controllo. Per specifiche attività di produzione non è richiesta la dimostrazione di idoneità quando si tratta di determinate parti, articoli o aeromobili fabbricati secondo il regime light.

Ruolo dell’Agenzia EASA e modalità di rispondenza

L’articolo 10 stabilisce che l’Agenzia elabora modalità accettabili di rispondenza per dimostrare la conformità alla parte 21 e alla parte 21 Light. Tali modalità non possono introdurre nuovi requisiti né attenuare quelli esistenti.

Parte 21 ordinaria: requisiti di qualità, produzione, aeronautabilità e certificazione

L’allegato I è modificato in più punti relativi all’approvazione delle imprese di produzione e progettazione, ai privilegi dei titolari, ai requisiti di sistema qualità/assicurazione della progettazione, alla certificazione di aeronavigabilità e acustica, nonché alle istruzioni per l’uso del modulo AESA 1. Sono rafforzati i riferimenti alla conformità ai dati di progettazione, alla tracciabilità, alla gestione dei fornitori, alle ispezioni e ai certificati emessi per aeromobili completi, prodotti, parti e pertinenze.

Parte 21 Light: certificati di omologazione e dichiarazione di conformità del progetto

Il capitolo B della parte 21 Light prevede un regime di omologazione per aeromobili leggeri selezionati, con ammissibilità condizionata alla dimostrazione di idoneità alla progettazione, domanda formalizzata e piano di dimostrazione della conformità. Il capitolo C introduce la dichiarazione di conformità del progetto per alcuni aeromobili leggeri (tra cui aeroplani fino a 1.200 kg e due posti, veleggiatori fino a 1.200 kg, aerostati e dirigibili ad aria calda per quattro persone massimo), con obblighi di dichiarazione, documentazione tecnica, prove, ispezioni e conservazione dei dati.

Modifiche e riparazioni: distinzione tra minori, maggiori e standard

I capitoli D, E, F, M e N disciplinano modifiche e riparazioni dei prodotti omologati o dei prodotti soggetti a dichiarazione di conformità del progetto. Si distingue tra modifiche/riparazioni standard, che non richiedono approvazione o dichiarazione specifica, e interventi minori o maggiori; per questi ultimi sono previste domande, piani di dimostrazione della conformità, ispezioni del primo articolo, eventuale approvazione dell’Agenzia e, in alcuni casi, approvazione in virtù di privilegi DOA.

Imprese dichiarate di produzione e di progettazione

I capitoli G e J della parte 21 Light regolano la dichiarazione di idoneità alla produzione e alla progettazione. Le imprese devono istituire sistemi di gestione con responsabilità chiare, funzione indipendente di controllo della conformità, procedure per fornitori, tracciabilità, qualità, conservazione documentale, manuali e segnalazione delle non conformità; l’Agenzia registra le dichiarazioni e svolge una sorveglianza periodica fino a 24 mesi, estendibile a 36 o 48 mesi in presenza di condizioni stringenti.

Certificati di aeronavigabilità e certificati acustici

I capitoli H e I disciplinano i certificati di aeronavigabilità, i certificati ristretti, i certificati acustici e i certificati acustici ristretti per aeromobili registrati in uno Stato membro. Sono richieste dichiarazioni di conformità dell’aeromobile, documentazione storica per gli usati, eventuali certificati di revisione dell’aeronavigabilità e, per gli aeromobili dichiarati conformi al progetto, il relativo registro EASA. I certificati restano validi finché l’aeromobile resta sullo stesso registro, il titolare non vi rinuncia e il prodotto rimane conforme ai requisiti applicabili.

Identificazione di prodotti e parti

Il capitolo Q impone specifici requisiti di marcatura e identificazione di prodotti e parti. Le targhe devono essere resistenti al fuoco, leggibili e correttamente posizionate; sono previste regole particolari per palloni liberi pilotati. La rimozione o modifica dei dati identificativi è ammessa solo per manutenzione, con divieti stringenti per usi diversi.

Moduli e allegati operativi

Sono introdotti o aggiornati i modelli AESA 24B, 45B, 52B e 53B, con istruzioni dettagliate per la loro compilazione e utilizzo. Il modulo 52B serve alla dichiarazione di conformità dell’aeromobile; il modulo 53B al certificato di riammissione in servizio; i moduli 24B e 45B riguardano rispettivamente il certificato ristretto di aeronavigabilità e il certificato acustico ristretto.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilecertificazione aeronauticasicurezza aereaprotezione ambientalesorveglianza e conformità tecnica

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