Cassazione Penale, Sentenza n. 25525/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., dell'ordinanza che dichiarava inammissibile l'appello cautelare presentato dall'imputato. Il difensore (Avv. Pietro Chiodo) deduceva che l'inammissibilità era stata pronunciata illegittimamente in luogo di un provvedimento di "non luogo a provvedere" a seguito dell'assoluzione sopravvenuta; sosteneva che la dichiarazione di inammissibilità precluderebbe la liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato (richiamando art. 106 d.P.R. 115/2002) e che tale preclusione ledeva i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto di difesa dei non abbienti (art. 24 Cost.).
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente fosse privo di interesse concreto e attuale alla modifica del dispositivo perché la misura cautelare aveva perso efficacia per effetto dell'assoluzione sopravvenuta (art. 300 c.p.p.), per cui l'appello cautelare è divenuto privo di oggetto secondo costante giurisprudenza. Quanto alla questione della liquidazione dei compensi, il Tribunale ha osservato che l'art. 106 d.P.R. 115/2002 dispone la non liquidazione ove l'impugnazione venga dichiarata inammissibile, ma la Corte costituzionale (sent. n. 16/2018) ha ammesso un'interpretazione teleologica che esclude la preclusione in caso di inammissibilità dovuta a sopravvenuta mancanza di interesse imprevedibile alla proposizione del ricorso (es. assoluzione sopravvenuta). Pertanto la preclusione denunciata dal difensore è insussistente nei casi come quello di specie. Il ricorrente è condannato alle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), ma non alla cassa delle ammende in quanto non diligente nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo sent. Corte cost. n.186/2000).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base dell'impugnazione de libertate proposta dal ricorrente; disciplina gli strumenti di impugnazione dei provvedimenti cautelari
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Richiamata dal difensore come presunta norma violata nella declaratoria di inammissibilità; il Collegio non ne riconosce violazione concreta in presenza di sopravvenuta perdita di interesse
art. 589 cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento del ricorrente in relazione alle cause di inammissibilità; il Collegio valuta il requisito dell'interesse concreto all'impugnazione alla stregua della giurisprudenza
art. 98 cod. proc. pen.
Richiamato dal difensore in combinato con altre disposizioni sulla materia delle impugnazioni e del patrocinio a spese dello Stato; non determinante per modificare l'esito sull'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse
art. 74 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato dal difensore nell'ambito delle norme sul patrocinio a spese dello Stato; il Collegio non ritiene che il suo contenuto imponga diversa soluzione rispetto all'inammissibilità per perdita di interesse
art. 106, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"[I]l compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili."
Prevede la non liquidazione dei compensi del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando le impugnazioni sono dichiarate inammissibili; la Corte costituzionale (sent. n.16/2018) ha però ritenuto ammissibile una interpretazione teleologica che permette di distinguere le cause di inammissibilità, escludendo l'automatismo quando l'inammissibilità derivasse da sopravvenuta e imprevedibile mancanza di interesse (es. assoluzione sopravvenuta)
art. 300, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la perdita di efficacia della misura cautelare quando sopravvengono cause che ne eliminano la necessità; applicato dal Tribunale di Catanzaro per dichiarare cessata l'efficacia della misura a seguito dell'assoluzione
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato nel principio che per proporre impugnazione occorre un interesse concreto ed attuale; il Collegio applica tale regola anche alle impugnazioni cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 10/01/2018
Ha dichiarato non fondate questioni di legittimità costituzionale dell'art.106 d.P.R.115/2002 e ha affermato che la disposizione va interpretata alla luce della ratio legis, consentendo di escludere la non liquidazione quando l'inammissibilità dipenda da sopravvenuta mancanza di interesse imprevedibile (es. assoluzione sopravvenuta)
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata con riferimento alla non applicazione della sanzione della cassa delle ammende quando il ricorrente non abbia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Se una misura cautelare perde efficacia per sopravvenuta assoluzione, l'appello cautelare può divenire privo di interesse e quindi inammissibile: il requisito dell'interesse concreto e attuale è essenziale anche nelle impugnazioni de libertate.
- L'inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse è distinta dall'inammissibilità per vizi sostanziali o formali dell'impugnazione: il primo caso rende inutilizzabile l'appello perché viene meno l'oggetto della decisione.
- La norma che esclude la liquidazione dei compensi per impugnazioni dichiarate inammissibili (art.106 d.P.R.115/2002) non va interpretata automaticamente in senso assoluto: alla luce della Corte costituzionale, è possibile distinguere le cause di inammissibilità e consentire la liquidazione quando l'inammissibilità derivi da circostanze sopravvenute imprevedibili (es. assoluzione).
- Per tutelare la possibile richiesta di riparazione per ingiusta detenzione o per ottenere effetti pratici della pronuncia, il ricorrente deve dichiarare e motivare di voler utilizzare l'eventuale pronuncia favorevole per scopi risarcitori; altrimenti mancando interesse l'impugnazione sarà inammissibile.
- Il difensore che proponga ricorso deve agire nell'interesse concreto dell'assistito: un ricorso volto solo a tutelare l'interesse del difensore (es. liquidazione compensi) senza che l'assistito abbia un interesse attuale è privo di legittimazione e non sorregge l'impugnazione.
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