Sentenza del 12/06/2017 n. 3373 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Eccedenza di imposta desumibile da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno - Diritto alla detrazione - Perdita - Esclusione - Condizioni - Osservanza requisiti sostanziali - Sufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato, sostenendo di avere diritto alla detrazione e al riconoscimento dell'eccedenza IVA maturata, pur non avendo presentato la dichiarazione annuale relativa al periodo di riferimento. L'eccedenza risultava tuttavia dalle dichiarazioni periodiche e dai regolari versamenti effettuati nell'anno, ed era stata dedotta entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo. La questione centrale riguardava quindi se l'omessa dichiarazione annuale comportasse automaticamente la perdita del diritto alla detrazione.
La decisione
La sentenza ha escluso la perdita automatica del diritto alla detrazione. In applicazione del principio di neutralità dell'IVA, l'eccedenza deve essere riconosciuta quando il contribuente dimostri, o non sia controverso, di avere rispettato tutti i requisiti sostanziali: gli acquisti devono essere stati effettuati da un soggetto passivo d'imposta, devono essere stati assoggettati a IVA e devono essere stati destinati a operazioni imponibili. Pertanto, nel giudizio contro la cartella derivante da controllo automatizzato, l'Amministrazione non può negare la detrazione per il solo fatto dell'omessa dichiarazione annuale, se i requisiti sostanziali risultano provati e il diritto è stato esercitato entro il termine previsto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 19
La detrazione IVA dipende dalla sussistenza dei requisiti sostanziali dell'operazione e non può essere esclusa automaticamente per una mera irregolarità formale, quale l'omessa presentazione della dichiarazione annuale, quando il diritto sia comunque dimostrato ed esercitato nei termini.
Principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto
Le formalità dichiarative non possono compromettere il diritto sostanziale alla detrazione quando siano provati l'effettività degli acquisti, l'assoggettamento a IVA, la soggettività passiva dell'acquirente e la destinazione a operazioni imponibili.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 17757/2016
Il principio giurisprudenziale richiamato afferma che l'omessa dichiarazione annuale non determina necessariamente la perdita del credito IVA, purché il contribuente dimostri la sussistenza dei requisiti sostanziali della detrazione e abbia esercitato il diritto entro il termine applicabile.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale costituisce una violazione formale e non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione.
- Il contribuente deve poter dimostrare l'effettività degli acquisti, la presenza dell'IVA in fattura, la propria soggettività passiva e la destinazione degli acquisti a operazioni imponibili.
- In caso di cartella emessa tramite controllo automatizzato, il giudice tributario può riconoscere direttamente il credito se i requisiti sostanziali risultano documentati o non sono contestati.
- Il diritto deve essere esercitato entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto; il rispetto del termine è quindi essenziale.
- L'Amministrazione finanziaria non può far prevalere un adempimento formale sulla neutralità dell'IVA quando non vi siano frodi, abusi o rischi per l'erario.
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