Sentenza del 25/01/2016 n. 493 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RIMBORSO - Maggiore imposta su incentivi all'esodo - Istanza di rimborso - Decorrenza - Dalla data dell'ordinanza della corte di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso della maggiore imposta pagata sull'incentivo all'esodo, sostenendo che l'applicazione dell'aliquota ridotta esclusivamente alle donne tra 50 e 55 anni costituisse una discriminazione fondata sul sesso e fosse incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La questione riguardava principalmente la decorrenza del termine per presentare l'istanza di rimborso: se dalla data del pagamento dell'imposta oppure dalla successiva pubblicazione dell'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea che aveva riconosciuto il carattere discriminatorio della disciplina.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il termine iniziale per chiedere il rimborso decorre dalla data di pubblicazione dell'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Solo da quel momento il contribuente uomo poteva far valere concretamente il diritto alla restituzione della maggiore imposta, poiché soltanto allora era stata chiarita l'illegittimità della disparità di trattamento tra uomini e donne. L'esito è quindi favorevole al contribuente, nei limiti della tempestività e della fondatezza della domanda di rimborso.
Norme richiamate
Diritto dell'Unione europea in materia di parità di trattamento e divieto di discriminazione fondata sul sesso
Una disciplina fiscale che riconosce un'aliquota ridotta sull'incentivo all'esodo soltanto alle donne tra 50 e 55 anni, escludendo gli uomini della stessa fascia d'età, è discriminatoria.
Principi in materia di rimborso dei tributi e decorrenza del termine per l'istanza
Quando il diritto al rimborso dipende dall'accertamento successivo dell'incompatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea, il termine può decorrere dalla pubblicazione della pronuncia europea che rende conoscibile e azionabile tale diritto.
Massime di principio
- Se una disposizione fiscale applica un trattamento più favorevole a una categoria di contribuenti sulla base del sesso, occorre verificare se esista una giustificazione obiettiva e conforme al diritto dell'Unione europea; in mancanza, la disparità può essere contestata.
- Quando una pronuncia della Corte di giustizia chiarisce per la prima volta l'incompatibilità di una norma fiscale nazionale con il diritto dell'Unione europea, la decorrenza del termine per il rimborso può essere individuata nella data di pubblicazione di tale pronuncia, anziché nella data originaria del pagamento.
- Per ottenere il rimborso è comunque necessario presentare un'istanza tempestiva e dimostrare sia l'effettivo pagamento della maggiore imposta sia la riconducibilità del caso concreto alla disciplina dichiarata discriminatoria.
- L'interpretazione è applicabile soprattutto ai casi in cui il contribuente non avrebbe potuto far valere concretamente il diritto alla restituzione prima del chiarimento fornito dalla Corte di giustizia.
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