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Sentenza

Sentenza n. 4445/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202603921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito e modalità di scorrimento per la copertura di posti resisi vacanti a seguito di rinunce, senza applicazione della riserva prevista dall’art. 1014 d.lgs. 66/2010

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocato tra gli idonei non vincitori del concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito e indicato come primo degli idonei riservisti, ha impugnato la graduatoria pubblicata il 27 marzo 2026 e gli atti connessi, sostenendo che, nel procedere allo scorrimento conseguente a nove rinunce, di cui quattro riferibili a candidati titolari della medesima riserva, l’Amministrazione avrebbe omesso di applicare nuovamente la riserva di posti prevista dall’art. 1014 d.lgs. 66/2010. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’assunzione, la riformulazione della graduatoria degli idonei subentranti e l’ordine di procedere alla sua assunzione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse il diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha ritenuto che la contestazione, pur formalmente rivolta alle modalità concrete di scorrimento e alla mancata applicazione della riserva, fosse sostanzialmente diretta ad accertare il diritto del candidato all’assunzione. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato, la fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale, concernente il diritto all’assunzione dell’idoneo utilmente collocato in graduatoria, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La stessa conclusione vale quando la controversia riguardi esclusivamente le modalità di attuazione dello scorrimento, se tali modalità sono dedotte come impeditive del beneficio assunzionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con indicazione della possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1014 d.lgs. 66/2010

    La disposizione è stata invocata dal candidato quale fonte della riserva di posti da applicare anche nello scorrimento della graduatoria; il TAR non ha esaminato nel merito la sua corretta applicazione, dichiarando il difetto di giurisdizione.

  • art. 10, comma 1, del bando di concorso

    In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria

    La clausola è stata impugnata solo in quanto eventualmente interpretata nel senso di escludere l’applicazione delle riserve; il TAR non ne ha esaminato la legittimità sostanziale.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice fornito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La controversia relativa al diritto all’assunzione mediante scorrimento di una graduatoria concorsuale, quando la procedura selettiva sia già conclusa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario anche la contestazione delle modalità concrete di attuazione dello scorrimento, comprese quelle relative all’applicazione di una riserva di posti, quando esse siano dedotte come impeditive del diritto all’assunzione.
  • La giurisdizione amministrativa permane, secondo il criterio richiamato dal giudice, quando la controversia riguardi la scelta dell’amministrazione tra lo scorrimento della graduatoria e l’indizione di un nuovo concorso; tale ipotesi è distinta dalla mera attuazione dello scorrimento già disposto.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo comporta l’indicazione della possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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