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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22649/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva riconosciuto il diritto della controricorrente alla detrazione dell'IVA sostenuta dalla società veicolo (SPV) per acquisti e servizi strumentali a un'operazione di merger leveraged buy out. L'Agenzia censurava, tra l'altro, la mancata considerazione della dissociazione tra il soggetto che ha sostenuto i costi (Area Giochi Holding S.p.A.) e il soggetto che avrebbe effettivamente beneficiato dell'operazione (Sisal), nonché la violazione di disposizioni tributarie e del principio dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'operazione in esame è inquadrabile come merger leveraged buy out. Ha ritenuto che la SPV che sostiene costi per l'acquisizione della target svolge attività preparatoria riconducibile a esercizio di attività economica e, pertanto, è soggetto passivo IVA con diritto alla detrazione degli oneri sostenuti in vista dell'attività futura. La detraibilità va valutata considerando le operazioni che si prospettano realizzabili dalla società risultante dalla fusione. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 12.000,00 oltre 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)

    Il diritto alla detrazione è subordinato allo status di soggetto passivo e all'impiego dei beni/servizi in operazioni soggette a IVA; la Corte interpreta la norma estendendo la detraibilità anche ai costi preparatori sostenuti dalla SPV quando vi sia l'intenzione, comprovata da elementi oggettivi, di avviare un'attività economica che sarà soggetta a IVA

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 (IRES)

    Censito dall'appellante ma non ritenuto decisivo: la Corte focalizza la questione sulla disciplina IVA e sulla natura preparatoria dell'attività della SPV, senza accogliere la doglianza relativa a una presunta violazione dell'articolo

  • art. 2697 c.c. (onere della prova)

    L'appellante invocava violazione del principio dell'onere della prova per la mancata considerazione della dissociazione tra chi sostiene il costo e chi beneficia; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo che gli elementi fattuali dimostrino la natura strumentale/preparatoria dell'attività della SPV

  • art. 360 n. 3 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Invocato come base dei motivi di cassazione relativi a violazione di norme e onere della prova; la Corte ha ritenuto i motivi infondati e quindi non sussistente il vizio impugnatorio ex art. 360 n.3

  • Sent. Corte di Giustizia UE, C-42/19 (Sonaecom)

    Richiamata per il principio che chi abbia l'intenzione, confermata da elementi oggettivi, di iniziare un'attività economica e sostenga spese preparatorie deve essere considerato soggetto passivo e può avere diritto alla detrazione dell'IVA

  • Sent. Corte di Giustizia UE, C-249/17 (Ryanair)

    Richiamata come precedente europeo che coordina il principio di detraibilità dei costi preparatori e la soggettività passiva in presenza di elementi oggettivi che attestino l'intenzione di avviare un'attività economica

  • Giurisprudenza CJEU e nazionale richiamata (INZO C-110/94; Breitsohl C-400/98; Ablessio C-527/11; Cass. nn. 7344/2011, 1578/2015, 18475/2016, 23994/2018)

    Confermano che le fasi preparatorie fanno parte dell'attività economica ai fini IVA e che la detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive, trattandosi di costi strumentali alla costituzione delle condizioni necessarie per l'attività

Massime di principio

  • In operazioni di leveraged buy out con SPV, i costi sostenuti dalla società veicolo per acquisizione e fusione possono essere considerati costi "preparatori" riconducibili all'attività economica e quindi detraibili ai fini IVA, se esiste l'intenzione obiettivamente dimostrabile di avviare l'attività imponibile.
  • Il requisito soggettivo per la detrazione è lo status di soggetto passivo IVA: la SPV che assume spese per realizzare l'operazione e gestire poi l'azienda target può essere qualificata come soggetto passivo anche prima dell'effettivo svolgimento di operazioni attive.
  • La verifica della detraibilità deve considerare le operazioni che la società risultante dalla fusione potrà esercitare: è rilevante la finalità economica complessiva dell'operazione, non il mero momento temporale in cui si affrontano le spese.
  • La distinzione tra chi sostiene il costo e chi beneficia economicamente non esclude di per sé la detraibilità, purché emergano elementi oggettivi che attestino il nesso di strumentalità e la previsione di esercizio dell'attività economica da parte dell'entità risultante dall'operazione.
  • Le autorità fiscali che contestano la detraibilità devono fornire prove concrete della mancata sussistenza dei presupposti (assenza di intenzione oggettiva di esercitare attività, carattere non strumentale delle spese, ecc.).
  • La giurisprudenza comunitaria e nazionale riconosce che le spese preparatorie rientrano nel perimetro delle attività economiche e, quindi, sono potenzialmente detraibili se soddisfano i requisiti di inerenza e di destinazione alla futura attività imponibile.

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