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Ordinanza

Ordinanza n. 670/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 1309 del 4 aprile 2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia – Catania, Sez. III, n. 1309 del 4 aprile 2024, che ha respinto la domanda risarcitoria per il ritardo nell’adozione del decreto di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR, che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno da ritardo nei confronti dell’INPS per l’adozione del decreto di pensione privilegiata. Ha dedotto di essere stato posto in congedo assoluto il 17 luglio 2014 per l’aggravamento di patologie conseguenti all’attentato terroristico subito in Afghanistan il 18 ottobre 2008 e di avere presentato all’INPS, tramite il portale, il 20 ottobre 2014, istanza per la pensione privilegiata. Secondo l’appellante, l’INPS avrebbe ignorato per circa sette anni l’istanza e i solleciti, emettendo il decreto solo mentre era pendente il giudizio davanti alla Corte dei Conti. Il ritardo avrebbe impedito l’iscrizione nel Ruolo d’Onore, necessaria per poter chiedere il richiamo in servizio con assegni, e avrebbe quindi inciso sulla possibilità di ottenere tale richiamo. L’appellante contesta in particolare la conclusione del TAR secondo cui non vi era prova che il richiamo sarebbe stato disposto già dal 2014 e sostiene che, ai sensi dell’art. 806 d.lgs. 66/2010, l’iscrizione nel Ruolo d’Onore consentiva, a domanda e ricorrendone i presupposti, il richiamo in servizio. Nel giudizio di primo grado era stato domandato il risarcimento di euro 192.203,98, oltre rivalutazione e interessi. La Corte dei Conti, con sentenza n. 873 del 2022, aveva declinato la giurisdizione sulla domanda risarcitoria in favore del giudice amministrativo.

La decisione

Il CGARS non ha deciso nel merito l’appello né i motivi risarcitori. Considerate le doglianze e la complessità della ricostruzione fattuale, ha disposto un’istruttoria chiedendo al Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito di trasmettere, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, chiarimenti documentati sulla carriera del militare e sui provvedimenti che ne hanno inciso lo stato giuridico, economico e normativo, con particolare riguardo alle domande di iscrizione nel Ruolo d’Onore e di richiamo in servizio con assegni. La relazione dovrà essere corredata dai documenti pertinenti e dal relativo indice. L’udienza di merito sarà fissata dopo il deposito dell’incombente. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

    Il Collegio richiama le disposizioni del codice del processo amministrativo poste a fondamento dell’acquisizione istruttoria e dell’ordine di fornire chiarimenti documentati.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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