Sentenza del 22/04/2021 n. 3434 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n.78/2021 PROCESSO TRIBUTARIO - Causa inscindibile - Litisconsorzio necessario- Rimessione in primo grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Regionale ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e ha disposto la rimessione degli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ai sensi dell'art.59, lett.b) D.Lgs. n.546/92, affinché venga integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari dell'immobile. Le spese del grado sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU relativo al 2013 e appello avverso la sentenza della CTP che aveva rigettato il ricorso. La questione centrale è che il bene accertato è in comproprietà (50% in capo al ricorrente) e l'avviso riguarda il valore dell'immobile, ossia un elemento impositivo comune a tutti i coobbligati; pertanto il giudizio di primo grado non ha validamente instaurato il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari, configurandosi un ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art.14 D.Lgs. n.546/92 e della giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n.546/1992, art.14, comma 1
Stabilisce il principio del litisconsorzio necessario quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti; la Commissione ha ritenuto applicabile la norma perché l'accertamento del valore dell'immobile riguarda la posizione comune di tutti i coobbligati.
D.Lgs. n.546/1992, art.59, lett.b
Consente alla Commissione Regionale di rimettere la causa alla Commissione Provinciale che ha emesso la sentenza quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; applicata per disporre la rimessione e l'integrazione delle parti.
Cass. SS.UU. 18.01.2007 n.1052
Giurisprudenza di principio secondo cui, quando l'atto impositivo è unitario e coinvolge pluralità di soggetti, e l'impugnazione riguarda elementi comuni a tutti (es. il valore dell'immobile), si configura litisconsorzio necessario; la Corte regionale si è richiamata a questo principio per motivare la nullità della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- Se l'atto impositivo è unitario e incide su elementi comuni (es. valore unico di un immobile in comproprietà), deve essere instaurato il contraddittorio con tutti i coobbligati: omissione configura litisconsorzio necessario.
- Quando un singolo coobbligato impugna l'accertamento fondandosi su elementi identici per tutti (es. stima/valore del bene), l'impugnazione non può essere decisa limitatamente ad alcuni: il giudice deve far partecipare tutti i comproprietari.
- La mancata integrazione del contraddittorio in primo grado determina, in sede di gravame, la nullità della decisione e la rimessione degli atti al primo giudice per integrare le parti, ai sensi dell'art.59 D.Lgs.546/92.
- In presenza di procedure separate tra coobbligati che portano a sentenze confliggenti sullo stesso bene, tali decisioni sono inutiliter datae se non si è rispettato il principio del litisconsorzio necessario.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe tempestivamente dedurre la mancanza di contraddittorio e la necessità di chiamare in causa tutti i coobbligati; l'amministrazione o il giudice devono verificare la natura unitaria dell'atto.
- Non è sempre necessario il litisconsorzio: se l'impugnazione riguarda esclusivamente profili personali o quote individuali (non elementi comuni del rapporto impositivo), il giudizio può procedere limitatamente al ricorrente.
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