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Sentenza

Sentenza n. 2652/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio serbato sul procedimento di VIA statale relativo a un impianto eolico da 42 MW, nonché mancato rimborso del 50% dei diritti istruttori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società energetica)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva avviato il 12 luglio 2022 il procedimento di VIA statale per un impianto eolico composto da sette aerogeneratori, localizzato nei Comuni di Canicattì, Naro, Castrofilippo, Agrigento e Favara. Dopo la pubblicazione della documentazione integrativa il 23 settembre 2024 e la chiusura della consultazione pubblica l’8 ottobre 2024, il progetto era rimasto in istruttoria tecnica senza che il procedimento giungesse a conclusione. La ricorrente ha dedotto la violazione dei termini previsti dall’art. 25 d.lgs. 152/2006, invocando l’obbligo delle amministrazioni competenti di concludere espressamente la VIA anche in caso di inerzia degli organi consultati; ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la conclusione del procedimento entro un termine giudiziale e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Ha inoltre chiesto il rimborso del 50% dei diritti istruttori versati, pari a 12.353,23 euro su un totale dichiarato di 24.704,46 euro, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che erano scaduti sia il termine di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione, sia i termini successivi per la conclusione della VIA, e che la Commissione tecnica aveva predisposto tardivamente lo schema di provvedimento il 26 marzo 2026. Il mancato parere dell’Assessorato regionale ai beni culturali non esonerava il MASE dall’obbligo di adottare una pronuncia espressa: il Ministero doveva provvedere, anche attivando il potere sostitutivo, nonostante l’inerzia degli altri soggetti coinvolti. I criteri di priorità organizzativa previsti dall’art. 8 d.lgs. 152/2006 non derogano ai termini di conclusione della VIA per i progetti non prioritari. Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio del MASE e gli ha assegnato dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per riattivare il procedimento e ulteriori sessanta giorni per concluderlo. In caso di persistente inottemperanza, su istanza di parte, interverrà il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale commissario ad acta, con facoltà di delega e spese a carico dell’amministrazione intimata. Ha inoltre accolto la domanda di rimborso e condannato il MASE a corrispondere 12.353,23 euro. Il MASE è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato, se dovuti; spese compensate nei confronti delle altre amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 25, commi 2-bis e 2-quater, d.lgs. 152/2006

    ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 152 del 2006, il procedimento di VIA prevede che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC predisponga lo schema di provvedimento di VIA entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della fase di consultazione pubblica (art. 25, comma 2-bis), e tale termine decorre dal giorno successivo alla conclusione della consultazione medesima coincidente con l’ultimo giorno utile per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico o di altri soggetti interessati; in ogni caso va rispettato, agli stessi fini, il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23;

    La Commissione tecnica deve predisporre lo schema di VIA entro trenta giorni dalla chiusura della consultazione pubblica e, in ogni caso, va rispettato il termine di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione. Il parere dell’amministrazione competente per la tutela dei beni culturali va reso entro venti giorni dalla conclusione dell’istruttoria; il MASE deve adottare il giudizio entro trenta giorni e, in caso di inerzia delle autorità consultate, deve intervenire nel successivo termine di trenta giorni adottando la VIA o assumendo le iniziative necessarie a superare l’inerzia.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    che parte ricorrente ha inoltre richiesto il rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, come previsto dall’art. 25 comma 2-ter del D. Lgs. 152/2006, in caso di mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA;

    Il mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA comporta, nel caso esaminato, il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati.

  • art. 8 d.lgs. 152/2006

    che l’art. 8 del D. Lgs. 152/2006 si limita a introdurre criteri di priorità organizzativa, imponendo alla pubblica amministrazione di dare precedenza nella trattazione ai progetti indicati dal legislatore, senza prevedere alcuna deroga, né esplicita né implicita, ai termini perentori stabiliti per la conclusione dei procedimenti di VIA relativi agli altri progetti; detti termini, non essendo in alcun modo richiamati dalla disposizione normativa invocata, restano pertanto pienamente applicabili al caso in esame;

    I criteri di priorità previsti dall’art. 8 hanno funzione organizzativa e non derogano ai termini perentori di conclusione dei procedimenti di VIA relativi ai progetti non prioritari.

  • art. 2, commi 8 e 9, l. 241/1990

    ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dell’art. 2 L. 241/1990 si prevede che “Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti” al fine delle valutazioni di competenza in ordine alla responsabilità amministrativa o alla sussistenza di un danno erariale; b) ai sensi del comma 9 dello stesso art. 2 della l. n. 241/1990 si prevede che “La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”;

    La sentenza passata in giudicato che accoglie il ricorso contro il silenzio-inadempimento è trasmessa telematicamente alla Corte dei conti; la mancata o tardiva emanazione del provvedimento rileva inoltre ai fini della performance e della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Massime di principio

  • I termini fissati dall’art. 25 d.lgs. 152/2006 per le fasi del procedimento di VIA e per l’adozione del provvedimento conclusivo sono vincolanti; la loro scadenza, in assenza di una conclusione espressa, rende illegittimo il silenzio dell’amministrazione.
  • Il MASE ha un obbligo autonomo di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso, anche quando la Commissione tecnica abbia tardato a predisporre lo schema o l’amministrazione consultata per la tutela dei beni culturali non abbia reso il proprio parere.
  • In caso di inerzia delle autorità consultate, il MASE, quale autorità titolare del potere sostitutivo, deve intervenire adottando il provvedimento di VIA o assumendo le iniziative necessarie a superare l’inerzia.
  • I criteri di priorità organizzativa previsti dall’art. 8 d.lgs. 152/2006 non costituiscono una deroga ai termini di conclusione dei procedimenti di VIA per i progetti non prioritari.
  • Il mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA dà diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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