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Ordinanza

Ordinanza n. 5416/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’ottemperanza ex art. 112, co. 2, lett. b) c.p.a. della sentenza definitiva esecutiva n. 196 del 2024 del TAR Lazio, sede di Roma (R.G. n. 8702/2022), pubblicata in data 3 gennaio 2024: per la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno subito da Fastweb e Aruba; per la condanna delle resistenti al pagamento a favore dei Fastweb e Aruba della somma così determinata, oltre interessi e accessori; nonché, ove occorrere possa per l’accertamento della inefficacia per violazione o elusione della sentenza esecutiva: - della nota del Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale prot. n. DTD-0000597-P-05/02/2024 del 5 febbraio 2024 avente ad oggetto “Concessione per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN). Risarcimento del danno in esecuzione della sentenza definitiva del TAR Lazio n. 196/2024 del 03/01/2024”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202408621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Nota del Dipartimento per la Trasformazione Digitale relativa al risarcimento del danno in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 196/2024, oltre agli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a., per ottenere la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno stabilito dalla sentenza definitiva esecutiva del TAR Lazio n. 196/2024 e la condanna delle resistenti al relativo pagamento, con interessi e accessori. Hanno inoltre chiesto, ove necessario, l’accertamento dell’inefficacia della nota del Dipartimento per la Trasformazione Digitale del 5 febbraio 2024 e degli atti connessi, deducendone la violazione o elusione del giudicato. Nel corso del giudizio, con precedente ordinanza, era stata disposta una verificazione finalizzata agli approfondimenti tecnici e finanziari necessari per determinare il danno. La Commissione di verificazione designata dalla Banca d’Italia ha chiesto una proroga, rappresentando la notevole documentazione da esaminare, la complessità delle questioni metodologiche, la pluralità delle variabili rilevanti, la presenza di valutazioni differenziate del danno e la necessità di acquisire dalle parti chiarimenti e documentazione aggiuntiva.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’impossibilità della Commissione di verificazione di concludere le operazioni entro il termine originariamente assegnato e ha accolto la richiesta di proroga. Ha rideterminato le scadenze stabilendo: completamento delle operazioni entro il 28 giugno 2026; trasmissione della bozza di relazione ai consulenti tecnici e ai difensori entro il 10 luglio 2026; termine per le osservazioni scritte delle parti entro il 20 luglio 2026; deposito della relazione finale, con motivata presa di posizione sulle osservazioni, entro il 10 settembre 2026. Ha quindi rinviato il prosieguo alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026, assegnando alle parti i termini processuali per documenti, memorie e repliche ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. L’ordinanza non decide definitivamente sulla determinazione del risarcimento né sulla dedotta inefficacia degli atti, ma dispone ulteriori adempimenti istruttori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    per la determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno subito

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per determinare la somma risarcitoria dovuta in esecuzione della sentenza.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina i termini processuali assegnati alle parti per eventuali produzioni documentali, memorie e note di replica in vista della camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la determinazione dell’importo risarcitorio richiede complesse valutazioni tecniche e finanziarie, il giudice può disporre una verificazione e prorogarne i termini qualora la complessità dell’incarico, la mole documentale o la necessità di acquisire chiarimenti dalle parti impediscano il rispetto delle scadenze originarie.
  • La proroga dei termini della verificazione può essere accompagnata dalla fissazione di termini intermedi per la trasmissione della bozza di relazione, la formulazione delle osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale, così da assicurare il contraddittorio tecnico prima della decisione.
  • Un’ordinanza che proroga i termini della verificazione e fissa una nuova camera di consiglio ha natura istruttoria e non definisce né la quantificazione del risarcimento né la questione dell’eventuale violazione o elusione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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