Ordinanza n. 571/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della comunicazione del GSE del 9 luglio 2022, quale primo atto applicativo, e della presupposta Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” e il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione”; delle Regole Tecniche emesse dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. di funzionamento art. 15 bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la Legge di Conversione 28 marzo 2022, n. 25 (conosciute il 12 ottobre 2022), eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, con la normativa in materia di aiuti di Stato, di cui agli artt. 107 e 108 TFUE, nonché con la normativa Europea in materia di energia, di cui alle Direttive 2001/77 E 2009/28/CE, alla Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e alla Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, nonché con l'art. 194 del TFUE, nonché in relazione all'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU e 17 della CDFUE; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9/6/2023: - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143”) (doc. 11); - dell'Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143 e relativo Allegato A”) (doc. 12); - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”), già gravata, e relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, e previo accertamento dell'intervenuto mancato mantenimento dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022, e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022, eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23\4\2025: della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti ivi indicati; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\4\2026: per l’annullamento, previa sospensione cautelare, delle fatture emesse dal GSE S.p.A., delle diffide di pagamento inviate dal GSE S.p.A. a titolo di extraprofitti e del provvedimento implicito di applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, per l'accertamento (a) della non debenza anche parziale delle somme erroneamente richieste dal GSE in relazione all’omessa considerazione (ove applicabili) dei PMG // del prezzo contrattuale di vendita dell’energia nel calcolo degli importi dovuti ai sensi dell’art. 15-bis DL n. 4/2022; (b) del diritto delle Società a (i) non versare le relative somme al GSE, (ii) non subire la relativa compensazione praticata dal GSE, (iii) ottenere il PMG laddove previsto nelle convenzioni RID stipulate con il GSE (ove esistenti); e per la condanna del GSE alla restituzione di quanto eventualmente incassato/compensato in eccesso in base dall’art. 15-bis del DL n. 4/2022 e relativi atti applicativi/esecutivi, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti ivi indicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Fatture e diffide di pagamento emesse dal GSE a titolo di extraprofitti, nonché provvedimenti impliciti di applicazione della disciplina e di regolazione delle partite economiche
Esito
Favorevole al resistente (autorità e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la comunicazione del GSE del 9 luglio 2022, la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/eel, le relative regole tecniche e atti presupposti, nonché la deliberazione ARERA n. 143/2023/R/eel e il relativo Allegato A. Con gli ultimi motivi aggiunti ha impugnato le fatture e le diffide di pagamento emesse dal GSE per il recupero degli extraprofitti e ha chiesto l’accertamento della non debenza, anche parziale, delle somme richieste, deducendo l’omessa considerazione dei prezzi minimi garantiti o del prezzo contrattuale di vendita dell’energia, oltre al diritto a non versare o subire la compensazione delle somme e alla restituzione di quanto eventualmente incassato in eccesso. Sono state inoltre prospettate questioni di compatibilità dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della l. n. 197/2022 con la Costituzione, il diritto dell’Unione europea, la disciplina degli aiuti di Stato, la normativa europea in materia energetica e i diritti patrimoniali fondamentali. La domanda cautelare riguardava in concreto la sospensione degli effetti delle fatture, delle diffide e degli atti applicativi della deliberazione ARERA n. 143/2023.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In primo luogo ha rilevato che gli atti oggetto degli ultimi motivi aggiunti, costituiti da fatture e diffide di pagamento del GSE, sono di diretta impugnabilità e di riconducibilità alla giurisdizione amministrativa almeno dubbie, con conseguente incertezza sul fumus boni iuris. In secondo luogo ha ritenuto non adeguatamente provato il grave pregiudizio all’equilibrio finanziario e patrimoniale dedotto dalla ricorrente: la relazione tecnico-contabile unilateralmente predisposta non è stata considerata sufficiente. In ogni caso, il Collegio ha osservato che, alla luce del tempo di maturazione delle pretese del GSE e del quadro normativo noto, l’operatore qualificato avrebbe dovuto predisporre tempestivamente misure gestionali e organizzative per fronteggiare gli effetti economici della disciplina, compresi quelli relativi agli investimenti dell’impianto. Infine, il pregiudizio è stato ritenuto di natura prettamente economica e integralmente risarcibile in caso di esito favorevole del giudizio, così da escludere il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4
È la disposizione legislativa posta a fondamento della disciplina sugli interventi sull’elettricità immessa da impianti di produzione da fonti rinnovabili e degli atti applicativi contestati; la sua applicazione è oggetto del giudizio di merito, ma non viene definita nell’ordinanza cautelare.
l. 28 marzo 2022, n. 25
Ha convertito il d.l. n. 4/2022, il cui art. 15-bis costituisce il fondamento della disciplina contestata.
l. 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 30 a 38
È richiamata quale fonte collegata alla deliberazione ARERA n. 143/2023 e alla disciplina oggetto dei motivi aggiunti; l’ordinanza non ne definisce l’effettiva portata.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata respinta per la dubbia impugnabilità e giurisdizione sugli atti, per insufficiente prova del pregiudizio e per la natura integralmente economica e risarcibile del danno.
Massime di principio
- In sede cautelare, la dubbia diretta impugnabilità degli atti gravati e la dubbia riconducibilità della controversia alla giurisdizione amministrativa sono elementi idonei a escludere, o comunque a rendere non dimostrato, il fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare.
- Il grave pregiudizio economico e patrimoniale richiesto ai fini cautelari deve essere adeguatamente provato; una relazione tecnico-contabile unilateralmente predisposta dalla parte interessata, se non corroborata da ulteriori elementi, non è di per sé sufficiente.
- L’operatore economico qualificato deve adottare tempestivamente misure gestionali e organizzative per fronteggiare effetti economici derivanti da pretese amministrative maturate nel tempo e da un quadro normativo conosciuto; tale circostanza può incidere sulla valutazione del periculum in mora.
- Il pregiudizio di natura esclusivamente economica, integralmente ristorabile mediante risarcimento in caso di esito favorevole del giudizio, non integra ordinariamente il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare.
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