Ordinanza n. 821/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, n. 528 del 23.3.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza, quale giudice del lavoro, che aveva ordinato il riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle relative differenze retributive
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 528 del 23 marzo 2022, con cui era stato ordinato all'Amministrazione di riconoscerle l'anzianità di servizio accertata e le conseguenti differenze retributive. Il Ministero ha depositato documentazione relativa a un decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'istituzione scolastica e alla registrazione, da parte della Ragioneria territoriale dello Stato, del superamento del controllo preventivo amministrativo-contabile. Tuttavia, il TAR aveva già ordinato all'Amministrazione, con precedente ordinanza, di depositare una relazione sullo stato e sulle modalità esecutive dell'adempimento; tale incombente non risulta essere stato eseguito. Persistendo esigenze istruttorie, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire una relazione completa, anche in rapporto alle doglianze e alle allegazioni della ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha rinnovato l'incombente istruttorio, ordinando ai competenti organi del Ministero, tramite l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, di depositare entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla previa comunicazione dell'ordinanza una relazione dettagliata: sullo stato degli adempimenti compiuti in esecuzione del giudicato; sugli adempimenti ancora necessari per la piena attuazione della sentenza; sulla tempistica dell'esatto e completo adempimento, inclusa la liquidazione delle somme spettanti alla ricorrente. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 giugno 2026. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti, all'USR Calabria e all'Ambito Provinciale di Cosenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione prodotta dall'amministrazione non consente di verificare l'esatto e completo adempimento del giudicato e l'amministrazione non ha eseguito un precedente ordine istruttorio, il giudice può rinnovare l'incombente disponendo una relazione analitica sullo stato degli adempimenti, sulle attività ancora necessarie e sui tempi previsti per la piena esecuzione.
- La verifica dell'ottemperanza a un giudicato che riconosce posizione economica e anzianità di servizio deve comprendere anche l'effettiva liquidazione delle spettanze dovute, non essendo sufficiente la sola adozione di un atto amministrativo di ricostruzione della carriera o il superamento del controllo contabile, se non risulta dimostrato il completamento di tutti gli adempimenti esecutivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2607/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2608/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2610/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2611/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2612/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →