Cassazione Civile, Sentenza n. 562/2024 del 08/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso IRAP per gli anni 2013-2017 sostenendo di non possedere un'autonoma organizzazione: svolgeva infatti attività di consulenza esclusivamente per KPMG Advisory S.p.A., di cui era socia, e non percepiva altri compensi. Le commissioni di merito avevano invece ritenuto che, essendo socia e avvalendosi della struttura organizzativa della società (clientela, supporti materiali e gestionali), sussistesse per lei il presupposto impositivo dell'IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, quando il professionista svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito della struttura organizzativa di una società e non ne è il soggetto responsabile, non può imputarsi al professionista l'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP. Ha cassato la sentenza della C.T.R. e, decidendo nel merito, ha accolto i ricorsi di Danila De Pascale. Le spese dei giudizi di merito sono compensate; le spese di legittimità sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate (come indicato nel dispositivo).
Norme richiamate
d.lgs. n. 446/1997, art. 2
Stabilisce che il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di un'attività 'autonomamente organizzata'; la Corte ricorda che l'autonoma organizzazione è elemento oggettivo essenziale dell'IRAP e va accertata di fatto.
d.lgs. n. 446/1997, art. 1
Definisce l'IRAP come imposta di carattere reale sul valore aggiunto prodotto da attività autonomamente organizzate; la Corte richiama la distinzione tra imposta reale e imposta sul reddito.
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4
Norme processuali richiamate in relazione ai motivi di cassazione (violazione di norme e motivazione insufficiente/contraddittoria); la Corte ha ritenuto fondato il motivo ex n.3 relativo alla corretta applicazione dei criteri di autonomia organizzativa.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in quanto concerne la valutazione e l'assunzione di fatti pacifici: la Corte ha però deciso l'accoglimento sul primo motivo, assorbendo gli altri.
d.lgs. n. 546/1992, art. 36
Norma procedurale tributaria citata dalla ricorrente in ordine agli oneri probatori e alla motivazione della sentenza di merito; la Corte ha comunque risolto sul tema sostanziale dell'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- L'IRAP richiede la sussistenza di un'autonoma organizzazione: non è sufficiente l'uso operativo di una struttura organizzata di terzi, occorre che tale organizzazione sia riconducibile al professionista come responsabile dell'organizzazione.
- Se il professionista opera esclusivamente all'interno della struttura organizzativa di una società (anche se è socio) e non è destinatario del potere organizzativo che crea valore aggiunto autonomo, i suoi compensi non sono soggetti a IRAP in quanto l'organizzazione rilevante è quella della società.
- L'onere della prova in materia di rimborsi IRAP grava sul contribuente: deve documentare l'assenza di autonoma organizzazione per gli specifici anni richiesti. Tuttavia, il semplice status di socio o la fruizione della struttura societaria non bastano a dimostrare che il professionista sia il 'responsabile' dell'organizzazione.
- La valutazione della presenza di autonoma organizzazione è annuale: lo status può variare di anno in anno e l'accertamento deve riguardare i singoli periodi d'imposta.
- Ruoli formali nella società (es. cariche a rotazione o presidenza) non sono automaticamente idonei a dimostrare che il socio sia il soggetto responsabile dell'organizzazione aziendale ai fini IRAP.
- In casi analoghi, è utile depositare documentazione che dimostri la natura del rapporto con la società (esclusività della prestazione, assenza di poteri decisionali/organizzativi, mancanza di impiego di beni strumentali propri o di lavoro altrui non occasionale) per sostenere istanze di rimborso.
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