Sentenza del 22/03/2019 n. 8137 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
E. S.p.A. ha impugnato l'avviso emesso dall'Agenzia delle dogane a seguito della revisione dell'accertamento relativo all'importazione, il 24 febbraio 2004, di una partita di combustibile destinata alla produzione di energia elettrica nella centrale termoelettrica di Brindisi. La merce, inizialmente classificata come bitume e asfalti naturali, era stata riclassificata, sulla base di analisi chimiche effettuate e ripetute su istanza della contribuente, come olio combustibile denso, con conseguente applicazione di maggiori oneri e sanzioni. La società ha contestato, tra l'altro, la motivazione della sentenza d'appello, la valutazione delle analisi tecniche, l'idoneità del metodo ASTM D5, il mancato rilievo attribuito alle certificazioni del fornitore e al prezzo particolarmente basso del prodotto, nonché la possibilità di introdurre in giudizio argomentazioni tecniche non formulate nella fase amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha escluso sia l'omessa pronuncia sia l'apparenza della motivazione. Ha inoltre affermato che le contestazioni e le deduzioni tecniche possono, in linea generale, essere proposte anche in sede giudiziale, ma nel caso concreto la contribuente non aveva fornito metodi alternativi validi né documentazione scientifica idonea a mettere in dubbio il metodo ASTM D5 e i risultati delle analisi. Gli elementi commerciali e amministrativi, quali il prezzo della merce e le certificazioni di origine, sono stati correttamente ritenuti recessivi rispetto alle risultanze analitiche. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle dogane, liquidate in 15.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e una chiara esposizione delle ragioni della decisione; nel caso concreto tali requisiti sono stati ritenuti rispettati.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 132
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni e motivare la decisione. Non è necessaria una risposta espressa a ogni singolo argomento, se la soluzione adottata implica il rigetto delle tesi incompatibili con essa.
D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 61 TULD
al prelevamento di altri campioni, dei quali dovrà curare la conservazione in previsione della eventuale instaurazione di procedimenti amministrativi di controversia o di procedimenti giurisdizionali
La fase amministrativa doganale serve ad attivare un contraddittorio anticipato, ma le contestazioni non formulate in tale fase non sono automaticamente precluse in giudizio. Tuttavia, le contestazioni devono essere specifiche e supportate da elementi tecnici idonei.
Legge n. 241 del 1990, artt. 7 e seguenti
Rilevano per le garanzie partecipative e il contraddittorio nel procedimento amministrativo; la loro violazione non è stata riconosciuta nel caso concreto.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1
Richiama i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, senza però incidere sull'esito della controversia.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove. Il vizio di motivazione sussiste solo in presenza di una totale omissione di elementi decisivi o di una palese illogicità del ragionamento.
Codice di procedura civile, art. 116
La valutazione delle prove spetta al giudice di merito, il quale può attribuire prevalenza alle analisi tecniche rispetto a elementi indiretti come prezzo e certificazioni commerciali.
Codice di procedura civile, art. 378
Consente il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione; la memoria della contribuente non ha modificato l'esito del giudizio.
Codice di procedura civile, art. 372
Consente il deposito in cassazione di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso, come la procura notarile prodotta dalla società.
Massime di principio
- In materia doganale, la classificazione tariffaria della merce può essere fondata prioritariamente su analisi chimiche tecniche, che prevalgono normalmente su prezzo di acquisto, certificazioni del fornitore o indicazioni commerciali.
- Le contestazioni tecniche possono essere introdotte anche in giudizio se non sono state formulate nella fase amministrativa, ma devono essere precise, documentate e accompagnate, quando necessario, da metodi di analisi alternativi o da adeguato supporto scientifico.
- Una contestazione generica dell'attendibilità delle analisi non è sufficiente: occorre dimostrare concretamente l'inadeguatezza del metodo utilizzato o l'erroneità dei risultati.
- Il giudizio di cassazione non consente di sostituire la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito con una diversa valutazione; sono censurabili soltanto omissioni decisive o motivazioni manifestamente illogiche.
- Il contraddittorio amministrativo doganale costituisce uno strumento di confronto anticipato, ma la mancata partecipazione attiva del contribuente non determina automaticamente una preclusione processuale; può tuttavia indebolire la successiva contestazione, soprattutto se non vengono proposti elementi tecnici alternativi.
- Per contestare efficacemente una riclassificazione doganale è opportuno acquisire tempestivamente campioni, analisi indipendenti, documentazione scientifica e indicazioni metodologiche alternative, specificando come tali elementi incidano sulla classificazione tariffaria.
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