L.R. Emilia-Romagna 17/2012
NORME PER L'ADEGUAMENTO ALL'ART. 2 (RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA) DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012) - CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 - E ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE), ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 32 (FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1992, N. 42) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E NOMINATI - DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua la normativa regionale emiliano-romagnola al d.l. 174/2012, abolisce dal 1° gennaio 2013 l’assegno vitalizio per i consiglieri regionali, rivede il funzionamento dei gruppi consiliari e amplia gli obblighi di trasparenza patrimoniale e reddituale per eletti e nominati. Prevede una disciplina transitoria fino al 30 giugno 2013 per alcuni adempimenti informatici.
Adeguamento ai costi della politica e trasparenza degli eletti nella Regione Emilia-Romagna
Adeguamento ai costi della politica e trasparenza nella Regione Emilia-Romagna
La legge regionale Emilia-Romagna n. 17 del 2012 interviene per adeguare l’ordinamento regionale all’art. 2 del d.l. 174/2012, con misure sui trattamenti economici degli eletti, sul funzionamento dei gruppi consiliari e sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi a eletti e nominati.
Trattamento indennitario dei consiglieri regionali e abolizione dell’assegno vitalizio
La disciplina più rilevante riguarda il superamento dell’assegno vitalizio per i consiglieri regionali.
- Dal 1° gennaio 2013 l’istituto dell’assegno vitalizio è abrogato.
- Restano applicabili le disposizioni previgenti per i consiglieri regionali in carica al 1° gennaio 2013 e per quelli cessati dal mandato entro il 1° gennaio 2013.
La legge contiene inoltre numerose modifiche alla legge regionale n. 42 del 1995 sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali, ma nel testo consolidato fornito tali interventi risultano in gran parte espressamente indicati come abrogati.
Funzionamento dei gruppi consiliari
Il provvedimento modifica anche la legge regionale n. 32 del 1997 sul funzionamento dei gruppi consiliari, nell’ambito del riordino complessivo della spesa politica. Nel testo fornito, tuttavia, le disposizioni di modifica risultano tutte indicate come abrogate, sicché non è possibile ricavarne un contenuto operativo ulteriore dal testo consolidato esaminato.
Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati: contenuti delle dichiarazioni
La parte sostanzialmente operativa della legge riguarda la legge regionale n. 1 del 2012 sull’anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Le informazioni da pubblicare e depositare vengono ampliate, precisando che devono essere resi disponibili:
- il quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi soggetti a IRPEF;
- la dichiarazione patrimoniale con riferimento a:
- diritti reali su beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri;
- partecipazioni in società quotate e non quotate;
- consistenza di investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato e altre utilità finanziarie, anche tramite fondi, SICAV o intestazioni fiduciarie;
- le dichiarazioni relative a funzioni di amministratore o sindaco di società;
- il quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale del coniuge non separato, convivente more uxorio e figli conviventi, se vi consentono.
Soggetti obbligati
Gli obblighi di trasparenza si applicano:
- ai soggetti già compresi nell’art. 3 della legge regionale n. 1 del 2012;
- ai Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti ed enti pubblici, anche economici, nominati o designati dal Presidente della Giunta, dalla Giunta o dall’Assemblea legislativa;
- ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall’Assemblea legislativa.
Termini per deposito e aggiornamento delle dichiarazioni
La legge fissa termini specifici per il deposito e l’aggiornamento della documentazione:
- entro tre mesi dalla proclamazione o dalla nomina va trasmessa al Presidente dell’Assemblea legislativa la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi e le dichiarazioni patrimoniali richieste;
- ogni anno, entro un mese dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione IRPEF, i soggetti obbligati devono dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute e depositare copia della dichiarazione dei redditi;
- entro tre mesi dalla cessazione dalla carica devono essere depositate la dichiarazione sulle variazioni patrimoniali intervenute dopo l’ultima attestazione e, inoltre, la copia della dichiarazione annuale IRPEF entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine;
- l’anagrafe pubblica è aggiornata dagli uffici competenti ogni volta che pervengano nuovi dati.
Diffida e sanzioni amministrative
In caso di mancato rispetto degli obblighi di trasmissione:
- il Presidente della Giunta o il Presidente dell’Assemblea legislativa diffida l’inadempiente ad adempiere entro 15 giorni dalla scadenza del termine violato;
- in caso di ulteriore inosservanza, viene data comunicazione all’Assemblea regionale;
- per la mancata o parziale trasmissione delle dichiarazioni patrimoniali e reddituali è prevista una sanzione amministrativa di 50 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 1.000 euro;
- la struttura competente effettua le relative ritenute sulle indennità.
Regime transitorio
Per le parti della legge che richiedono una complessa sistemazione informatica, i termini di attuazione sono prorogati al 30 giugno 2013. Resta comunque ferma l’immediata attuazione delle previsioni relative alle dichiarazioni di redditi e patrimonio indicate alle lettere h) e i) dell’art. 3, nel rispetto della disciplina statale richiamata dal d.l. 174/2012.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2013 e si applica nel territorio della Regione Emilia-Romagna.
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