Cassazione Civile, Ordinanza n. 23412/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito della revisione del classamento di unità immobiliari site in microzone del Comune di Lecce, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, con attribuzione di una classe superiore. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato il verdetto ritenendo insufficiente la motivazione del provvedimento, perché non esplicitava le ragioni concrete dello scostamento valoriale. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo la necessità di sospendere il processo tributario per la pendenza di un giudizio amministrativo sulla legittimità degli atti presupposti (delibera generale di revisione e suddivisione in microzone); 2) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, deducendo che l'avviso era sufficientemente motivato per relationem, richiamando il provvedimento di attivazione e le ragioni del riclassamento; 3) violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, sostenendo che si tratti di revisione massiva del classamento, per la quale la motivazione non andrebbe costruita in relazione al singolo immobile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la sospensione necessaria del giudizio tributario per la pendenza del giudizio amministrativo sugli atti presupposti, osservando che tale sospensione è ammissibile solo quando il giudice amministrativo debba decidere una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico con efficacia di giudicato, idonea a evitare il conflitto di giudicati; nel caso concreto, invece, gli atti amministrativi generali erano irrilevanti ai fini della decisione e il giudice tributario poteva valutarli incidentalmente. Quanto ai motivi sulla motivazione del classamento, la Corte ha ribadito che la revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, pur fondata sul significativo scostamento tra valori di mercato e catastali della microzona, richiede una motivazione rigorosa e specifica, che indichi gli elementi concreti incidenti sul diverso classamento del singolo immobile (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità). Poiché l'atto impugnato si limitava ai parametri normativi e ai provvedimenti presupposti, senza esplicitare tali elementi fattuali, la motivazione è stata ritenuta insufficiente. Le spese sono state compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza sulle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. n. 546/1992
Nel contenzioso tributario la sospensione necessaria per pregiudizialità rispetto a un giudizio amministrativo è ammissibile solo se il giudizio presupposto riguarda una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico con efficacia di giudicato, idonea a evitare il conflitto di giudicati.
art. 7 L. n. 212/2000
L'avviso di accertamento deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere le concrete ragioni della pretesa; non basta un richiamo generico agli atti presupposti se da essi non emergono gli elementi fattuali decisivi.
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
La revisione parziale del classamento per microzone, pur fondata sul significativo scostamento dei valori, non è svincolata da un obbligo motivazionale rigoroso e richiede l'indicazione delle circostanze concrete che hanno inciso sul classamento del singolo immobile.
art. 2 d.P.R. n. 138/1998
È richiamato come base per la suddivisione del territorio in microzone catastali, quale atto presupposto della revisione del classamento.
art. 9 d.P.R. n. 138/1998
La revisione parziale del classamento resta soggetta alle regole generali della revisione del classamento e non è rimessa alla piena discrezionalità amministrativa.
art. 3, comma 154, lett. e), L. n. 662/1996
Nel classamento devono essere considerati i caratteri specifici della singola unità immobiliare, del fabbricato e della microzona, tutti incidenti complessivamente sulla qualificazione del bene.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sospensione necessaria per pendenza di un giudizio amministrativo sugli atti presupposti del tributo è configurabile solo quando la decisione amministrativa abbia efficacia di giudicato su una questione pregiudiziale tecnicamente rilevante; se gli atti presupposti sono solo incidenter tantum valutabili o irrilevanti per la decisione, la sospensione va esclusa.
- La revisione del classamento di singole unità immobiliari all'interno di microzone, anche quando sia attivata sulla base di uno scostamento significativo dei valori medi, deve essere sorretta da una motivazione concreta e individualizzata, che renda conoscibili le ragioni specifiche del diverso classamento del bene.
- Il richiamo ai parametri normativi e agli atti generali presupposti non basta a integrare la motivazione dell'avviso catastale se non sono indicati gli elementi fattuali specifici del singolo immobile e del contesto urbano-ambientale che giustificano l'attribuzione di una classe diversa.
- La procedura di revisione parziale del classamento non attribuisce all'amministrazione una discrezionalità piena: essa resta vincolata ai criteri legali che impongono di considerare congiuntamente le caratteristiche dell'unità, del fabbricato e della microzona.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23337/2021 del 24/08/2021
- ordinanza_civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23338/2021 del 24/08/2021
- ordinanza_civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23353/2021 del 24/08/2021
- ordinanza_civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23354/2021 del 24/08/2021
- ordinanza_civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23358/2021 del 24/08/2021
- ordinanza_civile · 24 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 23360/2021 del 24/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →