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Legge

L.R. Emilia-Romagna 21/2012

MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 21/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza, in Emilia-Romagna, l’allocazione delle funzioni amministrative tra Regione, Province e Comuni, promuovendo Unioni e fusioni, disciplinando gli ambiti territoriali ottimali e il superamento delle Comunità montane. Molte previsioni sono transitorie e legate al 2013-2015; alcuni obblighi di gestione associata decorrono dal 2014, con possibili proroghe al 2015 per i Comuni interessati.

Riordino delle funzioni amministrative e delle forme associative locali in Emilia-Romagna

Riordino delle funzioni amministrative e delle forme associative locali

La legge disciplina il riassetto delle funzioni amministrative nel territorio dell’Emilia-Romagna, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con il riordino territoriale statale. Interviene su Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità montane, definendo ambiti territoriali ottimali, forme di esercizio associato, incentivi e regole transitorie.

Finalità e criteri generali

La Regione persegue una distribuzione delle funzioni improntata a unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino e assenza di duplicazioni. L’assetto deve favorire:

  • il conferimento della funzione a un unico soggetto, ove possibile;
  • l’avvio delle gestioni associate obbligatorie;
  • la coerenza del sistema finanziario regionale;
  • l’adeguatezza di risorse umane, strumentali e organizzative;
  • la formazione, la riqualificazione e la mobilità del personale.

Funzioni della Regione, delle Province e riassetto di area vasta

Alle Province sono attribuite le funzioni fondamentali di area vasta, tra cui pianificazione territoriale provinciale, tutela ambientale nei limiti delle competenze assegnate, pianificazione dei trasporti, autorizzazioni e controlli sul trasporto privato, viabilità provinciale, programmazione della rete scolastica, edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado e funzioni strumentali connesse.

Entro il 31 dicembre 2013 la Regione deve individuare le ulteriori funzioni amministrative che richiedono esercizio unitario di area vasta. Le funzioni provinciali non rientranti tra quelle fondamentali o unitarie devono essere riallocate per settori organici. Fino alla nuova disciplina, le Province continuano a esercitare le funzioni già spettanti alla data di entrata in vigore della legge.

Ambiti territoriali ottimali e gestione associata comunale

La legge istituisce il procedimento per delimitare ambiti territoriali ottimali e omogenei, destinati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali e di altre funzioni comunali. I Comuni devono presentare proposte entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge; la Giunta regionale approva poi il programma di riordino territoriale entro 90 giorni, sentito il Consiglio delle autonomie locali.

I criteri principali includono:

  • popolazione minima di 30.000 abitanti, ridotta a 15.000 per ambiti in prevalenza montani;
  • estensione minima di 300 kmq per gli ambiti prevalentemente montani;
  • appartenenza alla medesima Provincia;
  • coerenza con i distretti sanitari;
  • contiguità territoriale;
  • impegno dei Comuni montani a costituire o aderire a un’Unione.

Gli ambiti devono comprendere tutti i Comuni, salvo i capoluoghi di Provincia, che vi entrano solo su richiesta. Gli obblighi associativi devono avviarsi entro il 1° gennaio 2014, salvo proroghe transitorie per alcuni Comuni al 1° gennaio 2015.

Unioni di Comuni, convenzioni e obblighi associativi

All’interno di ciascun ambito può essere istituita una sola Unione di Comuni, con soglia demografica minima di 10.000 abitanti, o 8.000 se in prevalenza montani. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, o 3.000 se montani, devono esercitare in forma associata tra tutti loro sia i sistemi informatici sia almeno tre ulteriori funzioni fondamentali; gli obblighi possono essere adempiuti mediante Unione o convenzione.

Sono previste diverse soluzioni organizzative a seconda della struttura dell’ambito: Unione unica, convenzione unica, adesione a Unione già esistente, o aggregazione di più Unioni. Lo statuto dell’Unione disciplina durata, conferimenti, recesso, rapporti patrimoniali e continuità del personale.

Superamento delle Comunità montane

La legge prevede il superamento delle Comunità montane, che sono trasformate di diritto in Unioni di Comuni montani se l’ambito ottimale ricomprende tutto il loro territorio; se l’ambito ne ricomprende solo una parte, la Comunità montana è estinta e subentrano le Unioni individuate dal programma.

La successione è regolata da ricognizioni patrimoniali, piano di successione, decreti del Presidente della Giunta regionale e trasferimento di rapporti, beni, risorse e personale. Le Unioni subentranti continuano ad esercitare le funzioni precedentemente svolte dalle Comunità montane per i Comuni montani aderenti.

Incentivi, programma di riordino e regime transitorio

Il programma di riordino territoriale definisce i criteri per i contributi alle Unioni e alle fusioni di Comuni, con priorità per le Unioni che coincidono con l’ambito ottimale. Per il 2013 sono previste disposizioni transitorie specifiche; dal 2014 gli incentivi sono disciplinati dal programma aggiornato.

La legge contiene inoltre una norma finanziaria per coprire gli oneri del 2013 e per gli esercizi successivi, oltre a modifiche alla disciplina regionale sul riordino territoriale e sul referendum consultivo per le fusioni.

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