Sentenza del 23/10/2017 n. 4236 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Indetraibilità dell'Iva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione dell’IVA è stata ritenuta indetraibile, salvo prova da parte del contribuente della propria buona fede e dell’assenza di conoscenza o conoscibilità della frode o dell’interposizione soggettiva. L’onere di dimostrare tale circostanza grava sul cessionario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali i beni o servizi possono essere stati effettivamente ceduti, ma il soggetto indicato in fattura come cedente non coincide con il reale fornitore. L’IVA formalmente pagata al soggetto fatturante non è detraibile, perché tale soggetto non era legittimato ad applicarla in rivalsa né tenuto a versarla. L’unica eccezione ricorre quando il cessionario dimostri di non sapere, e di non poter ragionevolmente sapere usando l’ordinaria diligenza, che il fatturante non era il fornitore effettivo.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla detrazione e sulla rivalsa
L’IVA è detraibile solo se addebitata da un soggetto legittimato alla rivalsa e nell’ambito di un’operazione riferibile al reale cedente o prestatore. Il pagamento dell’imposta indicata in una fattura non è sufficiente, da solo, a fondare il diritto alla detrazione.
Principi giurisprudenziali sulle operazioni soggettivamente inesistenti
In presenza di un fornitore apparente, il contribuente deve provare di essere estraneo alla frode e di non aver potuto conoscere, con l’ordinaria diligenza richiesta a un operatore economico, l’identità non veritiera del soggetto fatturante.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione dell’IVA non è automaticamente ammessa solo perché l’operazione economica e il pagamento risultano documentati.
- Il contribuente deve verificare l’effettiva identità e affidabilità del proprio fornitore, conservando documentazione idonea a dimostrare la propria diligenza e buona fede.
- Quando l’Amministrazione finanziaria dimostra elementi concreti che rendono sospetta l’interposizione del soggetto fatturante, spetta al contribuente provare di non essere stato consapevole né negligente.
- La mera regolarità formale della fattura non basta se il soggetto che l’ha emessa non era il reale cedente o prestatore.
- In situazioni analoghe, la difesa più rilevante consiste nel dimostrare l’effettiva esecuzione dell’operazione, la tracciabilità dei pagamenti, la coerenza commerciale del rapporto e l’adozione di verifiche proporzionate al caso concreto.
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