Cassazione Civile, Sentenza n. 29156/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del sollecito di pagamento del 2 ottobre 2013 relativo alla TARSU per l'anno 2011. La ricorrente deduceva: 1) l'esistenza di giudicati esterni favorevoli (sentenze su annualità diverse e, secondo la memoria, anche una sentenza relativa al 2011) che avrebbero escluso la pretesa impositiva; 2) nullità dell'atto per difetto di partecipazione al procedimento amministrativo e carenze istruttorie nella determinazione delle superfici e dei coefficienti; 3) carenza di legittimazione passiva perché i loculi sarebbero concessi ai confrati e i cimiteri sarebbero luoghi di culto esenti; 4) vizi di motivazione e omessa pronuncia su eccezioni rilevanti
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i giudicati prodotti dalla ricorrente non impediscono la pretesa per l'anno 2011 perché riguardano annualità diverse o atti con effetti diversi (es. annullamento di cartelle per mancata notifica) e, pertanto, non hanno efficacia di giudicato esterno utile alla decisione nel caso concreto. La sentenza ritenuta formatasi successivamente (n. 7620/2018) non ha rilevanza vincolante perché annullava un atto successivo (ingiunzione del 2015) e aveva contenuto meramente formale privo di accertamento di merito utilizzabile per estendere gli effetti ad altri atti/annualità. Il giudice d'appello ha inoltre correttamente ritenuto che le posizioni impositive si fondavano su denunce/elementi forniti dalla stessa contribuente e ha respinto le eccezioni sulla legittimazione passiva; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i cimiteri non sono automaticamente esenti dalla tassa sui rifiuti e che l'esenzione deve essere accertata concretamente dal Comune o risultare dalla denuncia. Non sono stati rilevati vizi di motivazione tali da giustificare la cassazione. Perciò il ricorso è rigettato e il resistente è confermato vincitore. La Corte ha inoltre disposto l'applicazione di quanto previsto sull'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002, come modificato.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2909
Il giudicato esterno è invocato dalla ricorrente; la Corte ricorda i limiti del giudicato e la necessità che riguardi fatti a efficacia permanente o pluriennale per valere su annualità diverse.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 324
Richiamati in relazione ai poteri e doveri del giudice di merito nell'istruttoria e nella valutazione delle eccezioni; la Corte esclude rivalutazioni di fatto in sede di cassazione.
Costituzione, art. 111 comma sesto
Invocato dal ricorrente per censure sul giusto procedimento; la Corte rileva che le questioni attengono a valutazione di merito non rimettibile al sindacato di legittimità.
Statuto del contribuente, legge 27 luglio 2000 n. 212, art. 7 comma 1
Richiamato con riferimento al diritto di partecipazione al procedimento; la Corte ritiene che la denuncia presentata dalla stessa contribuente costituisca forma di partecipazione rilevante.
Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 3
Richiamata in tema di diritto di partecipazione al procedimento amministrativo; la Corte valuta che, data la denuncia, non sussistevano i vizi denunciati.
D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 62
Applicato per stabilire i presupposti dell'esenzione dalla tassa sui rifiuti: la mera destinazione sacra o la classificazione catastale non bastano; è necessario che il Comune riconosca l'area non idonea alla produzione di rifiuti o che ciò risulti dalla denuncia/denominazione.
Legge 20 maggio 1985 n. 222, art. 2 comma 1
Richiamata nella discussione sull'eventuale esenzione o trattamento differenziato di aree cimiteriali; la Corte conferma che non opera una esenzione generale.
Legge 25 marzo 1985 n. 121, art. 7
Citando norme sull'ordinamento degli enti ecclesiastici/beni ecclesiastici nel contesto delle eccezioni della ricorrente; la Corte esclude rilevanza automatica ai fini tributari.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
Richiamato per disporre l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Legge n. 228 del 2012, art. 1 comma 17
Modifica richiamata in rapporto all'art. 13 del D.P.R. n.115/2002, per l'applicazione del contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato in materia tributaria ha efficacia limitata: per valere su annualità diverse occorre che l'accertamento riguardi fatti o circostanze a efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale; decisioni riferite a singole annualità o ad atti formali non producono automaticamente effetto vincolante su altre annualità.
- Un giudicato formatosi durante il corso del giudizio di secondo grado deve essere tempestivamente eccepito: se non sollevato in sede di appello la sentenza di appello difforme può essere impugnata non in cassazione ma con gli strumenti appropriati (es. revocazione).
- L'annullamento di una cartella o di un atto per mancata notifica non implica necessariamente l'illegittimità sostanziale della pretesa tributaria per altre annualità; va valutata la natura dell'atto annullato e il suo rapporto causale con altri atti impositivi o di riscossione.
- La mera classificazione catastale o la destinazione 'sacrale' di un'area non comportano automaticamente l'esenzione dalla tassa sui rifiuti: è necessario un accertamento concreto che l'area non sia idonea a produrre rifiuti ovvero il riconoscimento normativo/tributario del Comune o la denuncia preventiva del contribuente.
- In cassazione non è consentita una libera rivalutazione dei fatti o della prova compiuta dal giudice di merito; le censure devono essere di diritto e riguardare vizî di motivazione o violazioni di norme di diritto, non semplici dissensi sulla valutazione probatoria.
- Se si assume l'esistenza di un giudicato favorevole, è importante indicare con precisione quale accertamento concreto e permanente è stato dichiarato e perché esso dovrebbe estendersi ad altri atti o annualità; le affermazioni generiche non sono sufficienti.
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