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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 13971 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004 e 2005. L'ente religioso invocava l'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), sostenendo che l'immobile fosse destinato ad attività assistenziale e ricettiva istituzionale. I giudici di merito avevano riconosciuto il requisito soggettivo dell'ente e ritenuto parzialmente sussistente quello oggettivo, riducendo equitativamente l'imposta del 30%. Roma Capitale ha contestato sia l'applicazione retroattiva di disposizioni successive, sia l'assenza di una motivazione concreta e il ricorso illegittimo a una riduzione equitativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo insufficiente e logicamente carente la motivazione dei giudici di merito. Ha escluso che le modifiche introdotte dal D.L. n. 203 del 2005 e dal D.L. n. 223 del 2006 potessero applicarsi retroattivamente agli anni 2004 e 2005, poiché aventi natura innovativa e non interpretativa. Ha inoltre affermato che l'esenzione non può essere riconosciuta mediante una percentuale stabilita equitativamente: occorre accertare in concreto se l'attività sia svolta con modalità non commerciali, valutando, tra l'altro, la tipologia della clientela, la durata di apertura della struttura, il livello delle rette rispetto ai prezzi di mercato e la precisa destinazione delle diverse parti dell'immobile in caso di uso misto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, 5 e art. 7, comma 1, lett. i)

    "esenzione" per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività assistenziali, religiose o equiparate

    L'esenzione ICI richiede la compresenza di un requisito soggettivo, relativo alla natura dell'ente, e di un requisito oggettivo, consistente nella destinazione esclusiva dell'immobile ad attività esenti concretamente svolte con modalità non commerciali.

  • D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 248 del 2005

    La disposizione ha ampliato l'ambito dell'esenzione, ma è stata qualificata dalla Corte come innovativa e non interpretativa; pertanto non può essere applicata retroattivamente agli anni d'imposta precedenti.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito dalla L. n. 248 del 2006

    La norma ha ulteriormente modificato il regime dell'esenzione, estendendolo alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, senza però incidere retroattivamente sulle annualità anteriori.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c)

    La disposizione è richiamata per individuare il requisito soggettivo dell'ente, che non deve avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

  • Art. 113 c.p.c.

    Il giudice tributario non può ridurre equitativamente l'imposta accertata quando l'oggetto della controversia richiede un rigoroso accertamento dei presupposti dell'esenzione e delle eventuali superfici imponibili.

  • Circolare ministeriale n. 2/DF del 2009

    Indica elementi concreti da valutare per stabilire se un'attività ricettiva sia svolta con modalità non commerciali, tra cui la clientela, il periodo di apertura, l'importo delle rette rispetto ai prezzi di mercato e il rischio di alterazione della concorrenza.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione fiscale relativa a un immobile non è sufficiente dimostrare che il proprietario sia un ente religioso o non commerciale: occorre provare anche la concreta destinazione dell'immobile e le modalità non commerciali dell'attività svolta.
  • Le norme che ampliano un'esenzione tributaria sono applicabili retroattivamente solo se hanno natura interpretativa; se introducono un nuovo regime o nuovi presupposti, valgono normalmente solo per il futuro.
  • In presenza di attività ricettive o assistenziali, il giudice deve verificare dati concreti come prezzi applicati, clientela, durata dell'attività, condizioni economiche e rapporto con il mercato, non limitarsi alla qualificazione formale dell'attività.
  • Non è legittimo riconoscere una percentuale forfettaria di esenzione o riduzione dell'imposta senza individuare precisamente le parti dell'immobile e le attività effettivamente esenti e imponibili.
  • Quando un immobile è utilizzato promiscuamente, devono essere individuate e documentate le singole porzioni destinate alle diverse attività; l'esenzione può riguardare soltanto quelle effettivamente riconducibili ai presupposti normativi.
  • L'onere di dimostrare il requisito oggettivo dell'esenzione grava sul contribuente, che deve fornire elementi riferiti alla gestione concreta e non soltanto documenti o autorizzazioni attestanti astrattamente la destinazione dell'immobile.

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