L.R. Emilia-Romagna 16/2012
NORME PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la ricostruzione nei comuni emiliano-romagnoli colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con regole su ambito, UMI, piano della ricostruzione, interventi su edilizia privata, centri storici, territorio rurale, opere pubbliche, espropri, controlli e monitoraggio. Molte misure operano fino alla completa attuazione della ricostruzione; vari termini sono fissati al 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015.
Norme per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna
Norme per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, gli interventi di ricostruzione e riqualificazione conseguenti al sisma del 20 e 29 maggio 2012. Definisce l’ambito territoriale, i criteri di intervento, gli strumenti urbanistici speciali e le procedure finanziarie e di controllo.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina si applica ai comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici, nonché ai comuni limitrofi per gli edifici danneggiati se il nesso causale con il sisma è accertato dal comitato tecnico previsto dal protocollo del 4 ottobre 2012. Si applica anche alle opere infrastrutturali, anche se in parte fuori dai comuni colpiti, quando servano le reti e i servizi fruiti da tali popolazioni. Le disposizioni prevalgono sugli strumenti urbanistici incompatibili.
Definizioni rilevanti
La legge definisce, tra l’altro, aggregati edilizi, beni culturali, comuni interessati dal sisma, edifici vincolati dalla pianificazione, opere incongrue, pianificazione urbanistica e unità minime di intervento (UMI). Le UMI sono insiemi di edifici o unità strutturali da progettare e attuare unitariamente, anche per fasi o lotti.
Principi generali della ricostruzione
La ricostruzione è finalizzata alla ripresa delle attività delle comunità, al miglioramento della sicurezza sismica e della qualità urbana, al recupero del patrimonio culturale e, nel territorio rurale, alla ripresa delle attività agricole e al recupero del patrimonio edilizio compatibilmente con la tutela del paesaggio e dei suoli agricoli. I contributi sono disciplinati dalle ordinanze commissariali. Sono previsti incentivi energetici e deroghe dimensionali limitate per gli interventi di efficientamento.
Interventi sull’edilizia privata
Per gli edifici con esito B, C o E0 gli interventi diretti di riparazione e ripristino con miglioramento sismico avvengono con lo speciale titolo abilitativo previsto dal decreto-legge n. 74/2012; per gli edifici con esito E1, E2 o E3 è necessaria la piena acquisizione dei titoli edilizi e degli assensi. Gli interventi su beni culturali richiedono la preventiva autorizzazione. Sono previste regole su classificazione dell’inagibilità, controlli, accesso ai contributi, esclusione per abusi non sanati, disciplina delle opere temporanee e possibilità di ricostruire anche in altro sedime per edifici totalmente inagibili non tutelati, secondo condizioni stringenti.
Centri storici e nuclei storici non urbani
Nei centri storici e nei nuclei storici non urbani la ricostruzione deve garantire unitarietà, tutela dei tessuti storici, recupero degli elementi identitari e miglioramento di sicurezza e qualità edilizia. In assenza di specifiche previsioni, devono essere rispettate altezza, allineamenti, distanze e elementi architettonici originari. Il comune può consentire, con permesso di costruire, aumenti di unità immobiliari, diversa articolazione degli spazi interni e la non ricostruzione di parti incongrue.
Edifici tutelati e beni culturali
Gli edifici culturali richiedono sempre l’autorizzazione preventiva. Per gli edifici vincolati dalla pianificazione gli interventi devono rispettare la disciplina di tutela, salvo casi di crollo totale o demolizione per pubblica incolumità e altri casi di grave compromissione. In tali casi può essere richiesta la revisione del vincolo tramite perizia asseverata. Sono previste specifiche misure incentivanti per il recupero di beni culturali e di edifici vincolati.
UMI: individuazione, attuazione e consorzi
I comuni possono individuare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, gli aggregati edilizi e perimetrare le UMI. Gli interventi nelle UMI si attuano con progetto unitario e titoli edilizi conseguenti; il progetto può essere eseguito per fasi o lotti. Se manca l’unanimità dei proprietari, quelli che rappresentano almeno la maggioranza del valore possono costituirsi in consorzio. Entro 90 giorni dalla perimetrazione va deliberata l’esecuzione unitaria e presentato il progetto; in difetto il comune può procedere a occupazione temporanea. È istituito un fondo regionale di rotazione per anticipare ai comuni le risorse necessarie.
Territorio rurale
Nel territorio rurale gli interventi sono sempre ammessi. È consentita, in casi previsti, la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria, con possibilità di recupero entro dieci anni in determinate fattispecie. Sono previste regole specifiche per fabbricati rurali, beni culturali, edifici vincolati, delocalizzazioni obbligatorie per aree destinate a opere pubbliche e linee guida regionali per la riparazione dei fabbricati rurali.
Misure per le attività produttive
Fino al 31 dicembre 2015 possono essere rilasciati permessi di costruire in deroga per edifici produttivi non agricoli nelle aree produttive individuate dalla pianificazione. Fuori da tali casi, per ampliamenti o ristrutturazioni di fabbricati industriali o artigianali nel territorio urbanizzato si applica la disciplina regionale sugli interventi in variante, con termini ridotti della metà.
Opere pubbliche, beni culturali e finanziamenti
La Giunta regionale, su rilevamento del Commissario delegato, approva un programma di interventi per opere pubbliche e beni culturali danneggiati, articolato in piani annuali. Sono previste priorità, criteri di selezione, regolamento per erogazione e revoca dei contributi, monitoraggio e convenzioni con obbligo di accessibilità al pubblico per gli immobili privati finanziati, salvo le chiese e opere parrocchiali.
Piano della ricostruzione
I comuni possono adottare un piano della ricostruzione per disciplinare trasformazioni urbanistiche, incentivi, varianti alla pianificazione e localizzazione degli ambiti di delocalizzazione o di intervento. Il piano può prevedere nuove configurazioni dei centri storici, revisione dei vincoli di tutela, ambiti inidonei alla ricostruzione, opere incongrue da eliminare, premialità urbanistiche e accordi con privati. Il quadro conoscitivo deve includere ValSAT sintetica e microzonazione sismica.
Procedura di approvazione e durata del piano
Il piano va adottato entro il 31 dicembre 2014, depositato per 30 giorni e approvato dal consiglio comunale dopo l’intesa unica del Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR). Entra in vigore con la pubblicazione dell’avviso sul BURERT ed è efficace fino alla completa attuazione degli interventi di ricostruzione. Le varianti sono possibili con la medesima procedura. Nei comuni con vecchi strumenti ex L.R. n. 47/1978 non si applicano i limiti dell’art. 41 L.R. n. 20/2000.
Espropri, occupazioni temporanee e proroghe
I comuni assumono il ruolo di autorità espropriante per gli atti necessari alla ricostruzione. Le occupazioni temporanee non possono superare tre anni e non danno indennizzo; per l’acquisizione dell’immobile l’indennità è determinata tenendo conto del valore ante sisma. Sono inoltre prorogabili per due anni i termini di inizio e fine lavori di titoli edilizi e convenzioni urbanistiche pre-sisma, e il comune può prorogare termini di pagamento di quote del contributo di costruzione.
Controlli strutturali e monitoraggio
I progetti strutturali sono soggetti alle regole della legge regionale sul rischio sismico e ai controlli previsti dalle ordinanze commissariali, compresi controlli a campione e rilascio delle autorizzazioni sismiche. La Regione esercita un monitoraggio generale della ricostruzione, sulla trasparenza dei contributi e sull’attuazione di piani e programmi, con relazioni periodiche alla commissione assembleare e pubblicazione dei dati sul sito istituzionale.
Regime finanziario e decorrenza
Gli oneri sono coperti mediante fondi regionali e risorse previste nelle leggi di bilancio, oltre al fondo di rotazione per le UMI. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.
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