Cassazione Penale, Sentenza n. 22100/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per plurime censure tra cui: carenza o vizio di motivazione nella configurazione del reato associativo (art. 416-bis c.p.) e dell'associazione per il narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990); genericità o indeterminatezza dell'imputazione e nullità del decreto che dispone il giudizio (art. 429 e connessi cod. proc. pen.); omessa o insufficiente valutazione delle prove e travisamento della prova (intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; erronea qualificazione o riqualificazione dei fatti (da associazione a reati come la ricettazione); e contestazione della sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis, comma 1 (agevolazione mafiosa) e comma 6 (reimpiego/provocazione al controllo di attività economiche). Alcuni ricorrenti sollevano anche questioni di identificazione personale (es. "Nicola il piccolino") e richiedono rinnovazione dell'istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha, in sintesi: - Rigettato il ricorso di Raffaele Ruggiero: condanna per associazione finalizzata al narcotraffico confermata; motivazioni della Corte d'appello ritenute non manifestamente illogiche in relazione agli elementi probatori combinate (intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori). - Parzialmente accolto il ricorso di Armando Del Core: rigettati i profili sulla correlazione imputazione/sentenza e sulla ricettazione in fatto e dolo, ma annullata la sentenza limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (agevolazione mafiosa) per carenza di motivazione sul dolo specifico; rimessione per nuovo esame sul punto. - Parzialmente accolto il ricorso di Ciro Cappuccio: confermata la responsabilità per ricettazione ma annullata la statuizione riguardante l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1) per carenza motivazionale sul profilo soggettivo. - Parzialmente accolto il ricorso di Salvatore Cappuccio: rigettate le censure sulla genericità dell'imputazione e sulla responsabilità in fatto, ma annullata la sentenza relativamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa e alla negazione delle attenuanti generiche; necessaria nuova valutazione su questi profili. - Parzialmente accolto il ricorso di Nicola Del Core: ritenute fondate le censure circa la partecipazione associativa; la Corte ha disposto l'annullamento per approfondimento del ruolo effettivo e della prova dell'inserimento stabile nel clan, alla luce dei criteri di recente giurisprudenza di legittimità; altri motivi rigettati. - Per Michele Marchesano e Luigi Esposito la Cassazione ha in gran parte confermato la partecipazione associativa ma ha invece ritenuto fondate le censure relative all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6 (reimpiego/prova di controllo di attività economiche): la prova delle dimensioni e del reinvestimento non è stata adeguatamente sviluppata e motivata, per cui la statuizione sull'aggravante è annullata e va riesaminata. - Per gli altri motivi e per la maggior parte delle posizioni la Corte ha rigettato i ricorsi, confermando le condanne o le riforme di pena operate dalla Corte d'appello ove le motivazioni erano congrue. Complessivamente la Cassazione ha dunque in massima parte confermato le responsabilità ma ha annullato parzialmente le sentenze di merito limitatamente ad alcune aggravanti e profili di partecipazione, disponendo in più casi il rinvio per nuovo esame o rimessione parziale.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La partecipazione all'associazione mafiosa richiede l'inserimento stabile e la messa a disposizione del singolo nella struttura; la Cassazione conferma che la prova può emergere anche da elementi indiziari combinati (intercettazioni, collaboratori), ma richiede motivazione adeguata sui profili di 'affectio societatis' e sul ruolo concreto dell'imputato
art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (aggravante: agevolazione mafiosa)
Si tratta di un'aggravante con profilo soggettivo: è necessario dimostrare il dolo specifico, cioè la consapevolezza e la volontà dell'agente di apportare un vantaggio alla compagine mafiosa. La Corte ha annullato più statuizioni per carenza di motivazione su questo punto
art. 416-bis, comma 6 cod. pen. (aggravante: reimpiego/provocazione del controllo di attività economiche)
Per applicare questa aggravante occorre provare un intervento su strutture produttive di rilevante dimensione e la riconducibilità dei reinvestimenti ai proventi delittuosi; la Corte richiede elemento oggettivo (dimensione, prevalenza sul mercato) e collegamento temporale/probatorio chiaro al periodo contestato
art. 74 d.P.R. 309/1990 (associazione per il traffico di stupefacenti)
L'associazione per narcotraffico richiede un quid in più rispetto al mero concorso di persone: l'organizzazione, anche minima ma stabile, che consenta la realizzazione ripetuta dei traffici; la Corte rammenta che organizzazioni anche rudimentali possono essere sufficienti se provano una strutturazione stabile
art. 429 cod. proc. pen. (decreto che dispone il giudizio) e artt. 405, 516, 517, 518, 521, 522 cod. proc. pen. (correlazione imputazione-sentenza, modifiche dell'imputazione)
La giurisprudenza richiede che la sentenza sia correlata all'imputazione ma non ogni mutamento tecnico della denominazione del reato determina nullità: conta se l'imputato ha potuto concretamente difendersi sull'oggetto del fatto. Mutamenti radicali e non annunciati possono invece ledere il diritto di difesa
art. 192, comma 3 cod. proc. pen. (valutazione delle dichiarazioni dei testi/collaboratori)
Le dichiarazioni dei collaboratori possono avere pieno valore se riscontrate e motivate; la Corte valuta la congruità dei riscontri e la necessità di motivare scarti o valorizzazioni, evitando argomentazioni meramente apparenti
art. 59, 62-bis, 69, 81, 132, 133 cod. pen. (circostanze attenuanti/aggravanti e criteri di quantificazione della pena)
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è discrezionale ma richiede valutazione motivata dell'intensità del dolo, durata e condotta processuale; l'equivalenza o prevalenza rispetto alle aggravanti deve essere esplicitamente motivata
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Per la ricettazione la Corte richiede prova dell'elemento materiale (ricezione di res di provenienza delittuosa) e dell'elemento soggettivo (coscienza della provenienza illecita). Nel caso di ricezione tramite familiari va provata l'intromissione/ruolo dell'imputato
Massime di principio
- L'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art.416-bis, comma 1) richiede prova del dolo specifico: non basta la mera circostanza che il clan era favorito oggettivamente; bisogna dimostrare la volontà o la consapevolezza dell'imputato di agevolare il sodalizio.
- Per l'aggravante del reimpiego/provocazione del controllo di attività economiche (art.416-bis, comma 6) è necessario provare la dimensione e la prevalenza economica dell'intervento e il concreto reimpiego dei proventi illeciti; affermazioni generiche o provvedimenti esterni non sostituiscono una adeguata istruttoria probatoria.
- La prova dell'associazione (anche per traffico di stupefacenti, art.74 DPR 309/1990) può fondarsi su un'organizzazione minima ma stabile: non è richiesto un apparato complesso, ma è necessario dimostrare un supporto strumentale duraturo idoneo a realizzare più delitti.
- La riqualificazione del fatto in sede di giudizio non determina automaticamente nullità: conta se l'imputato ha avuto la concreta possibilità di difendersi sull'oggetto materiale della contestazione; cambiamenti radicali non previsti invece possono ledere il diritto di difesa.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno valore se adeguatamente riscontrate; la valutazione richiede motivazione esplicita sulle congruenze e gli eventuali elementi di riscontro (intercettazioni, riscontri documentali, ascolti).
- Per la ricettazione occorre prova della ricezione materiale e della coscienza della provenienza illecita; la ricezione tramite familiari richiede prova dell'intromissione o della partecipazione attiva dell'imputato.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è discrezionale ma vincolato a motivazione che valuti intensità del dolo, durata della condotta e comportamento processuale; l'assenza di analitica motivazione può portare a riforme in Cassazione.
- L'identificazione di soggetti tramite intercettazioni e soprannomi può essere sufficiente se il complesso probatorio (intercettazioni multiple, riscontri anagrafici, postazioni telefoniche, testimonianze) giustifica logicamente l'attribuzione; altrimenti è necessario integrazione istruttoria.
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